Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2828 del 06/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/02/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 06/02/2020), n.2828

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1827-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.A., G.M.L.M., G.E.M.,

G.G., G.L.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 194/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SASSARI, depositata il 14/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza n. 194/8/11 pubblicata il 14 novembre 2011 la Commissione tributaria regionale della Sardegna sezione distaccata di Sassari ha considerato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Sassari n.

102/02/2005 che aveva accolto il ricorso proposto da G.L. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso nei suoi confronti e con il quale era stato rettificato il reddito da questi dichiarato ai fini IVA, IRPEF ed IRAP per l’anno 1998 con conseguente determinazione di maggiori imposte;

la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che il ricorso in appello è stato notificato al difensore nominato dal G. per il solo primo grado del giudizio e non idoneo ad assistere il contribuente anche nel secondo grado di giudizio;

avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per a un unico motivo, ritualmente notificato a G.A., G.M.L.M., G.E.M., G.G. e G.L.i nella qualità di eredi di G.L. deceduto nelle more del giudizio;

detti eredi di G.L. non si sono costituiti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1; in particolare si assume che la Commissione tributaria regionale avrebbe errato nel ritenere inammissibile l’appello in quanto il relativo ricorso era stato ritualmente notificato al difensore nominato per il primo grado di giudizio in quanto, ai sensi delle norme richiamate, l’elezione di domicilio ha effetto anche per i successivi gradi di giudizio;

la doglianza è fondata;

come stabilito da questa Corte: “Nel contenzioso tributario, alla luce della disciplina del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 2, l’elezione di domicilio, una volta effettuata dal contribuente, conserva efficacia anche nei successivi gradi del giudizio. Da ciò consegue la ritualità del ricorso per cassazione effettuata presso il domicilio eletto nel ricorso proposto innanzi al giudice di primo grado, e ciò anche nell’ipotesi in cui il contribuente sia rimasto contumace nel giudizio di secondo grado” (Cass. nn. 2882/2009, 17067/2009);

nel caso di specie risulta dalla stessa motivazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che la notifica dell’appello è stata effettuata al domicilio eletto nel processo di primo grado, e, pertanto, alla luce del suddetto principio giurisprudenziale, tale elezione di domicilio conserva validità anche per i successivi gradi del giudizio;

il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sardegna sezione distaccata di Sassari in diversa composizione, che provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sardegna sezione distaccata di Sassari in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2020

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