Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2828 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 02/02/2017, (ud. 17/11/2016, dep.02/02/2017),  n. 2828

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHNOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8433-2011 proposto da:

M.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato MARIO

BRANCADORO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

METROPOLI EST S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ODERISI DA GUBBIO 214, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO MARI,

rappresentata e difesa dagli avvocati MARCO FILIPPO LANNINO, MATTEO

RAIMONDI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1037/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 06/10/2010 R.G.N. 2097/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. LAURA CURCIO;

udito l’Avvocato ALFIERI ALESSANDRO per delega verbale Avvocato

BRANCADORO MARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) M.S. aveva adito il Tribunale di Palermo deducendo che la Società Metropoli Est gli aveva conferito in data 30.6.2001 l’incarico di direttore generale e che in data 19.10.2001 egli aveva stipulato con il Presidente del CdA della società un contratto per tale incarico da svolgere sino al 31.12.2008, con una pattuizione provvisoria di un compenso annuo di Euro 77.468,50 euro oltre incentivi, che tuttavia nel marzo 2002 egli era stato sospeso dall’incarico, revocato con comunicazione del presidente del Cda del 5.4.2002, senza che vi fosse stata neanche la corresponsione del compenso per i nove mesi di lavoro precedente. Chiedeva quindi il M. la condanna della società al pagamento degli emolumenti maturati sino a tale data, nonchè il risarcimento del danno per l’illegittima sospensione del rapporto.

2) Il Tribunale respingeva le domande ritenendo legittima la revoca dell’incarico affidato senza l’approvazione dell’assemblea dei soci ed il M. proponeva appello, lamentando la mancanza di ammissione delle prove richieste, l’errata interpretazione del contratto e altresì dello Statuto della società che, a suo dire, in nessun articolo avrebbe previsto la necessità che la nomina del direttore generale fosse approvata dall’assemblea dei soci. Ancora il M. lamentava l’erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto colpevole il suo affidamento sul potere di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione, con conseguente impossibilità di invocare i principi della rappresentanza apparente al fine di imputare alla società gli effetti di un contratto concluso solo con il Presidente e non approvato dai soci. Infine lamentava il M. l’errata esclusione da parte del giudice dell’applicazione dell’art. 2126 c.c. per la parte di attività comunque svolta e l’omessa ammissione dell’istruttoria diretta ad acquisire le prove della dedotta copiosa attività svolta nel periodo di esecuzione dell’incarico.

3) La Corte d’Appello di Palermo confermava la sentenza ritenendo: l’inefficacia del contratto per carenza di potere del presidente e del CdA stante la mancata preventiva autorizzazione da parte dell’Assemblea dei soci, l’insussistenza di una rappresentanza apparente su cui incolpevolmente poteva aver fatto affidamento il ricorrente, l’inammissibilità della liquidazione di un compenso ai sensi dell’art. 2126 c.c..

4) Ha proposto ricorso per cassazione il M. affidato a tre motivi. La società ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5) con il primo motivo di ricorso il M. lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto che presiedono all’interpretazione dei contratti dai cui agli artt. 1362 c.c. e ss, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, sia con riferimento al contratto di incarico, sia con riferimento agli articoli dello Statuto della società richiamati nella sentenza di appello.

In particolare viene lamentata la violazione degli artt. 1362, 1963, 1366, 1372, 1373 e 1375 c.c. con riferimento al contratto stipulato con il presidente del consiglio di amministrazione in data 19.10.2001, di cui vengono riportate in ricorso alcune clausole relative alla individuazione dell’incarico e del compenso con riguardo alle somme erogate in attesa della approvazione da parte dell’assemblea dei soci, degli importi stabiliti nell’arco dell’intera durata del contratto.

6) Si lamenta poi un’ errata interpretazione complessiva, da parte della Corte territoriale, delle clausole ex art. 1363 c.c. dello statuto della società, che non avrebbe considerato che l’inciso secondo art. 19 secondo cui il CdA può nominare, “ove autorizzato preventivamente dall’assemblea dei soci”, il direttore generale, sarebbe in netto contrasto con l’art. 14 che elenca tutti i compiti dell’Assemblea, senza alcun riferimento a detta autorizzazione.

7) Il motivo è inammissibile. Per ritenere la inefficacia del contratto la sentenza impugnata si è riferita proprio e solo alle norme statutarie, richiamando espressamente l’art. 19 nella parte in cui prevede espressamente che il “CdA può nominare, ove prima autorizzato dall’assemblea del soci, direttore generale, direttore tecnico ecc…”, precisando che la mancata previsione nell’art. 14 anche dell’autorizzazione per tale nomina da parte dell’Assemblea non poteva in alcun modo obliterare la previsione contenuta nel citato art. 19, manifestata in maniera chiara. Ha aggiunto la Corte che neanche i poteri del presidente del CdA, quali la rappresentanza della società a firma libera, regolati dall’art. 17 possono in qualche modo interferire nella sfera di competenza degli organi sociali.

7) Nell’atto di ricorso il M. non solo non ha chiaramente individuato la fonte pattizia, contratto di incarico o statuto della società, a cui far preciso riferimento per denunciarne il vizio di falsa o errata applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg., ma neanche ha trascritto integralmente le norme statutarie nelle parti essenziali al fine di consentire la giusta verifica del lamentato errore interpretativo del giudice di appello, che ha invece analizzato le norme statutarie fornendo un’opzione interpretativa congrua, con motivazione logica e priva di contraddizioni. Tale omissione, minando il principio di autosufficienza in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, si risolve quindi in un’inammissibilità del motivo di ricorso.

8) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1393 e 2475bis c.c. e art. 36 Cost. per mancata corretta applicazione del principio dell’apparenza del diritto e dell’affidamento, riconducibile al più generale principio dell’affidamento incolpevole rilevando che, se anche si volesse ritenere il presidente del CdA sfornito di potere all’atto della firma del contratto, nel caso in esame andrebbe applicato il principio dell’apparenza del diritto e dell’affidamento incolpevole, per avere la società in persona degli amministratori, un comportamento capace di ingenerare nel M. un ragionevole convincimento dell’esistenza di un potere del Consiglio di nomina del direttore generale.

9) Il motivo è infondato, in quanto generico e non argomentato con riferimento a quanto osservato sul punto nella sentenza impugnata, che ha congruamente motivato ritenendo che il M. non poteva non essere edotto della carenza di un atto autorizzativo da parte dell’assemblea dei soci, considerata la conoscenza dello statuto sociale cui egli era tenuto ad avere in ragione del ruolo apicale di fatto esercitato nel periodo sino alla revoca dell’incarico. Peraltro non risulta particolarmente pertinente nel caso in esame il richiamo all’art. 1393 c.c. che si riferisce all’ipotesi del terzo contraente che contratta con il rappresentante e che ha la facoltà di chiedere una copia della procura, ove sia stata data per iscritto. E’ vero che il mancato esercizio di tale diritto non impedisce al terzo di invocare il principio dell’apparenza, ma nel caso in esame ben ha motivato la Corte territoriale nel ritenere che era la, sia pure irregolare, posizione di direttore generale rivestita dal M. per diversi mesi, che non consentiva una sua ignoranza delle norme statutarie.

10) Errato è poi il richiamo del ricorrente all’art. 2475bis c.c. (secondo cui le limitazioni ai poteri degli amministratori non sono opponibili ai terzi, salvo se vi sia prova che abbiano agito intenzionalmente a danno della società) a sostegno della sua tesi, atteso che la norma, introdotta con D.Lgs. n. 6 del 2003, è successiva alla stipulazione del contratto di consulenza di cui è causa, avvenuta nel 2001, dunque non è applicabile al caso in esame.

11) con il terzo motivo di gravame il M. lamenta la falsa e/o errata applicazione di una serie di art. 2099 c.c., art. 1373 c.c., comma 2, art. 1474 e poi dell’art. 2016 c.c. in relazione sempre all’art. 630 c.p.c., nn. 3 e 5, sostenendo che comunque il giudice di appello avrebbe errato nel non ritenere applicabile la norma di cui all’art. 2126 c.c., comma 2 con riferimento alla domanda relativa alla richiesta di pagamento del compenso per il periodo di effettivo svolgimento della prestazione, circostanza mai contestata dalla società.

Il motivo è inammissibile. La Corte d’Appello ha deciso sul punto richiamandosi al consolidata giurisprudenza di questa Corte – cfr per tutte Cass. 8.11.2007 n. 23265 -, secondo cui le disposizioni di cui all’art. 2126 c.c., non trovano applicazione ai rapporti di lavoro autonomo sia pure aventi caratteristica di parasubodinazione, trattandosi di norme a carattere eccezionale attinenti al solo rapporto di lavoro subordinato. Il ricorrente non espone e deduce alcun elemento o argomento diretto a sollecitare un mutamento di tale orientamento.

12) Conclusivamente il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 4500,00 per compensi, oltre Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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