Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28279 del 18/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28279 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 24046 del ruolo generale
dell’anno 2007, proposto
da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro
tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’avvocatura

dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via
dei Portoghesi, n. 12, domicilia;
– ricorrente –

3DC.0
contro
lana Rosario e C. s.n.c.,

in persona del legale

rappresentante pro tempore,

lana Francesco, lana

Rosario, lana Vincenzo
-intimati-

RG n. 24046/2007
Angeli m-

o estensore

Data pubblicazione: 18/12/2013

Pasliiia 2 di 4

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
G-1126-No

regionale della Sicilia, sezione 24°, depositata in data 27 maggio k
2006, n. 55/24/06;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 4
novembre 2013 dal consigliere Angelina-Maria Perfino;

Garofoli;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Immacolata Zeno, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso

Fatto
Oggetto del contendere è un avviso di accertamento
concernente l’anno d’imposta 1998, col quale l’Agenzia delle
entrate elevò i ricavi di esercizio, rettificò il reddito d’impresa.
contestò l’omessa fatturazione di acquisti e della corrispondente
imposta sul valore aggiunto nonché l’omessa contabilizzazione di
ricavi e la corrispondente Iva e procedette al recupero di kap e di
Iva, irrogando le relative sanzioni.
Scaturiva l’avviso dal reperimento di documentazione
extracontabile presso l’abitazione del ragioniere della società.
La società ed i suoi soci impugnarono l’avviso

e la

Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso, con sentenza
che la Commissione tributaria regionale ha confermato, affermando
l’illegittimità dell’autorizzazione del pubblico ministero all’accesso
degli operanti presso il domicilio del ragioniere e la conseguente
inutilizzabilità della documentazione acquisita nonché la uu
inidoneità a sorreggere la pretesa dell’ufficio.
Ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidando il
ricorso a tre motivi.
RG n. 24046/2007
Angelina-Maria

udito per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello Stato Pietro

Pagina 3 di 4

La società ed i soci non spiegano difese.
Diritto
1.- 11 ricorso è inammissibile, in quanto non colpisce una delle
autonome rationes decidendi che sorreggono la sentenza.
/. /.-La sentenza, come riferito in narrativa, è calibrata:

all’accesso domiciliare per concorrenti motivi, ossia per la
riferibilità del domicilio ad un terzo e non già al contribuente, per la
mancanza dei gravi indizi comunque previsti dal 2° comma
dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica numero
633/72 e per la mancanza di una previa “indagine ispettiva”;
b.- sulla inidoneità probatoria della documentazione rinvenuta,
che non ha consentito di individuare clienti e fornitori, confermata
dai <>, che.
secondo quanto riferito in sentenza,

<<...hanno permesso di constatare violazioni a carico di alcuni clienti della società verificata...e non anche a quest'ultima>>.
1.2.-Orbene, i tre motivi di ricorso sono incentrati soltanto sulla
ratio decidendi sub a., in quanto:
– col primo motivo l’ufficio lamenta la violazione dell’articolo
52 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72;
-col secondo motivo, esso si duole del difetto di motivazione, tra
l’altro senza esporre un conclusivo quesito di fatto, necessario ai
fini dell’articolo 366bis c.p.c., al regime del quale è soggetto il
ricorso ratione temporis, <>(così
si legge a pagina 10 del ricorso);
RG n. 24046/2007
Angelina-Maria Perr o est

ore

a.- sull’illegittimità dell’autorizzazione del pubblico ministero

5 Pa2 lila 4 di 4

-col terzo motivo, l’ufficio censura nuovamente l’articolo 52 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72, là dove la
sentenza reputa invalida l’autorizzazione del pubblico ministero al
cospetto della mancanza di prova di attività ispettiva concernente i
fatti esposti nella richiesta.

ricorso proposti non potrebbe comunque condurre, stante
l’intervenuta definitività dell’altra autonoma ratio decidendi non
censurata col primo motivo, alla cassazione della decisione ( in
termini, tra molte, Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108).
2.7.-Hanno precisato da ultimo al riguardo le sezioni unite che il
ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio
tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza
impugnata, caratterizzandosi, invece, come un ri medio
impugnatoti°, a critica vincolata ed a cognizione determinata
dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti, di
guisa che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una
pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle
quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, e
inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze
avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del
vizio di motivazione (Cass., sez.un., 29 marzo 2013, n. 7931).IL j:,; ,nTAT01,-!
1C
3.-Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.
per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta
civile, il 4 novembre 2013.

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2.-Ne discende che l’eventuale accoglimento dei motivi di

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