Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28279 del 11/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/12/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 11/12/2020), n.28279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21521-2016 proposto da:

S.T., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA

SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA CODEMO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA;

– intimato –

avverso il provvedimento n. 248/2016 della CORTE D’APPELLO di

VENEZIA, depositata il 17/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2020 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

S.T., articolando sette motivi, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR Veneto n. 248/6/2016, integralmente confermativa di quella di primo grado, che rigettava l’appello contro gli avvisi di accertamento T6301CT01758/759, anni 2007/08, con i quali si accertava, sinteticamente maggior reddito e sanzione. Medio tempore il ricorrente avanzava istanza di sospensione del giudizio per definizione della lite fiscale ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8;

l’Agenzia ha resistito con controricorso;

Prima dell’adunanza, il ricorrente ha depositato memorie difensive con allegata la prova del versamento della sola prima rata dell’importo liquidato, in applicazione del beneficio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Non risulta documentato il diniego della definizione, che l’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto notificare al contribuente entro il 31 luglio 2018 (D.L. cit., art. 11, comma 10, prima parte), nè la parte che ne aveva interesse ha presentato istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio, ai sensi del citato articolo, comma 10, quarta parte, pertanto il processo deve pertanto essere dichiarato estinto;

Le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione di legge (D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, ultimo periodo);

Tenuto conto dell’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per le statuizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 1, comma 1 quater, art. 13.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020

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