Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28278 del 18/12/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 28278 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA
SENTENZA
sui ricorsi riuniti iscritti ai numeri 12922 e 16216 del ruolo
generale dell’anno 2007, rispettivamente proposti
da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro
tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’avvocatura
dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via
dei Portoghesi, n. 12, domicilia,
– ricorrente 339
contro
EL BINCO di Bincoletto Roberto & C. s.a.s., in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso, giusta procura speciale a margine del
controricorso, dall’avv. Guido Romanelli, presso lo studio
del quale in Roma, alla via Pacuvio, n. 34, elettivamente
domicilia
RG n. 12922/2007 e 16216/07
Angelina-M
1- 1110
estenore
Data pubblicazione: 18/12/2013
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-controricorrente e ricorrente incidentale—
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale del Piemonte, sezione 22°, depositata in data 15 dicembre
2006, n. 52/22/05;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 4
uditi per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello Stato Pietro
Garofoli e per la società l’avv. Guido Romanelli;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Immacolata Zeno, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso principale e per l’inammissibilità e, in subordine, per il
rigetto di quello incidentale
Fatto
Oggetto del contendere è una cartella di pagamento notificata
alla società in data 22 dicembre 2003, con la quale fu intimato il
pagamento degli importi dichiarati, ma non versati, a titolo di Iva
concernente l’anno d’imposta 1997, oltre interessi e sanzioni.
A seguito d’impugnazione, la Commissione tributari a
provinciale respinse il ricorso, là dove la Commissione tributaria
regionale ha accolto l’appello della società limitatamente
all’applicazione delle sanzioni.
Propone ricorso l’Agenzia delle entrate per ottenere la
cassazione della sentenza, affidandolo ad un unico motivo.
Replica con controricorso la società, che propone altresì ricorso
incidentale, affidato a due motivi.
Diritto
/. Si dispone la riunione dei ricorsi, in quanto concernenti la
–
medesima sentenza.
RG n. 12922/2007 e 16216/07
Angelina-Maria Perri o
novembre 2013 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
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2.- Va respinta l’eccezione d’inammissibilità del ricorso,
proposta dalla contribuente per l’omessa indicazione, in qualità di
parte, della G.E.C. s.p.a., ora Cuneo Riscossioni s.p.a.
2. /.-Tale omissione non è destinata ad incidere sulla
regolarità del contraddittorio, giacché, ha precisato la Corte (vedi,
tributario, qualora il contribuente abbia impugnato una cartella di
pagamento, emessa dal concessionario per la riscossione, per
motivi che non attengono a vizi della cartella medesima, il ricorso
deve essere notificato all’ente impositore (nella specie l’agenzia
delle entrate) quale titolare del credito oggetto di contestazione nel
giudizio, essendo il concessionario un mero destinatario del
pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico
All’art. 1188 c.c., il soggetto incaricato dal creditore ed
autorizzato a ricevere il pagamento>>.
3.-Ciò posto, vanno preliminarmente esaminati per priorità
logica i due motivi del ricorso incidentale, entrambi proposti ex
articolo 360, l° comma, numero 3, c.p.c.
3.I.-Col primo motivo, la società lamenta la violazione e falsa
applicazione dell’articolo 1, comma 5bis del decreto legge 106/95,
convertito dalla legge numero 156/05 e la violazione e falsa
applicazione dell’articolo 11 delle preleggi, sostenendo che
l’articolo 1, comma 5bis citato si possa applicare soltanto ai casi
che si verifichino successivamente alla sua entrata in vigore.
3.2.-Il motivo è infondato.
Basti al riguardo il riferimento all’orientamento ormai
consolidato della Corte, secondo cui, in tema di riscossione del l’ iva.
il termine di decadenza previsto per eseguire la notifica delle
cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla
RG n. 12922/2007 e 16216/07
Angelina-Maria P ‘no estensore
fra molte, Cass. 15 aprile 2011, n. 8613), <