Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28278 del 11/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/12/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 11/12/2020), n.28278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4397-2016 proposto da:

IMMOBILIARE NORD EST SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

ORTIGARA 3, presso lo studio dell’avvocato AURELI MICHELE,

rappresentato e difeso dall’avvocato DANZA ANNA RITA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 28/2015 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 07/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2020 dal Consigliere Dott. TADDEI MARGHERITA.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

-La Immobiliare Nord Est srl articola due motivi per la cassazione della sentenza della CTR dell’Emilia Romagna n. 28.04.2015 che, in riforma della sentenza della CTP di Bologna n. 104.11.2010, accoglieva, integralmente, l’appello dell’Ufficio, confermando la cartella di pagamento n. (OMISSIS) Euro 91929,82 per imposte ipotecarie e catastali, oltre interessi, sanzioni e compensi, avendo ritenuto rituale la notifica dell’avviso di liquidazione del tributo alla società contribuente.

Resiste l’Ufficio con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, artt. 3,7 e 14, non potendosi ritenere sufficienti gli elementi evidenziati dalla CTR, e fondati sulla documentazione prodotta dall’Ufficio, a dimostrare l’avvenuta notifica dell’atto di liquidazione, essendo quest’ultimo documento, prodotto dall’Ufficio, privo di relata di notifica e dell’indicazione specifica dell’atto cui si riferisce, dell’indicazione del soggetto al quale fu consegnato l’atto.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 4, essendosi la CTR pronunciata sulla solidarietà tra venditore ed acquirente, motivo non dedotto dall’appellante

Il primo motivo di ricorso, a pari del secondo che rimane assorbito, è manifestamente infondato.

La disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l’avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione.(Cass. SS.UU. n. 9111 del 06/06/2012) In altri termini,nel caso di notificazione a mezzo posta dell’atto impositivo, eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario, come nel presente caso, si applicano le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890 concernono esclusivamente la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c..

In particolare, inoltre, per la notificazione a mezzo posta presso la sede di un ente, la L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, con disposizioni estensibili alle persone giuridiche, consente la consegna del plico, oltre che al legale rappresentante, a persona all’uopo addetta, e, allorchè il conferimento del compito di ritirare l’atto sia stato dichiarato dalla persona cui viene effettuata la consegna e che sottoscrive l’avviso di ricevimento, l’agente postale è dispensato da ulteriori accertamenti, determinando tale dichiarazione la presunzione, fino a prova contraria, dell’esistenza dell’incarico, il quale non abbisogna di deleghe formali e continuative, e può derivare anche da un mandato verbale e temporaneo. (Sentenza n. 20473 del 24/10/2005) sicchè se l’atto sia

consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui alli art. 160 c.p.c..(Cass.n. 9962 del 27/04/2010)

Alla luce dei principi di legittimità su richiamati, le doglianze del ricorrente non hanno alcun fondamento e la decisione impugnata trova conferma anche nella parte in cui afferma precluso l’esame nel merito dell’avviso di liquidazione, non essendo stato impugnato nei termini l’avviso di liquidazione del tributo.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte

– rigetta il ricorso

– condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 3,500,00 oltre spese in misura forfettaria ed accessori di legge se dovuti.

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020

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