Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28278 del 06/11/2018

Cassazione civile sez. I, 06/11/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 06/11/2018), n.28278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6823/2018 proposto da:

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.H., alias S.H., domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato Benzoni Martino, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 644/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

pubblicata il 03/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/09/2018 dal Pres. Dott. SCHIRO’ STEFANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

a) considerato che il Ministero dell’Interno ha proposto nei confronti di S.H. (ovvero S.H.) ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste n. 644/2017 in data 3 agosto 2017, con la quale è stato accolto l’appello del suddetto S.H. (ovvero S.H.) contro l’ordinanza del Tribunale di Trieste del 27 dicembre 2016, che aveva rigettato le domande dal medesimo proposte di riconoscimento della protezione sussidiaria o umanitaria, e riconosciuto all’interessato la protezione umanitaria;

b) rilevato che l’intimato ha resistito con controricorso e che il Procuratore generale non ha depositato conclusioni scritte;

c) ritenuto che il Ministero ricorrente, denunciando, con i due motivi di ricorso, violazione di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si duole che la Corte di merito abbia riconosciuto al richiedente la protezione umanitaria, da un lato, “valorizzando, in definitiva, la circostanza, riferita dall’odierno intimato, che in Gambia egli sarebbe sottoposto a un procedimento penale e, dall’altro, che nel suo Paese, nonostante la transizione alla democrazia, l’intimato sarebbe assoggettato alle primitive strutture giudiziarie e carcerarie e a una situazione di disordine complessivo” e, sotto altro profilo, rilevando “che la ragione di fragilità del ricorrente deriverebbe dalla non configurabilità di un perfetto stato di sicurezza nel Paese, e dalla situazione di disordine complessivo del Paese”;

d) rilevato d’ufficio che la normativa prevista dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 – entrato in vigore dal successivo 5 ottobre ed avente ad oggetto, tra l’altro, disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale, immigrazione e sicurezza pubblica, con particolare riguardo a “disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonchè in materia di protezione internazionale e di immigrazione” – potrebbe assumere rilevanza in ordine alla decisione sul ricorso in esame, con riferimento sia all’oggetto della domanda di protezione, che ai fatti dedotti in giudizio, che, infine, ai motivi di diritto posti a fondamento dell’impugnazione;

e) osservato che sulla questione di cui al precedente punto d) non si è sviluppato alcun contraddittorio tra le parti e che pertanto appare opportuno, ai sensi del disposto dell’art. 384 c.p.c., comma 4, assegnare al Pubblico ministero e alle parti un termine, da determinarsi in gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla questione rilevata al precedente punto d), con contestuale rinvio a nuovo ruolo della trattazione del presente ricorso.

P.Q.M.

assegna al Pubblico ministero e alle parti il termine di gg. 60, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla questione rilevata al precedente punto d) della motivazione e rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2018

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