Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28278 del 04/11/2019

Cassazione civile sez. II, 04/11/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 04/11/2019), n.28278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15448/2015 proposto da:

LA TUA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO RIBOTY 21,

presso lo studio dell’avvocato NANDO RANALLI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIORGIO ROSSARI CAGIA;

– ricorrente –

contro

EFFECI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA COLA DI RIENZO 68, presso

lo studio dell’avvocato IVAN CARLO REA, che lo rappresenta e

difende;

I.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO

CARO 62, presso lo studio dell’avvocato SABINA CICCOTTI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

C.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7708/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/07/2019 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La srl Effeci ebbe a proporre domanda tesa al riconoscimento della sua titolarità del diritto di proprietà sulla cantina, annessa all’alloggio acquistato dalla spa MAECI Ass.ni, stante la pretesa possessoria avanzata da I.G. ovvero in via subordinata, se fondata la pretesa fondata sull’acquisto mediante usucapione del terzo, ad ottenere dalla società venditrice la riduzione proporzionale del prezzo pagato ed il ristoro del danno patito.

Anche I.G. ebbe a proporre domanda, a seguito dell’interdetto possessorio, di acquisto per usucapione avverso la srl Effeci ed il notaio Dott. C.F., rogante l’atto d’acquisto da parte della società anche della cantina, invece già in sua titolarità per acquisto mediante fatto.

Le due controversie furono riunite ed il Tribunale di Roma ebbe ad accertare l’acquisto, mediante usucapione, del diritto di proprietà sulla cantina da parte dell’ I., ma ebbe a rigettare la pretesa di riduzione del prezzo proposta dalla società acquirente verso la società assicuratrice venditrice.

La srl Effeci propose gravame avanti la Corte d’Appello di Roma ed anche i soggetti appellati la spa Duomo, successore della spa Maeci Ass.ni, e l’ I. proposero appello incidentale, mentre il notaio C. rimase contumace.

Il Collegio romano ebbe a rigettare o dichiarare l’inammissibilità degli appelli incidentali ed accolse il gravame principale proposto dalla srl Effeci, condannando la società venditrice alla restituzione di somma a titolo di riduzione del prezzo per la perdita di parte del bene oggetto della vendita.

Osservava la Corte distrettuale come l’ I. ebbe a chiedere il riconoscimento del suo acquisto del diritto di proprietà sulla cantina in forza dell’usucapione sia decennale che ventennale, sicchè la puntualizzazione della Corte territoriale che l’acquisto del diritto per fatto era intervenuto prima del contratto di vendita non era accoglimento di domanda nuova vietata.

Di conseguenza,concludeva la Corte distrettuale,l’intervenuto acquisto del diritto di proprietà da parte dell’ I. era stato individuato in momento anteriore alla stipula del contratto di vendita dalla società assicuratrice alla srl Effeci, sicchè comunque, a prescindere dalla condizione psicologica della società venditrice, era dovuta la garanzia reclamata in causa e provvide a ridurre il prezzo di vendita fissato in contratto in dipendenza della perdita del vano cantina.

La spa Tua Ass.ni, successore della spa Duomo, ha proposto ricorso per cassazione articolando unico motivo.

Sia la srl Effeci che I.G. hanno resistito con controricorso, mentre il notaio C. è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dalla spa Tua Ass.ni s’appalesa siccome infondato.

Con l’unico mezzo d’impugnazione sviluppato, la società ricorrente deduce violazione o falsa applicazione della norma ex art. 189 c.p.c., ed omesso esame di fatto decisivo individuato nella circostanza che, in sede di precisazione delle conclusioni fissate all’udienza del 24.3.2003 avanti il Tribunale capitolino, l’ I. chiese esclusivamente l’accertamento del suo acquisto in forza dell’usucapione ventennale, così abbandonando la domanda fondata sull’art. 1159 c.c..

Di conseguenza, sostiene la società impugnante, erroneamente – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – la Corte capitolina ha ritenuto non esservi in atti elemento concreto lumeggiante l’abbandono della domanda fondata sull’acquisto ex art. 1159 c.c., invece desumibile, secondo costante insegnamento di questo Supremo Collegio, proprio dal verbale di udienza portante la precisazione delle conclusioni, adottate ad esito della trattazione istruttoria, dalle parti, fatto di assoluta rilevanza che il Collegio romano non ha esaminato – ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Ambedue i profili di doglianza s’appalesano privi di fondamento.

In primo luogo deve rilevare questo Collegio come la disposizione ex art. 360 c.p.c., n. 5, afferisca all’omesso esame di fatti sostanziali e, non già, processuali, siccome insegna arresto di questa Suprema Corte – Cass. sez. 3 n. 5785/17 -.

Difatti i fatti rilevanti ai fini dell’applicazione delle norme regolatrici del processo possono esser inquadrate o nella disposizione ex art. 360 c.p.c., n. 4, ovvero, se afferenti a questioni di giurisdizione o competenza, nel disposto ex n.ri 1 e 2 citato articolo, giammai nell’ipotesi disciplinata dal n. 5 afferente come visto ai soli fatti storici sostanziali.

Inoltre il Collegio capitolino ha puntualmente esaminato il fatto – rilevante in causa -, ossia se la mancata riproposizione nelle conclusioni finali della prospettazione di acquisto mediante usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c., implicava rinunzia a valersi di detta modalità d’acquisto – escludendo un tanto -, sicchè palesemente nemmeno concorre in concreto un omesso esame della questione – Cass. sez. 1 n. 17761/16 – dibattuta.

In secondo luogo la questione dedotta in giudizio dall’ I. afferiva a diritto autodeterminato, ossia l’acquisto, da parte sua mediante fatto, del diritto di proprietà sulla cantina contesa, sicchè come insegna questo Supremo Collegio – Cass. sez. 2 n. 9134/1993. Cass. sez. 2 n. 5894/01 – la domanda è unica a prescindere dal titolo posto a suo fondamento – possesso ultraventennale pubblico e pacifico ovvero possesso qualificato da titolo trascritto – e non già duplice a seconda del titolo di acquisto considerato.

Se dunque la domanda di accertamento dell’acquisto di diritto reale mediante usucapione è unica allora, nella specie, mai può configurasi alcuna presunzione di abbandono della domanda per il mancato cenno ad entrambi i possibili titoli che ne consentono l’accoglimento poichè, come confermato dallo stessa società ricorrente, l’ I. ebbe sempre a confermare la domanda di acquisto mediante usucapione.

L’aver egli, nelle sue conclusioni finali omesso di operar riferimento anche al titolo d’acquisto ex art. 1159 c.c. – pur risultando in atti versati elementi probatori al riguardo – non rileva ai fini della domanda proposta in causa, posto che, come detto, il titolo in relazione a diritto autodeterminato non qualifica la domanda siccome diversa rispetto a quella fondata sull’acquisto ex art. 1158 c.c.. Al rigetto del ricorso segue la condanna della spa Tua ass.ni alla rifusione e verso la srl Effeci e verso l’ I. delle spese di lite di questo giudizio di legittimità, tassate per ciascuna di dette parti in Euro 3.200,00, oltre accessori di legge e rimborso forfetario siccome precisato in dispositivo.

Concorrono in capo alla società ricorrente le condizioni per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a rifondere in favore delle parti resistenti costituite le spese di lite di questo giudizio di legittimità,che liquida in Euro 3.200,00 per ciascuna,di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2019

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