Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28277 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 22/12/2011), n.28277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8835/2007 proposto da:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE – C.S.A. PISTOIA, in persona del

Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende

ope legis;

– ricorrente –

contro

R.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B.

RICASOLI, 7, presso lo studio dell’avvocato MUGGIA ROBERTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati SCARTABELLI Carlo, BRUNI

MARICA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 305/2007 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 20/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato BRUNI MARICA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) chiede, nei confronti di R.O., l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 305/07, resa a seguito dell’impugnazione del medesimo MIUR della sentenza del giudice del lavoro di Pistola che aveva condannato l’Amministrazione a ricostruire la carriera del R. e a pagare le differenze stipendiali dal 1 gennaio 2000 sino alla ricostruzione, previa declaratoria del diritto dello stesso a vedersi riconosciuta l’anzianità di servizio, ai fini della progressione stipendiale prevista dal CCNL della scuola.

La Corte d’Appello ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto l’appellante MIUR ometteva di formulare critiche alla parte essenziale del decisum. I motivi di appello erano sviluppati al fine di dimostrare la legittimità del trasferimento del personale addetto alla scuola dagli enti locali allo Stato, sostenendo e dimostrando la correttezza normativa della ricostruzione delle carriere sulla base del maturato economico e non già dell’anzianità pregressa, senza che vi fosse alcun riferimento al meccanismo di cui al D.M. 5 aprile 2001, art. 2, comma 6, e nemmeno al D.P.R. n. 268 del 1987, art. 55, posti a fondamento della decisione del giudice di primo grado. A ciò conseguiva, come si è detto, l’inconferenza dei motivi d’impugnazione e dunque l’inammissibilità dell’appello.

Il MIUR con l’odierno ricorso ha proposto un motivo di impugnazione, assistito dal prescritto quesito, vertente sulla falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8, come interpretato dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (art. 360 c.p.c., n. 3).

Resiste con controricorso il R..

Il motivo di ricorso è inammissibile in quanto è inconferente rispetto alla decisione della Corte d’Appello della cui ratio decidendi non tiene alcun conto.

Il ricorrente ha proposto il ricorso per cassazione come se la Corte d’Appello avesse deciso nel merito controversia concernente la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale ITP in relazione al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8;

invece, come di è detto, la Corte d’Appello ha ritenuto inammissibile l’impugnazione.

Il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro trenta per esborsi, Euro duemila per onorario, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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