Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28277 del 18/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 28277 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 12900 del ruolo generale
dell’anno 2007, proposto
da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro
tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’avvocatura
dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via
dei Portoghesi, n. 12, domicilia,
– ricorrente contro
Ricostruzioni edilizie RI.ED. s.r.I., in persona del legale
rappresentante pro tempore
-intimata—
per la cassazione della sentenza della Commissione
tributaria regionale della Campania, sezione li °,
depositata in data 10 luglio 2006, n. 94/11/06;
RG n. 12900/2007
Angelina-Maria JerrQcs1ensore

Data pubblicazione: 18/12/2013

Pagina

2 di 4

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 4
novembre 2013 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
udito per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello Stato Pietro
Garofoli;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

del ricorso
Fatto
La società contribuente ricevette, per l’anno d’imposta 1994, un
avviso di rettifica, col quale l’Agenzia delle entrate non ammise
l’Iva detratta sugli acquisiti e l’applicazione dell’aliquota agevolata
al 4% sulla cessione degli immobili. Seguiva, l’avviso, alla mancata
risposta della società all’invito ad essa rivolto dall’ufficio a
produrre documentazione contabile ed amministrativa, al rine
d’istruire la pratica di rimborso del l’ iva.
La società impugnò l’avviso, deducendo di non aver ricevuto la
raccomandata concernente l’invito a produrre, che l’avviso era
illegittimo, non essendo prevista la possibilità di rettifica in caso di
omessa risposta ad un avviso non recapitato e che l’Iva era stata
legittimamente detratta, perché relativa a beni acquistati
nell’esercizio dell’impresa ed inerenti all’attività svolta.
La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso, con
sentenza che la Commissione tributaria regionale ha confermato,
facendo leva sulla mancanza di prova dell’avvenuto recapito della
raccomandata contenente l’avviso, la documentazione relativa al
quale, peraltro, era stata soltanto tardivamente depositata

in

giudizio.
Propone ricorso l’Agenzia delle entrate per ottenere la
cassazione della sentenza, affidandolo a due motivi.
RG n. 12900/2007
Angelina-Maria Per

estensore

generale Immacolata Zeno, che ha concluso per l’inammissibilita

l’a2.1na 3 di 4

La società non spiega difese.
Diritto

1.- Va preliminarmente rilevato che la ricorrente non ha
depositato l’avviso di ricevimento della notifica eseguita a mezzo
posta, secondo quanto emerge dagli atti di causa nonché dal

riguardo, è principio ripetutamente affermato da questa
Corte che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce
con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del
relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto
dall’art. 149 cod. proc. civ. e dalle disposizioni della legge
novembre 1982, n. 890 è il solo documento idoneo a dimostrare sia
l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e l’idoneità
della persona a mani della quale è stata eseguita (cfr., fra molte.
Cass. 24 luglio 2007, n. 16354).

2.- Ne consegue che, anche nel processo tributario, qualora tale
mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso, la mancata
produzione dell’avviso di ricevimento comporta, non

la mera

nullità, ma la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui
tende la notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta
la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.) nonché
l’inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare
l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio -in caso di
mancata costituzione in giudizio della controparte-, anche se risulti
provata la tempestività della proposizione dell’impugnazione (cfr.
Cass. 29 marzo 1995, n. 3764; Cass. 18 luglio 2003, n. 11257; Cass.
10 febbraio 2005, n. 2722, Cass. 5 dicembre 2012, n. 21795 e Cass.
10 aprile 2013, n. 8717 —con riferimento alla notifica del ricorso per

RG n. 1 9 900/2007
Angelina-Maria errin e tensore

controllo del sistema informatizzato dell’ufficio.

.
ESENTE
AI SENSI
N. 131
MATERIA T121i3U ‘1.1T(1/5.

l’a2,ina 4 el i 4

cassazione-; Cass. 8 maggio 2006 n. 10506, con riferimento alla
notifica dell’atto di appello; Cass. 24 luglio 2007, n. 16354).

2.2.- Né la ricorrente ha chiesto di essere rimessa in termini per
la produzione dell’avviso, secondo quanto stabilito da Cass..
sez.un., 14 gennaio 2008, n. 627.

Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.
per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta
civile, il 4 novembre 2013.

3.- Ne deriva l’inammissibilità del ricorso.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA