Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28276 del 18/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28276 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sui ricorsi iscritti ai numeri 12438 e 14831 del ruolo
generale dell’anno 2007, rispettivamente proposti
da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro
tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’avvocatura

dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via
dei Portoghesi, n. 12, domicilia;
– ricorrente –

3,031contro

Fratelli Manzoni di Manzoni Umberto & C. s.n.c., in
persona del legale rappresentante

pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al
controricorso, dall’avv. Michele Tumminelli, col quale
elettivamente domicilia in Roma, alla via Gavinana, n. 4,
presso lo studio dell’avv. Domenico Angelini
RG n 12438/2007 e 14831/2007
Anuelina-Mari

Data pubblicazione: 18/12/2013

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-controricorrente e ricorrente incidentale—

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Lombardia, sezione 11 0 , depositata in data 3 marzo
2006,n. 11/11/06;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 4

uditi per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello Stato

Pietro

Garofoli e per la società l’avv. Domenico Angelini;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Immacolata Zeno, che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso principale, assorbito quello incidentale
Fatto

A seguito dell’omessa presentazione della dichiarazione Iva per
gli anni 1985 e 1986, la società contribuente ricevette notifica di
avvisi di accertamento, su base induttiva, che impugnò. La locale
Commissione tributaria provinciale accolse i ricorsi, dopo averli
riuniti, ordinando all’allora ufficio Iva di riliquidare l’imposta,
previa detrazione dei costi contabilizzati, dell’imposta versata e
previa verifica delle operazioni non imponibili. La sentenza fu
confermata in appello e divenne cosa giudicata.
In esito a tale giudicato, l’Agenzia delle entrate ha notificato la
cartella di pagamento oggetto dell’odierno giudizio, che è stata
impugnata dalla società per non essere stata preceduta da avviso di
liquidazione, per vizio di motivazione e violazione del diritto di
difesa e per la carenza del presupposto d’imposizione, in base alle
risultanze delle scritture contabili.
La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso. con
sentenza che la Commissione tributaria regionale ha confermato,
reputando che la cartella non contenesse le informazioni necessarie
RG n. 12438/2007 e 14831/2007
\.A……….)
An2.elina-Maria Per
ino estenre
)

novembre 2013 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

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e sufficienti a consentire la verifica, da parte della contribuente, che
l’ufficio si fosse adeguato al dictum passato in giudicato.
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per ottenere la
cassazione della sentenza, affidandolo a cinque motivi.
La società replica con controricorso e propone altresì ricorso

Diritto
1.- Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, in
quanto concernenti la medesima sentenza.
2.- Col primo e col secondo motivo del ricorso principale. da
esaminare congiuntamente, perché strettamente avvinti, l’Agenzia
delle entrate lamenta:
-ex articolo 360, 1° comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza
per l’omessa indicazione delle ragioni della decisione, non avendo
menzionato alcuna disposizione di legge da cui deriverebbe
l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo —primo motivo;
-ex articolo 360, 1° comma, n. 3, c.p.c., la violazione
dell’articolo 36, numero 4, del decreto legislativo numero 546 del
1992, là dove la sentenza, nel rigettare il motivo di appello
dell’ufficio inerente alla violazione di tale norma, si è limitata a far
leva sulla circostanza che la sentenza di primo grado, benché
concisa, ha indicato nella carenza di motivazione del ruolo il
motivo di accoglimento del ricorso —secondo motivo.
3.-La complessiva censura è infondata e va in conseguenza
respinta.
3. /.-La Corte ha già rilevato che, nel processo tributario, la

mancata esposizione nella sentenza dello svolgimento del processo.
dei fatti rilevanti della causa e l’estrema concisione della
motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza
RG n. 12438/2007 e 14831/2007
Angelina-Mari

o estensore

incidentale, affidato ad un unico motivo.

l’a2ina 4 di 8

allorquando rendano impossibile l’individuazione del

thema

decidendum e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo
(Cass. 3 ottobre 2008, n. 24610).
3.2.-In particolare, non adempie il dovere di motivazione il
giudice che non formuli alcuna specifica valutazione sui fatti

ai fini della sussunzione in quella astratta. In casi simili il
sillogismo, che distingue il giudizio, finisce per esser monco della
premessa minore, e dunque necessariamente privo della conclusione
razionale (vedi, in particolare, tra le tante, Cass. 27 maggio 2011, n.
11710).
3.3.-Nel nostro caso, di contro, la sentenza dà conto delle
vicende pregresse alla notifica della cartella, sunteggiate in
narrativa, specificando che <>, là dove, pure al cospetto di specifiche censure
della società, che ha calibrato il proprio ricorso sulla violazione del
diritto di difesa per la carenza di motivazione, <<...nulla cli ciò C avvenuto in concreto». 4.- Col terzo motivo del ricorso principale, proposto ex articolo 360, 10 comma, numero 5, c.p.c., l'Agenzia lamenta la carente motivazione della sentenza sui due fatti contnnersi e eleciskii costituiti dalla rispondenza al criterio di riliquidazione degli importi oggetto della cartella e della libera e compiuta esplicazione del diritto di difesa del contribuente avverso la cartella in questione. 4.1.41 motivo è inammissibile, perché affetto da mancanza di specificità. RG n. 12438/2007 e 14831;2007 Aneelina-Mara estensore rilevanti di causa, e dunque non ricostruisca la fattispecie concreta Pagina 5 W 8 Afferma sul punto la sentenza che <<...l'ufficio non provvedeva a notificare la cartella esattoriale dalla quale nonera possibile desumere in che modo l'ufficio avesse ottemperato all'ordine del giudice>>.
4.2.-Al riguardo, l’Agenzia si limita a dedurre l’omissione della

degli importi oggetto della cartella.
4.3.-Ciò posto, va ribadita che la nozione di decisività del fatto
controverso, rilevante ai fini della configurabilità del vizio di
motivazione, concerne non il fatto sulla cui ricostruzione il k izio
stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato, ove
riconosciuto, a determinarne una diversa ricostruzione: essa.
dunque, concerne il nesso di causalità fra il vizio della motivazione
e la decisione, giacché è necessario che il vizio, una volta
riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si
sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta
dal giudice del merito e non già la sola possibilità o probabilità di
essa. Se, difatti, il vizio di motivazione per omessa considerazione
di punto decisivo fosse configurabile sol per il fatto che la
circostanza di cui il giudice del merito ha omesso la considerazione,
ove esaminata, avrebbe reso soltanto possibile o probabile una
ricostruzione del fatto diversa da quella adottata dal giudice del
merito, oppure se il vizio di motivazione per insufficienza o
contraddittorietà fosse configurabile sol perché su uno specifico
fatto appaia esistente una motivazione logicamente insufficiente o
contraddittoria, senza che rilevi se la decisione possa reggersi, in
base al suo residuo argomentare, il ricorso per cassazione ai sensi
del n. 5 dell’art. 360 si risolverebbe nell’investire la corte di
cassazione del controllo sic et sempliciter dell’iter logico della
RG n. 12438/2007 e 14831/2007
—io estensore
0…..
Angelina-Maria Pe

motivazione in ordine alla rispondenza al criterio di riliquidazione

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motivazione, del tutto svincolato dalla funzionalità rispetto ad un
esito della ricostruzione del fatto idoneo a dare luogo ad una
soluzione della controversia diversa da quella avutasi nella fase di
merito (in termini, fra le ultime, Cass. 14 febbraio 2013, n. 3668).
4.4.-Nel caso in questione, invece, la ricorrente non ha dedotto

siano rispondenti al criterio di riliquidazione affermato dalla
sentenza passata in giudicato.
5.-Tanto comporta l’infondatezza anche del quinto motivo o’cl
ricorso principale, proposto ex articolo 360, 1° comma, numero 3,
c.p.c.,

col quale l’Agenzia lamenta la violazione

e falsa

applicazione dell’articolo 100 c.p.c., sostenendo che la cartella non
possa essere annullata per difetto di motivazione al cospetto di
un’esauriente difesa del contribuente.

5. 1.- Va premesso che la motivazione appare conforme a quanto
affermato dalle sezioni unite della Corte, secondo cui la cartella di
pagamento che non segua uno specifico atto impositivo

già

notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con
il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere
motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo,
contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al
contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza
dell’imposizione (Cass., sez.un., 14 maggio 2010, n. 11722), di
guisa che non si può escludere l’interesse ad agire della società, le
compiute difese della quale si riferiscono precipuamente

alla

violazione dell’obbligo di motivazione della cartella rispetto a
quanto stabilito dalla sentenza passata in giudicato, dalla quale la
cartella è scaturita.

RG n. 12438/2007 e 14831/2007
Angelina-Maria

soie

ed illustrato le ragioni per le quali gli importi oggetto della cartella

PaginLi 7 (.1i 8

5.2.-Né si può fare applicazione del principio, di recente
ribadito dalla Corte, secondo cui il difetto di motivazione della
cartella di pagamento non può condurre alla dichiarazione di nullità,
allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente, il quale
abbia dimostrato, in tal modo, di avere piena conoscenza dei

(vedi, fra le più recenti, Cass. 31 gennaio 2013, n. 2373).
E ciò in quanto tale ipotesi si riferisce al caso in cui la cartella
faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto
dell’imposizione: nell’ipotesi in questione, non è configurabile un
tale rinvio, giacché la sentenza passata in giudicato si limitava a
stabilire i criteri di liquidazione dell’imposta, la cui applicazione, ha
riconosciuto la sentenza impugnata, non è stata adeguatamente
esplicata.
6.-Ne deriva l’assorbimento del quarto motivo del ricorso
principale, il quale postula che l’iscrizione a ruolo del tributo sia
avvenuta in esecuzione dei criteri fissati dalla sentenza passata in
giudicato resa in precedenza dal giudice tributario.
7.-11 rigetto del ricorso principale comporta l’inammissibilità di
quello incidentale.
7.1.-Si richiama al riguardo l’orientamento della Corte, secondo
il quale quando le questioni oggetto del ricorso incidentale
integralmente vittoriosa nel merito abbiano invece già formato
oggetto del giudizio conclusosi con la pronuncia impugnata, il loro
esame presuppone che la relativa impugnazione sia ammissibile,
ma, per risultare tale, essa deve essere sorretta da un adeguato
interesse della parte, riscontrabile solo nel caso in cui il ricorso
principale si mostri fondato (Cass., sez. un., 4 novembre 2009, n.
23318; conforme, Cass., sez.un., 6 marzo 2009, n. 5456; Cass., ord.
RG n. 12438/2007 e 14831/2007
Angelina-Maria Per ino

ensore

presupposti dell’imposizione, per averli puntualmente contestati

Al
N. 13:
MATERIA TR113 l’ARIA

Pagina 8 di 8

23 dicembre 2012, n. 23548 e, da ultimo, Cass., sez.un., 25 marzo
2013, n. 7381; vedi, espressamente in termini, anche Cass. 25
novembre 2011, n. 24912).
7.2.-Le spese seguono la soccombenza.
per questi motivi

-dispone la riunione dei ricorsi;
-dichiara inammissibile il terzo motivo del ricorso principale;
-respinge il primo, il secondo ed il quinto motivo del ricorso
principale, assorbito il quarto;
-dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
-condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere le spese di lite,
liquidate in euro 2300,00 per compensi, oltre euro 200,00 per spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta
civile, il 4 novembre 2013.

La Corte:

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