Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28276 del 11/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/12/2020, (ud. 30/09/2020, dep. 11/12/2020), n.28276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4417/2015 R.G. proposto da:

L.I. e L.L., elett.te domiciliati in Roma, alla

via F. Denza n. 15, presso lo studio dell’avv. Pagnotta Nicola che

unitamente all’avv. Martin Stefania li rapp.tano e difendono come da

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1135/19/14 della Commissione Tributaria

Regionale del Veneto, depositata in data 1/7/2014, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30 settembre 2020 dalla Dott.ssa Milena d’Oriano;

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. con sentenza n. 1135/19/14, depositata il 1 luglio 2014, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto rigettava l’appello proposto da L.I. e L.L. avverso la sentenza n. 48/5/12 della Commissione Tributaria Provinciale di Padova, con condanna al pagamento delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di liquidazione con cui era stato disposto il recupero delle maggiori imposte ipotecaria e catastale, dovute in relazione ad una compravendita di un compendio immobiliare, dichiarato di interesse storico-artistico ai sensi della L. n. 1089 del 1939 e sito nel Comune di Padova, pagate in misura fissa, anzichè in misura proporzionale ai sensi del D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1, nota 1, tariffa allegata e del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, comma 1, tariffa allegata;

3. il giudice di appello, a conferma della sentenza della CTP di Padova, aveva rigettato il gravame ritenendo che il trattamento tributario degli immobili di cui alla L. n. 1089 del 1939 non era mutato per effetto delle integrazioni apportate dalla L. n. 488 del 1999, art. 7, che ne aveva spostato la collocazione dal terzo al quarto periodo del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, comma 1, tariffa allegata, sicchè le imposte ipotecarie e catastale risultavano sempre dovute in misura proporzionale al valore dell’immobile e non in misura fissa;

4. avverso la sentenza di appello, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, notificato in data 12 febbraio 2015, affidato

ad un unico motivo, ed depositano denuncia a cui l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso; il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De Matteis Stanislao, con memoria scritta ex art. 380-bis1 c.p.c., ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con unico motivo di ricorso i contribuenti censurano la sentenza impugnata, denunciando una violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 1 e 10, nonchè del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, comma 1, quarto periodo, tariffa allegata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove ha ritenuto che, ai fini della determinazione delle imposte ipotecaria e catastale, in relazione ad una compravendita di immobili di interesse storico artistico ex L. n. 1089 del 1939, non assumesse rilievo la modifica apportata dalla L. n. 488 del 1999, sicchè le imposte restavano dovute in misura proporzionale; proponendo una diversa interpretazione letterale e sistematica, i ricorrenti insistono per la natura mobile e non statica del rinvio operato dal T.U. n. 347 del 1990, che avrebbe determinato l’introduzione di un nuovo regime agevolativo per la tipologia degli immobili di interesse storico artistico.

OSSERVA CHE:

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

1.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, rispetto alla quale i ricorrenti non hanno offerto argomenti ulteriori che ne giustifichino una rimeditazione, “I trasferimenti di immobili di interesse storico artistico sono tuttora soggetti alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale e non fissa, non essendo intervenuto alcun provvedimento legislativo inteso a modificare la relativa disciplina. Nè la diversa collocazione della previsione agevolativa dell’imposta “di registro a favore degli immobili “vincolati”, slittata dal terzo al quarto periodo del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, comma 1, tariffa allegata, giusta L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 7, può ritenersi introduttiva di una nuova agevolazione ipotecaria catastale a vantaggio dei menzionati immobili di interesse storico artistico.” (Vedi Cass. n. 2277 del 2014; n. 275 del 2013; n. 14122 del 2010; n. 21144 del 2009; n. 3573 del 2009).

1.2. Indubbiamente la L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 7, comma 7, inserendo una nuova voce nell’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata alla legge di registro, ha provocato lo “slittamento” dei periodi successivi al testo interpolato, ed in particolare del richiamo (per la tassabilità in misura fissa) ai periodi “quarto e quinto”, contenuto nel D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 10, comma 2 e nota all’art. 1 Tariffa allegata al T.U. delle imposte ipotecaria e catastale (): quarto e quinto periodo che, originariamente, non contemplavano affatto gli immobili d’interesse storico o artistico, invece menzionati in quello che, prima della citata modifica interpolativa, era il terzo periodo, non richiamato dalle suddette disposizioni agevolative in materia d’imposte ipo-catastali.

1.3 La questione se il richiamo, contenuto nella nota 1 citata, dovesse intendersi come “materiale” (o “statico” o “fisso”), per cui la norma richiamata sarebbe restata, nell’alveo della norma richiamante, quella avente il contenuto originario (non riferentesi ad immobili d’interesse storico o artistico), quali che siano le successive modifiche, anche di collocazione, subite, oppure se dovesse intendersi come “formale” (o “dinamico”), per cui la norma richiamata risulterebbe costantemente quella risultante dalle successive modifiche che la riguardano, è stata già risolta da questa S.C. nel senso che si tratti di un richiamo “statico”, poichè “La ratio della norma in materia di imposta ipotecaria e catastale è… quella di prevedere la più favorevole misura fissa, anzichè quella proporzionale, solo per determinate tipologie di atti individuate, sia pure attraverso il rinvio, in ragione del loro oggetto e non in virtù della loro occasionale collocazione nell’ambito della norma richiamata. Ne deriva che i trasferimenti di beni di interesse artistico, storico ed architettonico, originariamente previsti al D.P.R. n. 131 del 1986, terzo periodo del richiamato art. 1 continuano ad essere sottoposti alla tariffa proporzionale indipendentemente dal fatto che la regolamentazione degli stessi sia slittata al quarto periodo del D.P.R. n. 131 del 1986 cit., art. 1 per effetto della modifica introdotta dalla L. n. 488 del 1999, art. 7”. (Vedi Cass. n. 3573 del 2009)

1.4. Si è anche già osservato che la correttezza di tale soluzione è ancor più evidente considerando che il citato art. 7, comma 7, non dispone affatto “l’aggiunta” di un ulteriore periodo all’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata alla legge di registro, ma si limita a sostituire le ultime paroleòdel primo periodo e ad aggiungere una frase, sempre nel primo periodo, per cui, non essendosi verificato, alcuno “slittamento”, gli immobili d’interesse storico, artistico e archeologico continuano ad essere menzionati nel terzo periodo, non richiamato affatto dalle norme che dispongono l’applicazione in misura fissa delle imposte ipo-catastali, e restano quindi soggetti alle stesse in misura proporzionale. (Vedi Cass. n. 14122 del 2010).

2. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va rigettato.

2.1 Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

2.2 Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti a pagare all’Agenzia delle Entrate le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di Euro 7.800,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020

 

 

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