Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28275 del 18/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 28275 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 12540-2008 proposto da:
CARLASSARA LUCIANA, elettivamente domiciliata in ROMA
VIA LEONE IV N.38, presso lo studio dell’avvocato
CARUSO ANTONIO, rappresentata e difesa dall’avvocato
SIRACUSA ANTONIO giusta delega a margine;
– ricorrente contro

2013
3036

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende
ope legis;

Data pubblicazione: 18/12/2013

- controricorrente nonché contro

AGENZIA DELLE DOGANE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 326/2008 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/11/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito per il controricorrente l’Avvocato GAROFOLI che
si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

di MILANO, depositata il 07/02/2008;

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 7.2.2008 la Corte di appello di Milano rigettava l’appello proposto

445/2006 che aveva riconosciuto sussistente l’illecito amministrativo valutario di cui
all’art. 3 del DL 28.6.1990 n. 167 conv. in legge 4.8.1990 n. 227, come modificato
dall’art. 1 del Dlgs 30.4.1997 n. 125 per non aver dichiarato la Carlassara, all’Ufficio
doganale di confine con la Svizzera, di importare un titolo di credito di valore nominale
di € 6.440.000,00 tratto sul Banco Espirito Santo di Lisbona con indicazione di
beneficiario la società 3F Trusting s.a. di Bellinzona, fatto per il quale il Ministero della
Economia e delle Finanze aveva quindi notificato in data 8.9.2004 all’autrice dell’illecito
provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria di € 1.606.875,00 pari al 25%
dell’importo contestato.

La Corte territoriale, premesso che la legislazione italiana e portoghese in materia di
titoli di credito erano da ritenersi uniformi, riteneva integrato l’elemento oggettivo della
condotta illecita, dovendo qualificarsi il titolo (che recava la denominazione di “First of
exchange”, era completo delle indicazioni della data e del luogo di emissione, dell’importo, e
recava le firme dei funzionari della banca portoghese, difettando soltanto della sottoscrizione del
traente) come cambiale tratta emessa all’ordine del traente, tanto alla stregua dell’esame

del documento e delle risultanze istruttorie, tra le quali la dichiarazione in data
24.9.2003 della Banca portoghese che aveva confermato di aver concluso con la 3F
Trusting s.a. un accordo di riempimento -nel senso che una volta apposta la
sottoscrizione del traente il titolo “avrebbe avuto piena efficace legale ai sensi degli artt.
1 e 3 della legge cambiaria portoghese”-, non rilevando che difettasse la firma di traenza
in quanto il titolo doveva essere valutato -ai fini dell’accertamento dell’illecito valutario
1
RG n. 12540/2008
ric. Carlassara Luciana c/Ag.Dogane+1

Con st.
Stefano
ieri

da Carlassara Luciana e confermava la sentenza del Tribunale Ordinario di Como n.

in questione- per la sua concreta idoneità ad essere utilizzato come cambiale (nella specie
già accettata con le firme preventivamente apposte dai funzionari della banca portoghese) anche

mediante successivo riempimento all’ordine dello stesso traente, e riteneva altresì
integrato l’elemento soggettivo della colpa, in quanto la Carlassara -incaricata dalla 3F
Trusting s.a. del ritiro e del trasporto del titolo oltre frontiera- era stata fin dall’origine a

conoscenza del contenuto della busta ritirata in Svizzera, dovendo peraltro escludersi un

importazione di valuta e della notevole entità dell’importo indicato nel titolo, circostanze
queste che avrebbero dovuto indurre l’incaricata della operazione ad accertarsi
previamente delle modalità di esecuzione di un tale incarico anzichè tacere il possesso
del titolo prima di essere sottoposto al controllo alla frontiera.

Avverso tale sentenza notificata in data 10.3.2008 ha proposto ricorso per cassazione la
Carlassara deducendo tre motivi corredati di quesito di diritto ai quali resistono il
Ministero della Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane

Motivi della decisione

Preliminarmente occorre dichiarare inammissibile il ricorso proposto nei confronti del
Ministero della Economia e delle Finanze in quanto con D.M. 28 dicembre 2000 n.
1390, che ha fissato alla data 1 gennaio 2001 l’inizio della operatività delle Agenzie
fiscali è stato attuato il trasferimento delle funzioni già del Ministero alle neoistituite
Agenzie fiscali, ai sensi dell’art. 73co4 del Dlgs n. 300/1999, le quali , pertanto, da tale
data, sono subentrate nella titolarità dei rapporti giuridici già di pertinenza dei
dipartimenti dell’Amministrazione statale.
Il complesso normativo predetto è stato interpretato da questa Corte nel senso che dal
1 gennaio 2001 si è verificata una “successione a titolo particolare” delle Agenzie fiscali
al Ministero nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento delle
2
RG n. 12540/2008
ric. Carlassara Luciana c/Ag.Dogane+1

errore incolpevole integrante buona fede, tenuto conto dei notori limiti di legge alla

obbligazioni tributarie e di natura contrattuale, per effetto della quale deve ritenersi che
la legittimazione “ad causam” e “ad processum” nei procedimenti introdotti
successivamente alla predetta data spetti esclusivamente all’Agenzia fiscale quale unico
soggetto giuridico (autonomo soggetto di diritto e non organo dello Stato dotato di personalità
giuridica) titolare dei poteri relativi all’esercizio delle funzioni trasferite, che vengono ad

essere separati dalla titolarità del rapporto tributario che permane riferibile allo Stato

La notifica del ricorso a soggetto (il Ministero) diverso da quello legittimato a
resistere in giudizio (l’Agenzia) configura un vizio di nullità del ricorso, che rimane
sanato, con efficacia ex tunc, nel caso di specie -trattandosi di giudizio iniziato
successivamente al 30.4.1995- ai sensi dell’art. 164 comma 3 c.p.c., con la notifica ed il

deposito del controricorso da parte dell’Agenzia delle Dogane e cioè della “giusta parte”
(cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 27452 del 19/11/2008; id. Sez. 5, Sentenza n. 11775 del
14/5/2010; id. Sez. 5, Sentenza n. 8177 del 11/4/2011; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5341 del
3/4/2012).

Il primo motivo

con il quale la parte ricorrente denuncia la violazione e falsa

applicazione dell’art. 3 del DL n. 167/1990 conv. in legge n. 227/1990 , come modificato
dal’art. 1 del Dlgs 30.4.1997 n. 12, nonché dell’art. 45co 1 della legge 12.12.2002 n. 273
(che ha modificato l’art. 1 n. 3) del r.d.14.12.1933 n. 1669) deve ritenersi inammissibile
in quanto attraverso il mezzo di impugnazione dei vizi relativi ad “errores in judicando”
(concernenti quindi o la errata individuazione della norma di diritto idonea a regolare il conflitto di
interessi, o la errata interpretazione della norma di diritto, pur correttamente individuata, in
relazione alla inesatta individuazione degli elementi costitutivi della fattispecie astratta e degli
effetti giuridici che la stessa mira a produrre, o ancora la errata sussunzione della fattispecie
concreta -correttamente rilevata alla stregua degli elementi fattuali dimostrati nel corso del giudizionello schema normativo astratto della norma di diritto correttamente individuata ed interpretata)

intende far valere errori concernenti la valutazione e la interpretazione del contenuto
negoziale del titolo controverso (denunciabili esclusivamente attraverso la violazione delle
3
RG n. 12540/2008
ric. Carlassara Luciana c/Ag.Dogane+1

unitariamente considerato (cfr. Corte eass. SS.UU. 14.2.2006 n. 3116 e 3118).

norme di diritto che disciplinano i criteri ermeneutici degli atti negoziali, ovvero la illogicità o
contraddittorietà dell’argomentazione logica volta alla ricostruzione della fattispecie concreta in
base ai singoli elementi di fatto desunti dal documento esaminato in base al giudizio di rilevanza e
di coerenza compiuto in ordine agli stessi) o addirittura errori di percezione di elementi

materiali del documento stesso (da impugnare esclusivamente mediante il rimedio

Indicativo in proposito è il quesito di diritto formulato in calce alla lunga esposizione
jit

del motivo, laddove si assum0 a fondamento del disconoscimento della natura cambiaria
del titolo una serie di presupposti di fatto (quali 1-la mancanza nel contesto del titolo di “un
impegno specifico di pagamento del Banco di Espirito Santo”, 2-la necessità ai fini dell’incasso del
titolo “dell’ottenimento di una linea di credito da parte di una terza banca e della firma per
girata”, 3-la mancanza della data e del luogo di emissione del titolo, 4-la mancata indicazione nel
titolo del trattario),

che hanno costituito oggetto di puntuale accertamento da parte del

Giudice di merito (avendo questi rilevato: che il titolo recava la data di emissione del 27.6.2003
ed il luogo di emissione in Lisbona; che sul titolo “in alto a sinistra” accanto al timbro del Banco
Espirito Santo erano apposte le sottoscrizioni dei funzionari della banca portoghese per
“accettazione o impegno di pagamento” -che, pertanto la indicavano come banca trattaria- come
peraltro confermato dalla dichiarazione della stessa banca in data 24.9.2003, prodotta in giudizio e
non contestata; che il mero riempimento del titolo con la sottoscrizione del traente attribuiva allo
stesso “piena efficacia legale ai sensi dell’art. I e 3 della legge cambiaria portoghese”consentendo
al traente-beneficiario 3F Trusting S.a. di ottenere una linea di credito : sentenza motiv. pag. 5 e 6)

e la cui contestazione implica quindi non l’asserita violazione dei parametri legali di
definizione dei titoli di credito, ma la -asserita- inesatta rilevazione ed errata
interpretazione dei dati indicati nel documento e del contenuto negoziale dello stesso,
nonché delle altre risultanze istruttorie (dichiarazione della banca portoghese del 24.9.2003),
vizi attinenti ad errori di fatto come tali censurabili esclusivamente ai sensi dell’art.
360co l n. 5 c.p.c., ovvero nel caso in cui si alleghi specificamente la errata applicazione
dei criteri ermeneutici ex artt. 1362 ss c.c. mediante il mezzo di impugnazione di cui
all’art. 360co 1 n. 3 c.p.c. che richiede, ai fini del requisito di autosufficienza del ricorso,
4
RG n. 12540/2008
Carlassara Luciana c/Ag.Dogane+ I

t
C
Stefan O vieri

revocatorio ex art. 395 c.p.c.).

la necessaria indicazione del criterio interpretativo violato e la specifica individuazione
dell’errore commesso dal Giudice di merito nell’impiego del criterio predetto (cfr. Corte
eass. Sez. 2, Sentenza n. 16099 del 27/10/2003; id. Sez. 1, Sentenza n. 22536 del 26/10/2007; id.
Sez. L, Sentenza n. 10554 del 30/04/2010).

Il motivo -relativamente alla censura prospettata ai sensi dell’art. 360co1 n. 3) c.p.c.-

vizio di violazione di norme di diritto sostanziale, intende richiedere alla Corte un
inammissibile riesame delle valutazioni in fatto (ricerca ed individuazione della volontà
dei contraenti) riservate in via esclusiva al Giudice di merito (cfr. Corte eass. III sez.
17.3.2005 n. 5788; id. III sez. 16.11.2005 n. 23077), dovendo ribadirsi il principio espresso

da questa Corte secondo cui “l’interpretazione del contratto, dal punto di vista
strutturale, si collega anche alla sua qualificazione e la relativa complessa operazione
ermeneutica si articola in tre distinte fasi: a) la prima consiste nella ricerca della
comune volontà dei contraenti; b) la seconda risiede nella individuazione del modello
della fattispecie legale; c) l’ultima è riconducibile al giudizio di rilevanza giuridica
qualificante gli elementi di fatto concretamente accertati. Le ultime due fasi, che sono le
sole che si risolvono nell’applicazione di norme di diritto, possono essere liberamente
censurate in sede di legittimità, mentre la prima -che configura un tipo di accertamento
che è riservato al giudice di merito, poiché si traduce in un’indagine di fatto a lui
affidata in via esclusiva- è normalmente incensurabile nella suddetta sede, salvo che
nelle ipotesi di motivazione inadeguata o di violazione dei canoni legali di ermeneutica
contrattuale, così come previsti negli artt. 1362 e seguenti cod. civ.” (cfr. Corte eass. III
sez. 7.12.2005 n. 27000. Giurisprudenza consolidata: id. sez. lav. 12.11.2004 n. 21555; id. II sez.
16.9.2004 n. 18670; id. I sez. 2.5.2006 n. 10131; id. sez. lav. 7.10.2008 n. 24733; id. sez. lav.
4.5.2009 n. 10232 ; id. Sez. L, Sentenza n. 10554 del 30/04/2010).

Indipendentemente delle dirimenti considerazioni che precedono, il motivo si palesa
comunque infondato laddove sembra postulare (pag. 12-15) un errore di sussunzione
5
RG n. 12540/2008
ric. Carlassara Luciana c/Ag.Dogane+1

Co
Stefan

t.
ieri

deve dunque essere rigettato in quanto la ricorrente, attraverso l’apparente denuncia del

nello schema legale dell’art. 1 r„d. n. 1669/ 1933 di un titolo “non scontabile, nè
trasferibile” -e dunque inidoneo alla “successiva costituzione di rapporti obbligatori con
residenti nello Stato”- ma da utilizzare (sembra intendere come garanzia) a favore di una
terza banca ai fini della concessione di una linea di credito alla società 3F Trusting s.a.
Se infatti il requisito della trasferibilità non è assunto nello schema normativo come
determinante ai fini della costituzione del titolo di credito, appaiono del tutto errate in

precisato, la norma che sanziona la condotta illecita valutaria postula “sotto il profilo
oggettivo, l’idoneità di detti titoli alla successiva costituzione di rapporti obbligatori

con i non residenti nello Stato; idoneità che non è esclusa dalla circostanza che i titoli
manchino della data, del luogo di emissione o della firma di girata, nonché dal fatto che
si tratti di assegni postdatati o con data falsa, privi di copertura o, comunque, non
onorabili dalla banca trattaria” (cfr.Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 11337 de/ 15/11/1997; id.
Sez. 1, Sentenza n. 8476 del 26/08/1998; id. Sez. 5, Sentenza n. 13670 del 12/06/2009; id. Sez. 5,
Sentenza n. 24315 del 18111/2009).

La Corte d’appello si è conformata a tali principi, facendo corretta applicazione delle
norme di diritto che regolano la materia, laddove ha espressamente motivato in ordine
alla irrilevanza della incompletezza originaria del titolo , rilevando che scopo della
norma sanzionatoria, non è quello di impedire transazioni illecite, ma esclusivamente
quello di monitorare i trasferimenti transfrontalieri di titoli “potenzialmente” idonei -al
momento del loro utilizzo e dunque anche in caso di successivo riempimento- a
costituire rapporti obbligatori con soggetti non residenti (sentenza appello, motiv. pag. 67).

Con il secondo motivo la parte ricorrente deduce violazione dell’art. 3 della legge
24.11.1981 n. 689, sostenendo che la mera condizione soggettiva della Carlassara
(dichiaratasi dapprima “libera professionista” e quindi “disoccupata”) non rivelerebbe la
6
RG n. 12540/2008
ric. Carlassara Luciana c/Ag.Dogane+1

S

est.
ivieri

diritto gli ulteriori rilievi difensivi atteso che , come questa Corte ha ripetutamente

specifica esperienza nel settore valutario e comunque la mala fede della stessa, non
essendo a conoscenza del contenuto della busta che aveva ritirato in Svizzera.

Anche questo motivo è inammissibile in quanto, attraverso il vizio di violazione di
norma di diritto si tende ad introdurre surrettiziamente una diversa prospettazione dei
fatti oggetto di valutazione di merito da parte della Corte territoriale che ha ritenuto

del valore patrimoniale del titolo implicava l’affidamento dell’incarico a persona di
provata fiducia cui non poteva non essere stata rappresentata la particolare rilevanza e
delicatezza della operazione) quanto della prova storica (la Carlassare non aveva
protestato all’Ufficio doganale la propria ignoranza in ordine al contenuto della busta,
ma aveva immediatamente dichiarato che il titolo apparteneva a terzi cui doveva essere
consegnato).

Non perspicua appare poi la censura -non rubricata, ma evincibile dalla esposizione
del motivo e dalla formulazione di un autonomo quesito di diritto- concernéte il vizio di
nullità della sentenza di appello avendo la Corte territoriale pronunciato “ultrapetita”,
escludendo la buona fede della Carlassara che invece era stata riconosciuta dal primo
giudice il quale aveva ridotto la entità della sanzione pecuniaria con statuizione non
oggetto di impugnazione e dunque passata in giudicato interno.
Il motivo si palesa inammissibile per carenza di interesse oltre che di autosufficienza
(l’affermazione del riconoscimento da parte del primo giudice della esimente della buona fede, oltre
ad essere contraddittoria con l’affermazione di responsabilità compiuta dal Giudice di primo grado,
non trova alcun riscontro nelle “premesse in fatto” della sentenza di appello, avendo del tutto
omesso parte ricorrente di trascrivere i passaggi salienti della decisione del Tribunale impedendo
quindi alla Corte di verificare in limine l’ammissibilità della censura) in quanto come emerge

dagli atti:

7
RG n. 12540/2008
ric. Carlassara Luciana c/Ag.Dogane+ I

Co
s
Stefano O vieri

accertato l’elemento della colpa alla stregua tanto della prova logica (la notevole entità

a) la statuizione del Tribunale di Como in ordine alla sussistenza dell’elemento
soggettivo è stata impugnata dalla Carlassara che ne ha chiesto la riforma sostenendo il
difetto dell’elemento psicologico
b) la Corte d’appello ha rigetto il motivo di gravame, confermando la statuizione
impugnata, rilevando che il primo Giudice aveva riconosciuto sussistere l’elemento
soggettivo della colpa, e che doveva escludersi la buona fede del soggetto (intesa come

dell’illecito era consapevole del trasferimento di un titolo di rilevante valore, circostanza
che imponeva di prestare la dovuta diligenza per acquisire preventive informazioni in
ordine alle prescrizioni normative ed amministrative ed agli adempimenti richiesti per la
esecuzione di tali operazioni.

Non è dato ravvisare, pertanto, nella pronuncia meramente confermativa della
statuizione impugnata, alcuna violazione dei limiti stabiliti dal principio “tantum
devolutum, quantum appellatum”.

Manifestamente inammissibile il terzo motivo, con il quale viene dedotto il vizio di
violazione della regola sul riparto dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., tanto sotto il
profilo della formulazione del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., meramente
tautologico, fondandosi su presupposti (assenza di prova della esistenza di un titolo di
credito; assenza di prova della malafede) indimostrati, quanto in relazione alla generica
esposizione degli argomenti in fatto e diritto, limitandosi a sostenere la ricorrente la
asserita violazione della norma in quanto l’Amministrazione finanziaria non avrebbe
assolto all’onere probatorio.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna della parte
ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che si liquidano in dispositivo.

8
RG n. 12540/2008
ric. Carlassara Luciana c/Ag.Dogane+ l

ignoranza incolpevole di commettere l’illecito) essendo rimasto accertato che l’autore

7 7:

Al

P.Q.M.
La Corte :
– dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero della Economia e
delle Finanze, compensando le spese di lite tra le parti
– rigetta il ricorso proposto nei confronti della Agenzia delle Entrate e condanna la parte
ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in € 20.000,00 per

Così deciso nella camera di consiglio 4.11 .2013

compensi, oltre le spese prenotate a debito.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA