Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28275 del 15/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2021, (ud. 26/05/2021, dep. 15/10/2021), n.28275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22320-2019 proposto da:

L & F SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 94, presso lo

studio dell’avvocato MAURO LONGO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE,

(OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI ROMA,

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 100/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 16/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L&F srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, come sopra rappresentato e difeso, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, n. 100/13/2019 dep. 16.1.2019, che in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per Irpef e Irap anno 2005 ha respinto l’appello della società, confermando la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato inesistente la notifica del ricorso avvenuta tramite posta elettronica certificata (PEC).

L’agenzia delle entrate si costituisce con controricorso. La società ricorrente deposita successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo si deduce erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non applicabile al processo tributario la norma generale che abilita gli avvocati alla notificazione degli atti a mezzo pec (violazione della L. n. 53 del 1994).

2. Il motivo, a parte i profili di inammissibilità, non contenendo il riferimento al parametro di cui all’art. 360 c.p.c., è infondato.

2.1. Va premesso che l’estensione del Processo Tributario Telematico alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali del Lazio – che costituisce il necessario presupposto della possibilità per le parti di effettuare le notificazioni a mezzo p.e.c. – è avvenuta soltanto dal 15 aprile 2017, con Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 15 dicembre 2016 (pubblicato in G.U. 22/12/2016, n. 298).

2.2. Va pertanto ribadito il principio consolidato secondo cui nel processo tributario, è inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, l’atto di appello notificato a mezzo pec prima dell’entrata in vigore della disciplina del processo tributario telematico. Al riguardo va precisato che, in deroga alla generale previsione di entrata in vigore della riforma di cui al D.Lgs. n. 156 del 2015 del contenzioso tributario, fissata al 1 gennaio 2016 dallo stesso decreto, art. 12, comma 1, il medesimo art. 12, comma 3, prevede che “Le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16-bis, comma 3… si applicano con decorrenza e modalità previste dai decreti di cui al D.M. economia e finanze 23 dicembre 2013, n. 163, art. 3, comma 3”. Infine, il D.M. 4 agosto 2015, art. 16, emanato in attuazione del D.M. n. 163 del 2013, art. 3, comma 3, ha previsto l’entrata in vigore delle disposizioni relative al processo tributario telematico in via sperimentale per i ricorsi dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali dell’Umbria e della Toscana a partire dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine di 90 giorni dalla pubblicazione dello stesso D.M. 4 agosto 2015, vale a dire dal 1 dicembre 2015″ (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 9430/2018; conf. Cass., Sez. 6, ord. n. 18321/2017; Cass., Sez. 6 ord. n. 17941/2016).

2.3. Ne consegue che la notifica a mezzo PEC della sentenza di appello da parte del difensore del contribuente eseguita in data 20 dicembre 2016 va ritenuta giuridicamente inesistente, non essendo ipotizzabile alcuna forma di sanatoria, diversamente da quanto ritenuto possibile in altre fattispecie dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 7665 del 18 aprile 2016. Infatti, nel caso in esame deve escludersi che la notifica eseguita con modalità tecniche non ancora entrate in vigore possa essere ritenuta idonea al conseguimento dello scopo proprio dell’atto, ossia al decorso del termine breve di impugnazione, sia perché le norme che stabiliscono cause di decadenza sono norme di stretta interpretazione (Cass. Sez. U, 16 marzo 2015, n. 5160), sia perché, ai fini della tempestività del ricorso, l’art. 326 c.p.c. ricollega la decorrenza del termine breve di impugnazione non già alla conoscenza della sentenza, ma al compimento di una formale attività acceleratoria e sollecitatoria, per cui, se la notificazione è eseguita in forma diversa, essa non vale mai a far decorrere il termine breve per l’impugnazione nei confronti del destinatario. Il principio è stato ribadito anche di recente (da ultimo Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 26543 del 2020; 12739 del 26 giugno 2020; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 26543 del 2020, nonché da Cass., n. 8560/2019; n. 15109 del 2018, n. 27425/2018 n. 27425/2018; n. 18321/2017), e viene confermato, non ravvisando il Collegio elementi idonei a giustificare il revirement suggerito dalla parte ricorrente.

3. Nella fattispecie, essendo stata estesa alla Regione Lazio solo a decorrere dal 15 aprile 2017 la normativa sul processo telematico, la notifica del ricorso prima dell’entrate in vigore del citato regolamento – è inesistente e come tale insuscettibile di sanatoria.

4. Il ricorso va conseguentemente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.500,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

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