Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28275 del 11/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/12/2020, (ud. 30/09/2020, dep. 11/12/2020), n.28275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14722/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello. Stato, che la rappresenta e difende,

ope legis;

– ricorrente –

contro

F.A., elett.te domiciliata in Roma, alla P.zza

Martiri di Belfiore n. 2, presso lo studio dell’avv. Primicerj Ugo,

rappresentata e difesa dall’avv. Becucci Mauro, come da procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 104/9/13 della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, depositata il 17/4/2013, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30 settembre 2020 dalla Dott.ssa d’Oriano Milena.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. con sentenza n. 104/9/13, depositata il 17 aprile 2013, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto F.A. avverso la sentenza n. 95/10/11 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate di Roma, ai fini Irpef e relative addizionali, aveva rideterminato in capo alla contribuente, proprietaria per 1/6 di un terreno edificabile sito nel Comune di Infernetto, un maggior reddito in misura corrispondente per la plusvalenza derivante dalla compravendita del cespite effettuata insieme ai comproprietari, il cui valore dichiarato nel rogito in misura di Euro 341,190,00, era stato elevato ad Euro 518.000,00, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, con un precedente avviso di rettifica e liquidazione divenuto definitivo in quanto non impugnato;

3. la Commissione di primo grado aveva rigettato il ricorso ritenendo che la F., non avendo impugnato l’accertamento ai fini dell’imposta di registro, avesse accettato la valutazione effettuata dall’Ufficio;

4. la CTR riformava la decisione di primo grado rilevando che, stante l’autonomia delle imposte dirette rispetto a quella di registro, il valore di mercato del bene non poteva essere utilizzato ai fini presuntivi di una plusvalenza tra prezzo di acquisto e prezzo di cessione, incombendo sull’Ufficio l’onere di provare con elementi ulteriori la ritenuta differenza, e che in ogni caso la parte venditrice aveva allegato una perizia giurata di stima che nella specie escludeva l’esistenza di una plusvalenza tassabile;

5. avverso la sentenza di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 15 luglio 2014, affidato ad un unico motivo; la controricorrente ha resistito con controricorso e depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con un unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate censura la sentenza impugnata, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e 38 TUIR, degli artt. 2697 e 2729 c.c., e degli artt. 3,37 e 53 Cost, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ritenendo di aver correttamente proceduto a determinare la plusvalenza relativa alla cessione dell’immobile sulla base della presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore accertato ai fini dell’imposta di registro, per cui era onere della contribuente e non dell’Ufficio fornire la prova contraria;

2. nel controricorso la contribuente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per l’errata indicazione degli estremi della sentenza impugnata;

OSSERVA CHE:

1. preliminarmente va ritenuta l’ammissibilità del ricorso in quanto dalla corretta indicazione del nome delle parti, dell’atto impugnato, dell’oggetto del ricorso e del contenuto della decisione, per giunta allegata, si evince ictu oculi che si è in presenza di un mero errore materiale, irrilevante sia ai fini dei motivi di impugnazione che della difesa della controricorrente.

2. L’unico motivo di ricorso risulta comunque infondato.

2.1. Costituisce orientamento ormai consolidato di questa Corte che ” In tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui al D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, avente efficacia retroattiva, esclude che l’Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l’Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l’accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria.” (Vedi da ultimo.Sez. 5 n. 12131 del 2019).

Sulla scia della novella legislativa, la cui norma innanzi richiamata vale come interpretazione autentica della previgente disciplina, con efficacia retroattiva, questa Corte, mutando un suo precedente orientamento, ha statuito che, ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi, l’art. 5 cit. esclude che l’Amministrazione possa ancora procedere a determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro (da ultimo, Cass. n. 9513 del 2018; n. 19227 e n. 12265 del 2017; n. 6135 e n. 11543 del 2016).

2.2 La CTR, premessa l’autonomia delle imposte dirette e di quella di registro, dopo aver valutato le prove contrarie offerte dalla parte venditrice, ed in particolare una perizia giurata di stima che ha rideterminato il valore del bene nel senso di escludere una ulteriore plusvalenza tassabile rispetto alla cifra dichiarata, ha ritenuto non idonei gli elementi utilizzati dall’Ufficio per addivenire alla valutazione di un maggior valore dell’immobile, ed in particolare insufficiente il solo richiamo ad altro accertamento effettuato in tema di imposta di registro, seppure divenuto definitivo.

3. La decisione, che ha fatto corretta applicazione del principio di cui al punto 2, non merita pertanto alcuna censura.

3.1 Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va rigettato.

3.2 Segue la condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna l’Agenzia delle Entrate a pagare alla controricorrente le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con attribuzione.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020

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