Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28274 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 22/12/2011), n.28274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26652/2007 proposto da:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

B.G., + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE CARSO 23, presso

lo studio dell’avvocato SALERNI Arturo, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SALERNI MARIO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

P.A., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2898/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) chiede, nei confronti di B.L. e gli altri intimati in epigrafe, l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2898/07, resa a seguito dell’impugnazione del medesimo MIUR della sentenza del giudice del lavoro di Roma, che aveva dichiarato il diritto degli intimati (personale ATA), trasferiti al Ministero, al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata al 31 dicembre 1999 e il diritto ad essere inquadrati a decorrere dal 1 gennaio 2000 nella corrispondente fascia stipendiale del ceni, nonchè alla conservazione dell’I.I.S., con conseguente condanna al pagamento delle relative differenze retributive, dalla data di deposito del ricorso, oltre accessori di legge e, per il solo M.E. il diritto, altresì, al conseguente ricalcolo del tfr.

La Corte d’Appello ha dichiarato inammissibile l’appello in quanto tardivo.

Il MIUR con l’odierno ricorso ha proposto un solo motivo di impugnazione vertente sulla sopravvenuta interpretazione autentica della L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2, per effetto della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218.

Resistono con controricorso gli intimati.

Il motivo di ricorso è inammissibile in quanto è inconferente rispetto alla decisione della Corte d’Appello della cui ratio decidendi non tiene alcun conto.

Ed infatti, come si è detto, la Corte d’Appello dichiarava inammissibile l’impugnazione in quanto tardiva. La sentenza ed il ricorso in appello erano depositati in data 17 marzo 2004 e 14 maggio 2005, pertanto l’impugnazione era proposta oltre il termine perentorio annuale, non applicandosi al rito speciale del lavoro la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale.

Il ricorrente ha proposto il ricorso per cassazione come se la Corte d’Appello avesse deciso nel merito controversia concernente il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

Invece, come di è detto, la Corte d’Appello di Roma ritenendo tardiva l’impugnazione arrestava la pronuncia, in ragione dell’inammissibilità dell’appello, prima dell’esame del merito.

Su tale profilo nessuna censura è prospettata nell’odierno ricorso.

Il ricorso pertanto deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro trenta per esborsi, Euro quattromila per onorario, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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