Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28274 del 04/11/2019
Cassazione civile sez. II, 04/11/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 04/11/2019), n.28274
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. BELLINI Ugo – Consigliere –
Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17434-2015 proposto da:
NEWHOUSE S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avvocato SEBASTIANO
CANNIZZARO e dall’Avvocato ENNIO CALBI, presso il cui studio a Roma,
piazza S. Giovanni in Laterano 18/B, elettivamente domicilia, per
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
M.B., e R.M.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1326/2015 del TRIBUNALE DI MILANO, depositata
il 30/1/2015;
udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del
3/7/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;
sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore Generale della Repubblica, Dott. MISTRI Corrado, il
quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito, per la ricorrente, l’Avvocato ENNIO CALBI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Il giudice di pace di Milano ha ingiunto a
M.B. e R.M. il pagamento, in favore di Newhouse s.r.l.,
della somma di Euro 3.690,00, a titolo di compenso per l’attività di
mediazione prestata relativamente alla vendita dell’immobile, di
proprietà degli opponenti, sito in (OMISSIS).
M.B. e R.M. hanno proposto opposizione
deducendo l’inadempimento della società ricorrente, la quale, in
particolare, non aveva consegnato l’assegno di Euro 5.000,00, emesso dal
proponente V.J., ed, a fronte di una proposta accettata che
prevedeva la condizione della stipula dell’atto notarile entro il
30/10/2010, solo in data 9/11/2010 aveva dato notizia della concessione
del mutuo.
La società opposta ha resistito all’opposizione, negando ogni suo inadempimento.
Il giudice di pace, con sentenza del 3/7/2012, ha accolto l’opposizione ed ha, quindi, revocato il decreto ingiuntivo.
La Newhouse s.r.l. ha proposto appello censurando
la sentenza del primo giudice per non aver correttamente valutato le
prove raccolte, ed ha, quindi, chiesto, in totale riforma della
sentenza, l’integrale rigetto dell’opposizione.
M.B. e R.M. hanno resistito al gravame
rilevando, tra l’altro, che, non essendosi verificata la condizione
sospensiva nel termine stabilitole cioè l’ottenimento del mutuo e la
stipula del rogito entro il 30/10/2010, la proposta di vendita era
divenuta inefficace, con la conseguente inesistenza di un diritto al
compenso in capo alla Newhouse s.r.l..
Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello.
Il tribunale, in particolare, dopo aver premesso,
in fatto, che: – il conferimento dell’incarico di mediazione da parte
degli appellati alla società appellante era stato dimostrato dalla
documentazione prodotta in giudizio; – la clausola n. 7 ha stabilito che
la provvigione spettante all’agenzia deve essere corrisposta entro la
data prevista “per la stipula di una scrittura riproduttiva della
proposta d’acquisto”; – la proposta di acquisto, formulata da
V.J. in data 23/9/2010, era stata accettata il 25/9/2010 e di tale
accettazione il proponente aveva avuto notizia il 27/9/2010; – la
proposta prevedeva la stipula dell’atto notarile di compravendita entro e
non oltre il 30/10/2010 e risultava subordinata all’ottenimento del
mutuo; – la società appellante ha dato notizia ai venditori della
deliberazione del mutuo in data 9/11/2010 e, quindi, successivamente
alla scadenza del termine del 30/10/2010; ha ritenuto che il diritto del
mediatore alla provvigione sorge, in forza dell’incarico di mediazione,
nell’ipotesi di valido accordo tra proponente e venditore e che, nella
specie, il compenso andava corrisposto entro la data prevista “per la
stipula di una scrittura riproduttiva della proposta d’acquisto”, ovvero
entro il 30/10/2010. Essendo venuto meno il contratto relativo alla
promessa di vendita per il mancato verificarsi della condizione
sospensiva della concessione del mutuo entro il termine utile per la
stipula del rogito, ha aggiunto il tribunale, era venuto meno il
presupposto del diritto del compenso del mediatore: tant’è che, nel
termine pattuito del 30 ottobre, l’agenzia non aveva preteso il
pagamento della provvigione e non aveva trasmesso l’assegno, così
dimostrando di non essere in attesa di conoscere l’esito dell’accordo.
La Newhouse s.r.l., con ricorso notificato il
30/6/2015, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza,
dichiaratamente non notificata.
M.B. e R.M. sono rimasti intimati.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando l’omessa
motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in
relazione all’art. 360 c.p.c.,
n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte
d’appello ha omesso di considerare che, come dedotto nella
comparsa conclusionale del 10/11/2014, il tribunale di Milano, con la
sentenza n. 11092 del 19/9/2014, pronunciata tra le stesse parti e
passata in giudicato, aveva affermato il diritto della Newhouse alla
provvigione in forza del conferimento dell’incarico di
mediazione per la vendita dell’immobile di proprietà di M. –
R. e del perfezionamento di tale vendita con l’accettazione della
proposta di acquisto.
2. Il motivo è infondato. Gli atti del giudizio di merito, cui la
Corte – in ragione della natura processuale del vizio articolato -accede
direttamente, dimostrano, in effetti, che la sentenza invocata dalla
ricorrente, è stata pronunciata solo nei confronti di V.J., da
un lato, e della Newhouse s.r.l., dall’altro lato: il tribunale,
infatti, ha dichiarato inammissibili le domande che (peraltro, solo)
l’opponente (e non anche la società opposta) aveva proposto
nei confronti degli stessi. Ed è, invece, noto che, l’accertamento
contenuto nella sentenza passata in giudicato non estende i suoi effetti
e non è vincolante rispetto ai terzi che sono rimasti estranei al
relativo giudizio, specie quando, come nel caso in esame, il terzo
sia titolare di un rapporto (che, in difetto di una differente
prospettazione, sia configurato come) autonomo e indipendente rispetto a
quello in ordine al quale il giudicato è intervenuto, non essendo
ammissibile, in tale evenienza, che lo stesso, salvo diversa ed espressa
indicazione normativa, ne possa ricevere pregiudizio giuridico.
3. Con il secondo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c.,
n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte
d’appello ha ritenuto che il contratto di vendita si fosse risolto per
il mancato verificarsi della condizione sospensiva della concessione del
mutuo, laddove, in realtà, gli opponenti avevano eccepito che la
Newhouse non aveva il diritto di pretendere la concordata provvigione
esclusivamente a causa della mancata consegna agli stessi della caparra,
costituita dall’assegno di Euro 5.000,00, entro il termine perentorio
del 30/10/2010, che avrebbe determinato l’unica ed esclusiva causa di
risoluzione del contratto di compravendita del 23/9/2010.
3. Con il terzo motivo, la società ricorrente, lamentando l’omessa
motivazione su fatti controversi e decisivi, in relazione all’art. 360 c.p.c.,
n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte
d’appello ha ritenuto che la Newhouse non aveva il diritto alla
provvigione poichè l’istituto di credito al quale era stato chiesto
aveva deliberato la concessione del mutuo successivamente al termine del
30 ottobre, laddove, in realtà, la Newhouse, con telegramma del
9/11/2011, aveva comunicato che il mutuo è stato deliberato in data
28/10/2010 e non successivamente al termine del 30 ottobre.
4. Con il quarto motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c.,
n. 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte
d’appello ha omesso di pronunciarsi sulle censure che la Newhouse aveva
dedotto nell’atto d’appello e che attenevano all’erogazione del mutuo
richiesto dal compratore nei termini convenuti dalle parti.
5. Il terzo motivo è fondato, con assorbimento degli altri. La
sentenza impugnata, in effetti, dopo aver premesso, in fatto, che il
compenso andava corrisposto al mediatore entro la data prevista “per la
stipula di una scrittura riproduttiva della proposta d’acquisto”, ovvero
entro il 30/10/2010, ha ritenuto che, una volta venuto meno il
contratto relativo alla promessa di vendita per il mancato verificarsi
della condizione sospensiva costituita dalla concessione del mutuo entro
il termine utile per la stipula del rogito, il mediatore non avesse
diritto al relativo compenso. Il tribunale, però, così facendo, ha del
tutto omesso di esaminare il fatto, che la società appellante aveva
dedotto nell’atto d’appello, per cui, in realtà, il mutuo era stato
concesso al compratore entro e non dopo il termine fissato dal
contratto. Ed è noto come, ai sensi dell’art. 360 c.p.c.,
n. 5, può essere denunciato per cassazione il vizio di omesso esame di
un fatto storico, la cui esistenza risulti, come quello di specie, dagli
atti processuali e che abbia costituito oggetto di discussione tra le
parti, ove abbia carattere decisivo: tale, cioè, che, se esaminato,
avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.; Cass. n. 7472 del 2017).
La concessione del mutuo entro il termine fissato, sebbene comunicata
in data successiva, non escluderebbe, infatti, ove corrispondente al
vero, il diritto della società ricorrente al compenso maturato per
l’attività svolta.
6. Il ricorso dev’essere, pertanto, accolto e la sentenza
impugnata, in relazione al motivo accolto, per l’effetto cassata con
rinvio al tribunale di Milano che, in persona di diverso magistrato,
provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte così provvede: accoglie il terzo motivo di ricorso,
rigetta il primo, assorbiti gli altri; cassa, in relazione al motivo
accolto, la sentenza impugnata, con rinvio al tribunale di Milano che,
in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del
presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2019