Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28274 del 04/11/2019

Cassazione civile sez. II, 04/11/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 04/11/2019), n.28274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17434-2015 proposto da:

NEWHOUSE S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avvocato SEBASTIANO

CANNIZZARO e dall’Avvocato ENNIO CALBI, presso il cui studio a Roma,

piazza S. Giovanni in Laterano 18/B, elettivamente domicilia, per

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.B., e R.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1326/2015 del TRIBUNALE DI MILANO, depositata

il 30/1/2015;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

3/7/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;

sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto

Procuratore Generale della Repubblica, Dott. MISTRI Corrado, il

quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

sentito, per la ricorrente, l’Avvocato ENNIO CALBI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il giudice di pace di Milano ha ingiunto a

M.B. e R.M. il pagamento, in favore di Newhouse s.r.l.,

della somma di Euro 3.690,00, a titolo di compenso per l’attività di

mediazione prestata relativamente alla vendita dell’immobile, di

proprietà degli opponenti, sito in (OMISSIS).

M.B. e R.M. hanno proposto opposizione

deducendo l’inadempimento della società ricorrente, la quale, in

particolare, non aveva consegnato l’assegno di Euro 5.000,00, emesso dal

proponente V.J., ed, a fronte di una proposta accettata che

prevedeva la condizione della stipula dell’atto notarile entro il

30/10/2010, solo in data 9/11/2010 aveva dato notizia della concessione

del mutuo.

La società opposta ha resistito all’opposizione, negando ogni suo inadempimento.

Il giudice di pace, con sentenza del 3/7/2012, ha accolto l’opposizione ed ha, quindi, revocato il decreto ingiuntivo.

La Newhouse s.r.l. ha proposto appello censurando

la sentenza del primo giudice per non aver correttamente valutato le

prove raccolte, ed ha, quindi, chiesto, in totale riforma della

sentenza, l’integrale rigetto dell’opposizione.

M.B. e R.M. hanno resistito al gravame

rilevando, tra l’altro, che, non essendosi verificata la condizione

sospensiva nel termine stabilitole cioè l’ottenimento del mutuo e la

stipula del rogito entro il 30/10/2010, la proposta di vendita era

divenuta inefficace, con la conseguente inesistenza di un diritto al

compenso in capo alla Newhouse s.r.l..

Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello.

Il tribunale, in particolare, dopo aver premesso,

in fatto, che: – il conferimento dell’incarico di mediazione da parte

degli appellati alla società appellante era stato dimostrato dalla

documentazione prodotta in giudizio; – la clausola n. 7 ha stabilito che

la provvigione spettante all’agenzia deve essere corrisposta entro la

data prevista “per la stipula di una scrittura riproduttiva della

proposta d’acquisto”; – la proposta di acquisto, formulata da

V.J. in data 23/9/2010, era stata accettata il 25/9/2010 e di tale

accettazione il proponente aveva avuto notizia il 27/9/2010; – la

proposta prevedeva la stipula dell’atto notarile di compravendita entro e

non oltre il 30/10/2010 e risultava subordinata all’ottenimento del

mutuo; – la società appellante ha dato notizia ai venditori della

deliberazione del mutuo in data 9/11/2010 e, quindi, successivamente

alla scadenza del termine del 30/10/2010; ha ritenuto che il diritto del

mediatore alla provvigione sorge, in forza dell’incarico di mediazione,

nell’ipotesi di valido accordo tra proponente e venditore e che, nella

specie, il compenso andava corrisposto entro la data prevista “per la

stipula di una scrittura riproduttiva della proposta d’acquisto”, ovvero

entro il 30/10/2010. Essendo venuto meno il contratto relativo alla

promessa di vendita per il mancato verificarsi della condizione

sospensiva della concessione del mutuo entro il termine utile per la

stipula del rogito, ha aggiunto il tribunale, era venuto meno il

presupposto del diritto del compenso del mediatore: tant’è che, nel

termine pattuito del 30 ottobre, l’agenzia non aveva preteso il

pagamento della provvigione e non aveva trasmesso l’assegno, così

dimostrando di non essere in attesa di conoscere l’esito dell’accordo.

La Newhouse s.r.l., con ricorso notificato il

30/6/2015, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza,

dichiaratamente non notificata.

M.B. e R.M. sono rimasti intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando l’omessa

motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in

relazione all’art. 360 c.p.c.,

n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte

d’appello ha omesso di considerare che, come dedotto nella

comparsa conclusionale del 10/11/2014, il tribunale di Milano, con la

sentenza n. 11092 del 19/9/2014, pronunciata tra le stesse parti e

passata in giudicato, aveva affermato il diritto della Newhouse alla

provvigione in forza del conferimento dell’incarico di

mediazione per la vendita dell’immobile di proprietà di M. –

R. e del perfezionamento di tale vendita con l’accettazione della

proposta di acquisto.

2. Il motivo è infondato. Gli atti del giudizio di merito, cui la

Corte – in ragione della natura processuale del vizio articolato -accede

direttamente, dimostrano, in effetti, che la sentenza invocata dalla

ricorrente, è stata pronunciata solo nei confronti di V.J., da

un lato, e della Newhouse s.r.l., dall’altro lato: il tribunale,

infatti, ha dichiarato inammissibili le domande che (peraltro, solo)

l’opponente (e non anche la società opposta) aveva proposto

nei confronti degli stessi. Ed è, invece, noto che, l’accertamento

contenuto nella sentenza passata in giudicato non estende i suoi effetti

e non è vincolante rispetto ai terzi che sono rimasti estranei al

relativo giudizio, specie quando, come nel caso in esame, il terzo

sia titolare di un rapporto (che, in difetto di una differente

prospettazione, sia configurato come) autonomo e indipendente rispetto a

quello in ordine al quale il giudicato è intervenuto, non essendo

ammissibile, in tale evenienza, che lo stesso, salvo diversa ed espressa

indicazione normativa, ne possa ricevere pregiudizio giuridico.

3. Con il secondo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c.,

n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte

d’appello ha ritenuto che il contratto di vendita si fosse risolto per

il mancato verificarsi della condizione sospensiva della concessione del

mutuo, laddove, in realtà, gli opponenti avevano eccepito che la

Newhouse non aveva il diritto di pretendere la concordata provvigione

esclusivamente a causa della mancata consegna agli stessi della caparra,

costituita dall’assegno di Euro 5.000,00, entro il termine perentorio

del 30/10/2010, che avrebbe determinato l’unica ed esclusiva causa di

risoluzione del contratto di compravendita del 23/9/2010.

3. Con il terzo motivo, la società ricorrente, lamentando l’omessa

motivazione su fatti controversi e decisivi, in relazione all’art. 360 c.p.c.,

n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte

d’appello ha ritenuto che la Newhouse non aveva il diritto alla

provvigione poichè l’istituto di credito al quale era stato chiesto

aveva deliberato la concessione del mutuo successivamente al termine del

30 ottobre, laddove, in realtà, la Newhouse, con telegramma del

9/11/2011, aveva comunicato che il mutuo è stato deliberato in data

28/10/2010 e non successivamente al termine del 30 ottobre.

4. Con il quarto motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c.,

n. 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte

d’appello ha omesso di pronunciarsi sulle censure che la Newhouse aveva

dedotto nell’atto d’appello e che attenevano all’erogazione del mutuo

richiesto dal compratore nei termini convenuti dalle parti.

5. Il terzo motivo è fondato, con assorbimento degli altri. La

sentenza impugnata, in effetti, dopo aver premesso, in fatto, che il

compenso andava corrisposto al mediatore entro la data prevista “per la

stipula di una scrittura riproduttiva della proposta d’acquisto”, ovvero

entro il 30/10/2010, ha ritenuto che, una volta venuto meno il

contratto relativo alla promessa di vendita per il mancato verificarsi

della condizione sospensiva costituita dalla concessione del mutuo entro

il termine utile per la stipula del rogito, il mediatore non avesse

diritto al relativo compenso. Il tribunale, però, così facendo, ha del

tutto omesso di esaminare il fatto, che la società appellante aveva

dedotto nell’atto d’appello, per cui, in realtà, il mutuo era stato

concesso al compratore entro e non dopo il termine fissato dal

contratto. Ed è noto come, ai sensi dell’art. 360 c.p.c.,

n. 5, può essere denunciato per cassazione il vizio di omesso esame di

un fatto storico, la cui esistenza risulti, come quello di specie, dagli

atti processuali e che abbia costituito oggetto di discussione tra le

parti, ove abbia carattere decisivo: tale, cioè, che, se esaminato,

avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.; Cass. n. 7472 del 2017).

La concessione del mutuo entro il termine fissato, sebbene comunicata

in data successiva, non escluderebbe, infatti, ove corrispondente al

vero, il diritto della società ricorrente al compenso maturato per

l’attività svolta.

6. Il ricorso dev’essere, pertanto, accolto e la sentenza

impugnata, in relazione al motivo accolto, per l’effetto cassata con

rinvio al tribunale di Milano che, in persona di diverso magistrato,

provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte così provvede: accoglie il terzo motivo di ricorso,

rigetta il primo, assorbiti gli altri; cassa, in relazione al motivo

accolto, la sentenza impugnata, con rinvio al tribunale di Milano che,

in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del

presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2019

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