Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28273 del 15/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2021, (ud. 26/05/2021, dep. 15/10/2021), n.28273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14937-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

T.B.A.

– intimata –

avverso la sentenza n. 7942/17/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 15/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. N1ARIA

ENZA LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione da parte di T.B.A. di avviso di accertamento per Irpef, in relazione all’anno di imposta 2007, rideterminava il reddito imponibile (in Euro 70.203,00).

La CTP, ritenendo fondato il primo motivo di gravame, circa la nullità dell’accertamento per decadenza dei termini, accoglieva il ricorso della contribuente, con compensazione delle spese.

La CTR, con sentenza la sentenza impugnata col presente ricorso per cassazione, dichiarava inammissibile l’appello della Agenzia “essendo stato presentato in data 2.11.2017, e cioè oltre il termine di sei mesi previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1, in riferimento allo stesso D.Lgs., art. 38, comma 3, e art. 327 c.p.c., comma 1. Termine che infatti, trattandosi di sentenza non notificata, ha iniziato il suo decorso dalla data di deposito avvenuto il 21.11.2016, pertanto il termine in esame scadeva il 22.05.2017, laddove come detto l’atto di gravame è stato notificato alla contribuente in data 2.11.2017”.

La contribuente è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 9, dell’art. 327 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, artt. 49 e 51, tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la CTR erroneamente dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio per scadenza dei termini.

2. Il motivo è fondato.

3. Va premesso che in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. in L. n. 96 del 2017, ai fini dell’accesso al beneficio è necessaria la domanda del contribuente, trattandosi di scelta insindacabile dell’interessato, mentre ai fini della proposizione del ricorso, la sospensione semestrale dei termini di impugnazione (in via principale o incidentale) ovvero per riassumere la causa a seguito di rinvio, prevista dal citato art. 11, comma 9, opera automaticamente, purché la lite rientri tra quelle definibili e il termine spiri tra il 24 aprile 2017 e il 30 settembre 2017 (Cass. n. 11913 del 07/05/2019).

4. Nel caso di specie, risultando pacifico che si tratta di controversia definibile, poiché è parte l’Agenzia delle Entrate e la causa ha ad oggetto avviso di accertamento da maggior reddito imponibile; che la sentenza della CTP è stata depositata in data 21.11.2016; ricorrono i presupposti per l’applicazione della proroga. Pertanto il termine di impugnazione semestrale, senza l’applicazione del c.d. condono, sarebbe scaduto in data 22.05.2017, e quindi all’interno del lasso temporale indicato dalla norma citata, compreso tra la data di entrata in vigore del decreto – 24.04.2017 – e il 30.09.2017.

5. Ne consegue che al caso de quo era applicabile la sospensione automatica di sei mesi del termine per impugnare, per cui la CTR ha errato nell’omettere di considerare l’applicazione del condono di cui al D.L. n. 50 del 2017, essendo invece evidente che era stato tempestivamente proposto dall’Ufficio impugnante, in relazione alla normativa indicata. Infatti a fronte della sentenza della CTP depositata il 21.11.2016, il termine semestrale di impugnazione scadeva il 22.5.2017, e quindi all’interno del lasso temporale di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 9, secondo cui “per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017”.

6. La sentenza della CTR è viziata da error in procedendo in quanto ha errato nell’individuare il dies a quo di decorrenza del termine stesso, omettendo di considerare l’applicabilità alla presente fattispecie del c.d. condono previsto dal D.L. n. 50 del 2017.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

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