Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28273 del 11/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/12/2020, (ud. 30/09/2020, dep. 11/12/2020), n.28273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5061/2014 R.G. proposto da:

Immobiliare Reggiolo s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t.,

elett.te domiciliato in Roma, al viale Parioli n. 43, presso lo

studio dell’avv. d’Ayala Valva Francesco, unitamente agli avv.ti

Turchi Massimo e Turchi Alessandro, da cui è. rapp.to e difeso come

da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7/3/13 della Commissione Tributaria Regionale

dell’Emilia Romagna, depositata il 29/1/2013, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30 settembre 2020 dalla Dott.ssa d’Oriano Milena.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. con sentenza n. 7/03/13, depositata il 29 gennaio 2013, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza n. 8/4/09 della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio nell’Emilia, con compensazione delle spese di lite;

2. che il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di liquidazione riguardante l’imposta di registro, ipotecaria e catastale, relativa alla cessione parziale di terreni inseriti nel piano particolareggiato del Comune di Reggiolo, richieste in misura ordinaria per l’intervenuta decadenza dei benefici agevolativi di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3;

3. che la Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo sufficiente, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, il presupposto oggettivo della cessione di un terreno edificabile sito in un piano particolareggiato;

4. che la CTR riformava la decisione di primo grado, ritenendo carente il concorrente requisito soggettivo dell’utilizzazione edificatoria entro i cinque anni dal trasferimento da parte del soggetto primo acquirente;

5. che avverso la sentenza di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 20 febbraio 2014, affidato ad un unico motivo, a cui l’Ufficio impositore ha resistito con controricorso;

6. che, con memoria notificata il 13 ottobre 2019, la ricorrente ha richiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio, per essersi avvalsa della definizione agevolata prevista dal D.L. n. 50 del 2017, art. 11 l, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. la definizione delle controversie pendenti ai sensi dell’art. 11 del D.L. n. 50 del 2017 conv., con modif., dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, prevede la presentazione di una apposita istanza da parte del contribuente ed il pagamento integrale degli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 20, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto. Non sono dovuti, invece, le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora stabiliti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, comma 1, mentre se la controversia riguarda interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi, la definizione si effettua con il versamento del quaranta per cento degli importi in contestazione;

2. che l’istanza presentata dalla contribuente risulta corredata della documentazione attestante la presentazione della richiesta di definizione ed il pagamento della prima rata;

3. che ai sensi del citato D.L., art. 11, commi 8 e 9, in caso di deposito da parte del contribuente entro il 10 ottobre 2017 di una copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018 e si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro la stessa data dalla parte che ne ha interesse.

4. che su tale premessa va dichiarata l’estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere, a seguito dell’avvenuta definizione della controversia ai sensi della suindicata procedura.

4.1 che alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue che le spese dell’intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 10, conv. dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

4.2 che non sussistono i presupposti per l’applicazione del “doppio contributo” come già statuito da questa Corte (vedi Cass. n. 25485 del 2018; in caso di rinuncia Cass. n. 14782 e n. 31732 del 2018).

PQM

La Corte:

dichiara estinto il giudizio;

spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020

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