Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28273 del 04/11/2019

Cassazione civile sez. II, 04/11/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 04/11/2019), n.28273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12160/2016 proposto da:

SA NE COSTRUZIONI SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO TRIONFALE 7,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANNUCCI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

D.S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. Dionisi

56, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI SOLIANI, che la

rappresenta e difende;

GEMA 96 SPA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO MUSA 21, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MANDARA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERPAOLO

SOGGIA;

INTESA SANPAOLO SPA GIA’ SAN PAOLO IMI SPA, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 2, presso lo studio dell’avvocato

NICOLA GIANCASPRO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIANFRANCO MULAS;

GLI ASSICURATORI DEI LLOYD’S, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE

REGINA MARGHERITA 278, presso lo studio dell’avvocato MARCO FERRARO,

che lo rappresenta e difende;

S.M.L., P.A., rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONIO SERRA, PAOLA SERRA;

ST.PI.PA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

COLOSSI 53, presso lo studio dell’Avvocato DANIELA EMPOLI,

rappresentato e difeso dall’Avvocato PIETRO CONGIATU;

– controricorrenti –

e contro

FALLIMENTO DEL (OMISSIS) SRL, FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN

LIQUIDAZIONE, FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, L.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 75/2016 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI

sezione distaccata di SASSARI;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/07/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato SPINOSO Luciano, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Luigi MANNUCCI difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato SOLIANI Giovanni, difensore della sig.ra D.S.

A., che si è riportato al controricorso;

udito l’Avvocato MANDARA Giuseppe difensore della resistente SOC.

GEMA 96 SPA, che si è riportato al controricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Per quanto ancora interessa in questa sede Gema 96 S.p.A (Gema) è rimasta aggiudicataria di un complesso immobiliare in Comune di (OMISSIS) nell’ambito di una espropriazione immobiliare promossa dall’allora Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.A., ora Intesa San Paolo S.p.A. (San Paolo), nei confronti della società (OMISSIS) s.r.l. in forza di mutuo fondiario garantito da iscrizione ipotecaria sui beni oggetto della esecuzione.

La società ha poi appreso che la debitrice, con atti di disposizioni anteriori al pignoramento, ma successivi all’iscrizione ipotecaria, aveva alienato i beni ipotecati a due diverse società (la Luan Immobiliare s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l.).

(OMISSIS) aveva a sua volta venduto a (OMISSIS) s.r.l. ((OMISSIS)).

(OMISSIS) s.r.l e Luan Immobiliare avevano poi rivenduto alla SA.NE. Costruzioni s.r.l. (Sane), che risultava così proprietaria del complesso oggetto di pignoramento i in base ai registri immobiliari.

Ha quindi chiamato nel giudizio la Sane e il creditore procedente San Paolo dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania chiedendo farsi applicazione del R.D. n. 646 del 2005, art. 20: c.d. principio dell’indifferenza a fini esecutivi dell’avvenuto trasferimento, non comunicato all’istituto.

In via subordinata ha chiesto la condanna del San Paolo al risarcimento del danno.

Il relativo giudizio, nel quale sono stati chiamati o sono intervenuti i soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda (debitrice esecutata, le società prime acquirenti, il notaio che aveva predisposto la relazione P.G. e il consulente tecnico ing. St.Pi.Pa. e la compagnia di assicurazione del notaio Assicuratori dei LLOYD’S) è stato definito dal tribunale con sentenza che ha accolto la domanda della Gema, in applicazione della norma del R.D. n. 646 del 2005, art. 20, invocata dall’attore.

Contro la sentenza Sane, contumace nel giudizio di primo grado, ha proposto appello.

Ha eccepito la nullità della notificazione della iniziale citazione e ha chiesto dichiararsi la nullità della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado.

La corte d’appello ha ordinato la rinnovazione della notificazione dell’atto di appello nei confronti di Intesa San Paolo S.p.A., (OMISSIS) s.r.l e (OMISSIS) s.r.l..

Si è costituita Intesa San Paolo e ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione per violazione del termine perentorio assegnato dal giudice per la rinnovazione della citazione.

Si sono costituite (OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l. e hanno aderito all’appello principale.

Il processo d’appello, dopo avere subito due interruzioni, seguite da riassunzioni, a seguito del fallimento della (OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l., è stato infine definito con la sentenza oggetto di ricorso, che ha accolto l’eccezione di estinzione del processo proposta da Intesa San Paolo.

Nello stesso tempo la corte di merito ha riconosciuto che, pur non ricorrendo una ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, l’estinzione riguardava l’intero giudizio, sussistendo una ipotesi di dipendenza di cause, in quanto tutte fondate sul comune presupposto dell’opponibilità degli atti di disposizione del bene ipotecato nei confronti dell’aggiudicataria.

Per la cassazione della sentenza Sane ha proposto ricorso affidato a quattro motivi.

Hanno resistito con controricorso Gema 96, Intesa San Paolo, che ha eccepito il giudicato esterno in relazione a un giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, D.S.A., già liquidatore della Immobiliare Luan s.r.l., St.Pi.Pa., S.M.L. e P.A., eredi di P.G., gli Assicuratori dei LLOYD’S.

Sono rimasti intimati il fallimento (OMISSIS), il fallimento (OMISSIS), il fallimento (OMISSIS) s.r.l e L.L., nei cui confronti la ricorrente, a seguito dell’ordinanza di questa Corte del 20 dicembre 2018, ha eseguito la rinnovazione della notificazione.

Hanno depositato memoria la Sane e St.Pi.Pa..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In relazione a quanto affermato dalla ricorrente nella memoria la Corte osserva che la cancellazione della società Sane dal registro delle imprese è avvenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione: conseguentemente non occorre, con riguardo a questo aspetto, assumere alcun provvedimento. Infatti nel giudizio di cassazione, in quanto dominato dall’impulso di parte, non sono applicabili le comuni cause di interruzione previste dalla legge (Cass. n. 3323/2014): è tale anche la cancellazione della società dal registro delle imprese (Cass., S.U., n. 6071 del 2013).

2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia che l’ordine di rinnovazione della notificazione nei confronti di Intesa San Paolo era stato impartito in difetto dei presupposti, essendo valida la notificazione originaria eseguita presso il domiciliatario deceduto.

La carenza di tale essenziale presupposto, da un lato, rendeva l’eccezione di estinzione proposta dall’Istituto irrilevante, dall’altro, rendeva irrilevante il ritardo incorso nella rinnovazione nei confronti degli altri destinatari, i quali si erano costituiti e non avevano eccepito alcunchè.

La ricorrente ricorda che nella specie è applicabile ratione temporis l’art. 307 c.p.c., nella formulazione originaria.

Con il secondo motivo, in via subordinata rispetto alla censura precedente, si sostiene che la corte d’appello ha dichiarato l’estinzione per la violazione di un termine perentorio accordato in termini più stingenti rispetto all’esigenza alla quale il termine stesso risultava funzionale. Sarebbe stato sufficiente che il giudice avesse modulato il termine in modo che fosse rispettato il termine minimo di comparizione di novanta giorni rispetto all’udienza cui la causa era stata rinviata.

Nella fissazione di un termine più stringente la ricorrente ravvisa la violazione dei principi di derivazione Europea del giusto processo, violazione tanto più grave perchè, attraverso il meccanismo dell’estinzione del processo in grado d’appello, la corte di merito ha sancito la definitività di una sentenza di primo grado emessa in violazione del contraddittorio nei confronti della Sane, dichiarata contumace nonostante il mancato perfezionamento della notifica della originaria citazione. Si fa notare che la medesima contro interessata Gema aveva riconosciuto l’esistenza del vizio e chiesto che la causa fosse rimessa al primo giudice.

Si assume infine che il giudice, nel concedere il termine per la rinnovazione, non ne aveva indicato la decorrenza, per cui legittimamente la attuale ricorrente l’aveva calcolato a ritroso rispetto all’udienza fissata per la prosecuzione del giudizio.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta che, una volta riconosciuto che, nella specie, non sussisteva una ipotesi di litisconsorzio necessario, l’estinzione, in ipotesi legittimamente dichiarata, non coinvolgeva altre parti se non Intesa San Paolo che l’aveva eccepita in dipendenza della violazione del termine.

Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 310 c.p.c..

La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la corte di merito ha posto le spese del giudizio a carico della Sane e in favore di tutti i soggetti del processo, mentre, per il caso di estinzione, la norma prevede che le spese del giudizio siano a carico delle parti che le hanno anticipato.

Si lamenta ancora che la liquidazione è stata operata per l’intera attività processuale del grado, caratterizzata dalla presenza di più parti e da più eventi interruttivi e relative riassunzione, rilevatasi inutilmente gravosa e defatigante, in presenza di un’eccezione che avrebbe consentito di definire immediatamente il processo. Infatti Intesa San Paolo aveva eccepito l’estinzione già al momento della costituzione nel giudizio il 26 giugno 2009 e nondimeno questo era proseguito per altri otto anni.

2. Si impone in via prioritaria l’esame dell’eccezione di giudicato esterno, formulata dalla Gema con il controricorso in relazione alla sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5870/2014, depositata il 26 settembre 2014.

L’eccezione, accompagnata dalla produzione dei documenti giustificativi (Cass. n. 11365/2015), che sono richiamati e trascritti nel controricorso per la parte di interesse, è infondata.

Si apprende dalla predetta sentenza della Corte d’appello di Roma che il curatore del il curatore del fallimento (OMISSIS), acquirente dalla debitrice esecutata e a sua volta dante causa immediato di Sane, aveva chiamato in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la stessa Sane al fine di ottenere la revocazione dell’atto di vendita. Il giudizio, nel quale intervenne l’aggiudicataria Gema, si concluse in primo grado con l’accoglimento della domanda, tuttavia Sane fu condannata a restituire non l’immobile, ma il controvalore del medesimo. Il tribunale infatti ritenne inattaccabile, in forza delle previsioni di legge in materia di ipoteca fondiaria, l’acquisto dell’aggiudicataria.

Nello stesso tempo il Tribunale di Roma dichiarò inammissibile l’intervento della Gema, “qualificato come principale, per difetto di interesse, atteso che l’accoglimento dell’azione revocatoria non aveva statuito sulla proprietà del cespite, con effetto recuperatorio nei confronti della società intervenuta” (v. sentenza Corte d’appello di Roma n. 5870/2014).

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5870 del 2014, ha accolto l’appello di Sane, la quale aveva impugnato la sentenza di primo grado, sostenendo che il tribunale avrebbe dovuto ritenere tout court inammissibile l’azione revocatoria per difetto di interesse, “atteso che l’esecuzione fondiaria da parte dell’istituto mutuante si era legittimamente svolta e conclusa nei confronti dell’originario debitore in quanto il bene era già vincolato al soddisfacimento del creditore privilegiato rimanendo assorbiti e privi di ogni concreta rilevanza gli effetti della vendita oggetto di revocatoria, atteso che, se pure detta vendita non si fosse conclusa, ugualmente la (OMISSIS) avrebbe subito le conseguenze patrimoniali dell’esecuzione immobiliare”.

Con la stessa sentenza la Corte d’appello di Roma ha dichiarato assorbito l’appello incidentale di Gema, che aveva chiesto darsi atto “dell’inopponibilità nei suoi confronti della sentenza appellata e dell’inefficacia nei suoi confronti della trascrizione della domanda giudiziale operata dal fallimento attore con l’emissione di ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Tempio Pausania della trascrizione della emananda sentenza”.

In sintesi risulta con chiarezza dell’esame della sentenza della Corte d’appello di Roma che: a) Gema era intervenuta nel giudizio promosso dal curatore a tutela della integrità del proprio acquisto in sede esecutiva, in quanto non suscettibile di essere pregiudicato dall’accoglimento della domanda; b) che il tribunale, pur avendo accolto l’azione revocatoria, ha dichiarato inammissibile l’intervento per difetto di interesse, perchè la pronuncia non metteva in discussione la proprietà dell’aggiudicataria, risultando l’azione proposta dal fallimento a priori priva di efficacia recuperatoria; c) la Corte d’appello, accogliendo l’appello principale di Sane, ha riconosciuto che l’azione revocatoria del curatore (OMISSIS) avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile; d) ha dichiarato assorbito l’appello incidentale.

Ora, confrontando la sentenza di primo grado con la sentenza d’appello, emerge che le ragioni che avevano indotto il primo giudice a dichiarare inammissibile l’intervento di Gema non sono incompatibili con quelle indicate dalla giudice d’appello, ma ne escono a fortiori rafforzate, in conseguenza della ritenuta radicale inammissibilità dell’azione revocatoria.

La dichiarazione di assorbimento dell’appello incidentale equivale così a un implicito rigetto del medesimo appello incidentale (Cass. n. 28995/2018), con conseguente conferma della inammissibilità dell’intervento di Gema nel giudizio.

Consegue ulteriormente che Gema, da ritenersi soggetto rimasto estraneo al giudizio, non è legittimata a invocare l’autorità del giudicato esterno della sentenza con il quale esso è stato definito

L’autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione e presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, oltre che di petitum e di causa petendi (Cass. n. 6830/2014; n. 1760/2006).

Si giustifica per ciò solo il rigetto della eccezione.

3. Il primo motivo è infondato.

La ricorrente ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte, “la morte del procuratore domiciliatario produce l’inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la necessità che la notificazione dell’impugnazione sia eseguita, a norma dell’art. 330 c.p.c., comma 3, alla parte personalmente a pena di inesistenza, a meno che l’elezione di domicilio sia fatta presso lo studio di un professionista la cui autonoma organizzazione gli sopravviva, dovendosi in questo caso considerare tale studio alla stregua di un ufficio” (Cass. n. 8222/2016).

In base a tale principio la ricorrente sostiene che, nella specie, non c’erano i presupposti dell’ordine di rinnovazione dalla cui inosservanza è poi derivata la pronuncia dl estinzione.

La censura costituisce una evidente petizione di principio.

Infatti, secondo la ricostruzione proposta dalla ricorrente, la validità dalla notificazione presso il domiciliatario deceduto non discende dalla prosecuzione dell’attività da parte di altro professionista, ma dal fatto che l’immobile, presso il quale è ubicato lo studio, è stato acquistato dagli eredi del professionista deceduto. Ma è fin troppo facile obiettare che la trasmissione mortis causa della proprietà dell’immobile nel quale era esercitata l’attività professionale non comporta trasmissione delle posizioni attive e passive legate all’esercizio della professione ivi svolta dal defunto e non comporta certamente la perdurante efficacia della elezione di domicilio. Alla ricorrente non giova porre l’accento sul fatto che la notificazione appariva formalmente eseguita a mezzo posta “quale notificazione a soggetto temporaneamente assente”. Ciò infatti non fornisce argomento per sostenere l’esistenza di una organizzazione sopravvissuta al professionista deceduto, essendo altrettanto irrilevante, al fine di sottrarre la notificazione alle conseguenze dipendenti dalla morte del domiciliatario, il rilievo che la morte del domiciliatario era stata resa nota solo nel corso del giudizio d’appello.

Insomma la corte d’appello ha fatto corretta applicazione del principio che la morte del domiciliatario comporta l’automatica inefficacia dell’elezione di domicilio, con la conseguenza che, in tale ipotesi, la notificazione degli atti va effettuata nei modi previsti per i casi in cui non si via stata elezione di domicilio (Cass. n. 9543/2010), salva la sanatoria per effetto della costituzione o della rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass., n. 14100/2018; Cass., S.U., n. 14916/2016)

4. Il secondo motivo è infondato.

Ai sensi dell’art. 291 c.p.c. “Se il convenuto on si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità della notificazione, fissa all’attore un termine perentorio per rinnovarla”.

La norma è applicabile anche al processo di appello, in quanto compatibile con la disciplina processuale di tale mezzo di gravame (Cass. n. 2593/2006; n. 8539/2004).

La corte d’appello ha ordinato la rinnovazione della notificazione dell’atto di appello nei confronti del San Paolo e di altri soggetti, entro il termine di novanta giorni, termine che l’appellante non ha poi rispettato.

Pertanto, nel dichiarare l’estinzione del processo, tempestivamente eccepita dal San Paolo, la corte ha fatto corretta applicazione dell’art. 307 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis.

In verità l’autentica censura che la ricorrente muove alla sentenza è impugnata è di non avere considerato che l’assegnazione del termine di novanta giorni, nella specifica situazione processuale, non era giustificata da oggettive esigenze di celerità del processo e il giudice ben avrebbe potuto accordare un termine più ampio, in ipotesi coincidente con il termine di comparizione rispetto all’udienza di rinvio.

In questi termini la critica è irrilevante. Se il termine perentorio è stato fissato in presenza dei presupposti e con il rispetto del limite temporale minimo previsto dall’art. 307 c.p.c., comma 3, ultimo periodo, la parte non può sottrarsi alla decadenza accampando che il giudice avrebbe potuto fare una scelta diversa tale da rendere tempestiva l’attività compiuta fuori termine.

E’ ancora il caso di aggiungere che nella specie non è stata neanche adombrata l’eventualità che l’inosservanza del termine possa essere dipesa da una oggettiva impossibilità di osservarlo non imputabile alla parte (Cass. n. 2899/2005; n. 24762/2007).

E’ infine palesemente infondata la tesi, ventilata dalla ricorrente con il motivo in esame, secondo cui, non essendo fissata la decorrenza, il termine è stato calcolato a ritroso rispetto all’udienza ad quem. La mancata indicazione di una diversa decorrenza rendeva palese che il termine decorreva dalla ordinanza, pronunciata all’udienza del 19 dicembre 2008.

5. Il terzo motivo è fondato.

La corte di merito, da un lato, ha negato che ricorresse nella specie una ipotesi di litisconsorzio necessaria sostanziale, dall’altro, ha riconosciuto che l’effetto estintivo si dovesse produrre nei confronti di tutte le parti del giudizio. Questo perchè le cause, seppure autonome, implicavano l’accertamento di un presupposto comune, costituito dalla “opponibilità degli atti di trasferimento a cascata da (OMISSIS) fino a SA.ME nei confronti dell’aggiudicataria”. Secondo la corte la dipendenza fra le diverse causa giustificava la persistenza della pluralità delle parti in sede di impugnazione, “al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio” (Cass. n. 8790/2019; n. 26433/2017).

La ricostruzione, all’apparenza logicamente coerente, trascura che Gema aveva chiamato in giudizio il San Paolo al fine di farne vare valere il proprio diritto al risarcimento del danno qualora fosse stata riconosciuta l’invalidità della procedura esecutiva e di riflesso dell’aggiudicazione (cfr. art. 2921 c.c.).

Tale domanda subordinata (su cui il giudice di primo grado non ha neanche pronunciato perchè ha accolto la domanda principale) non aveva dato luogo con la domanda principale ad un unico rapporto processuale inscindibile, “ma ad una pluralità di rapporti autonomi, anche con riguardo alle relative vicende processuali, nell’ambito dello stesso giudizio” (Cass. n. 3740/1990).

E’ indubbio che se Gema fosse rimasta soccombente ben avrebbe potuto coltivare in appello la sola domanda principale e non anche quella di garanzia contro il San Paolo. “Quando il compratore, oltre a chiamare in causa il venditore per la denuncia della lite ai sensi dell’art. 1485 c.c., propone contro di lui, nel medesimo processo, anche l’azione di garanzia, fra la causa principale e quella di garanzia (propria) si instaura un vincolo di mera dipendenza ma non di inscindibilità, con la conseguenza che i rispettivi giudizi ben possono proseguire distintamente o essere decisi separatamente, facendo venir meno il nesso di dipendenza; ne consegue che, ove il preteso garantito non ritenga di dover coltivare in grado di appello la propria domanda, legittimamente il giudizio di secondo grado può proseguire ed essere deciso tra le sole parti originarie del rapporto principale, senza la partecipazione del preteso garante” (Cass. n. 9910/2009).

A sua volta Sane, soccombente, ha impugnato nei confronti sia di Gema sia del San Paolo, contro il quale ha proposto a sua volta domanda di risarcimento del danno. Ma, mutatis mutandis, avrebbe potuto impugnare nei confronti di Gema, senza far valere la concorrente responsabilità del San Paolo e ciò non avrebbe certamente creato le premesse per l’applicazione dell’art. 331 c.c. “Se più parti sono convenute in un unico processo, ai sensi dell’art. 103 c.p.c., le cause connesse sono scindibili ed il litisconsorzio che si instaura tra di esse è facoltativo” (Cass. n. 6824/2010).

Secondo giurisprudenza costante, in caso di litisconsorzio facoltativo, la dichiarazione dell’estinzione del processo produce effetti soltanto nei confronti delle parti del rapporto processuale rispetto a cui si è verificato il fatto estintivo (Cass. n. 15538/2014; Cass. n. 8670/2005; 6043/2001).

“In tema di litisconsorzio facoltativo con riguardo a cause scindibili (…), ove all’interruzione del processo per morte di uno dei predetti condebitori segua l’atto di riassunzione non effettuato nel termine previsto nei confronti dei suoi eredi ma validamente e tempestivamente eseguito solo nei riguardi degli altri coobbligati, il processo è validamente riassunto solo quanto ai rapporti processuali relativi a questi ultimi e si estingue, invece, limitatamente alla parte deceduta, in applicazione del principio di cui all’art. 1306 c.c., per cui, in caso di rapporto plurisoggettivo solidale, sono possibili le azioni di un solo contitolare o verso un solo contitolare dirette a perseguire l’adempimento dell’obbligazione” (Cass. n. 26888/2008; conf. n. 21170/2015; n. 16018/2010).

La sentenza va pertanto cassata in relazione al terzo motivo con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione, perchè decida l’appello di Sane nei confronti delle altre parti e regoli le spese del presente giudizio di legittimità.

Assorbito il quarto motivo.

P.Q.M.

accoglie il terzo motivo; rigetta il primo e il secondo motivo; dichiara assorbito il quarto motivo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione anche per le spese

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2019

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