Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28272 del 18/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28272 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 13949-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
3033

MACCARIO

HOTELS

SNC

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio
dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CARACCIOLI IVO giusta

Data pubblicazione: 18/12/2013

,

delega in calce;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 70/2006 della COMM.TRIB.REG.
di TORINO, depositata il 09/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

OLIVIERI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che si
riporta;
uditi per il controricorrente gli Avvocati LUCISANO e
CARACCIOLI che si riportano;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il
rigetto eccezione preliminare del controricorrente,
accoglimento.

udienza del 04/11/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO

Svolgimento del processo

L’Ufficio di Cuneo della Agenzia delle Entrate, in esito a verifica fiscale, emetteva
avviso di accertamento con il quale determinava induttivamente i maggiori ricavi per

nell’anno 1998 liquidando la maggiore imposta dovuta a titolo IVA.

L’Ufficio finanziario rimaneva soccombente in entrambi i gradi del giudizio di merito.

La Commissione tributaria della regione Piemonte, con sentenza 9.2.2007 n. 70 riteneva
corretta la decisione di prime cure che aveva ritenuto non “sproporzionato” -e tale da
legittimare il ricorso all’accertamento con metodo induttivo- uno scostamento per
maggiori ricavi accertati, pari al 10% dell’imponibile dichiarato, richiamando in
proposito alcuni precedenti di questa Corte che attribuivano alle Commissioni tributarie
il compito di verificare la sussistenza delle condizioni che legittimavano gli organi della
Amministrazione finanziaria ad utilizzare tale metodo di accertamento in difformità
delle risultanze contabili della impresa.

La sentenza di appello, notificata in data 1.3.2007, è stata impugnata per cassazione
dalla Agenzia delle Entrate con ricorso affidato a tre motivi corredati di quesito di
diritto.
Ha resistito con controricorso la società IN }. o,

ir lL

Motivi della decisione

RG n. 13949/2007
ric. Ag.Entrate c/MACCARIO Hotels s.n.c.

vieri

L1/2

oltre lire 130.000.000 realizzati dalla società in nome collettivo Maccario Hotels

1. Meramente defatigatorie le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità del ricorso
formulate dalla parte resistente.

1.1. La prima eccezione (con la quale si deduce la inesistenza della notifica del ricorso per
cassazione in quanto spedito a mezzo posta presso lo studio del difensore anzichè presso la sede
legale della società)

ancor prima che infondata è inammissibile per difetto di

dell’incarico di assistenza tecnica conferito ex art. 12 Dlgs n. 546/1992, nonchè il
contenuto del ricorso introduttivo (art. 18co2 lett. b) Dlgs n. 546/1992) impedendo in tal
modo alla Corte di verificare se nella specie fosse mancata la elezione di domicilio
presso lo studio del difensore, tenuto conto che detta elezione sembrerebbe invece
effettuata dalla intestazione della sentenza di appello (in cui si specifica il diverso
indirizzo del difensore); b) ipotizzando erroneamente la resistente che la mancata
elezione di domicilio dovrebbe evincersi dall’omesso conferimenti di poteri
rappresentativi (procura) al difensore, essendo appena il caso di evidenziare che trattasi
di manifestazioni negoziali del tutto autonome e non confondibili.
In ogni caso il collegamento tra difensore e parte del processo determinerebbe, in
assenza di elezione di domicilio presso il difensore, un vizio di nullità come tale sanabile
e sanato nella specie dal raggiungimento dello scopo avendo resistito la società nel
giudizio di legittimità notificando e depositando il proprio controricorso. La sanatoria
opera con effetto “ex tunc” (come peraltro rilevato dalla stessa resistente) e dunque risulta
manifestamente infondata la dedotta inammissibilità del ricorso.

1.2. Quanto alla seconda eccezione di inammissibilità (violazione del luogo della
notifica previsto dall’art. 330 c.p.c.), premesso che anche tale eccezione è inficiata dal
difetto di autosufficienza sopra rilevato, presupponendo -in contrasto con la indicazione
risultante dalla intestazione della sentenza di appello- la mancata elezione di domicilio
presso il difensore, come emerge dalla stessa esposizione svolta dalla resistente, la
notifica del ricorso (anche nella ipotesi in cui sia stata eseguita presso il difensore
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RG n. 13949/2007
ric. Ag.Entrate c/MACCARIO Hotels s.n.c.

Stef.

t.
hvieri

autosufficienza: a) avendo del tutto omesso la resistente di trascrivere il contenuto

anziché presso la sede della società) è affetta da mera nullità e risulta pertanto sanata con
la costituzione in giudizio della parte intimata, ancorché avvenuta dopo la scadenza del
termine per propone controricorso ed anche se effettuata al solo fine di eccepire la
nullità, come da consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Corte eass. Sez. 5,
Sentenza n. 15530 del 11/08/2004 ; id. Sez. 3, Sentenza n. 15190 del 19/07/2005; id. Sez. 1,

2. Occorre quindi procedere all’esame dei motivi del ricorso principale.

2.1 Il primo motivo

è inammissibile per errata identificazione del parametro

normativo del sindacato di legittimità, censurando la Agenzia fiscale, erroneamente, per
vizio di omessa pronuncia (“error in procedendo” ex art. 360co 1 n. 4 c.p.c.) l’omessa
compiuta valutazione da parte dei Giudici di merito, non di uno specifico motivo di
gravame, ma degli elementi probatori e specificamente la omessa considerazione della
valenza presuntiva di determinate circostanze di fatto (come è dato evincere dalle critiche
mosse alla sentenza di prime cure, trascritte alle lett. a-e alle pagine 2 e 3 del ricorso), vizio che

attiene alla ricostruzione della fattispecie concreta dedotta in giudizio e che integra
pertanto un “error facti” censurabile esclusivamente con il mezzo previsto dall’art.
360co1 n. 5 c.p.c.
2.2. Con il secondo motivo la Agenzia fiscale deduce il vizio logico di omessa
motivazione ex art. 360co 1 n. 5 c.p.c. e con il terzo motivo la nullità della sentenza per
vizio di carenza assoluta di motivazione ex art. 36co2 n. 4 Dlgs n. 546/192 in relazione
all’art. 360col n. 4 c.p.c.
2.3 E secondo motivo è inammissibile avendo omesso la ricorrente di operare la
sintesi della dedotta critica di insufficienza rivolta all’apparato motivazionale della
decisione della CTR (tale sintesi, come è dato evincere dall’art. 366 bis c.p.c., non si identifica
con il requisito di specificità del motivo ex art. 366co1 n. 4 c.p.c., ma assume una propria autonoma
3
RG n. 13949/2007
ric. Ag.Entrate c/MACCARIO Hotels s.n.c.

Sentenza n. 16578 del 18/06/2008).

funzione volta a consentire la immediata rilevabilità del nesso eziologico tra la lacuna o
incongruenza logica denunciata ed il fatto ritenuto determinante -ove correttamene valutato- ai fini
della decisione favorevole al ricorrente: cfr. Corte cass. III sez. 7.4.2008 n. 8877; id. III sez. n.
16567/2008; id. SU n. 11652/2008).

2.4. Il

terzo motivo è fondato.

merito secondo cui lo scostamento del 10% rispetto all’imponibile dichiarato non
consentirebbe di ravvisare quella “sproprozione” che costituisce condizione
indispensabile a legittimare il ricorso in sede di accertamento al metodo induttivo ex art.
55 Dpr n. 633/72 (vertendosi in materia di IVA) prescindendo ai dati delle scritture
contabili d’impresa.
Il motivo supera il vaglio di ammissibilità in quanto unica deve intendersi la “ratio
decidendi” della sentenza impugnata laddove il richiamo, nella motivazione, ai
precedenti di questa Corte relativi alla verifica da parte delle Commissione tributarie
delle condizioni legittimanti l’accertamento con metodo induttivo, è operato a supporto
della precedente ed unica affermazione secondo cui “questo Collegio ritiene corretta la
motivazione la motivazione della sentenza appellata specie laddove si richiama un delta
di scostamento per maggiori ricavi accertati di circa un 10% e pertanto non costituente
una sproporzione come addotto nelle motivazioni dell’appellante”.

2.5. Tanto premesso il motivo di ricorso con il quale si deduce il vizio di assoluta
carenza motivazionale è fondato, non essendo dato verificare alla stregua degli enunciati
della sentenza impugnata quali siano le premesse in fatto ed in diritto del “decisum”,
risultando enucleato -con affermazioni meramente assertive- il solo giudizio conclusivo.
Come è noto la motivazione della sentenza si articola in una sequenza passaggi logici
che possono scomporsi: 1-nella ricognizione dei fatti rilevanti in ordine alla questione in
diritto controversa; 2-nella individuazione degli elementi probatori dimostrativi dei
predetti fatti e nella selezione di quelli che si assumono decisivi ai fini del
4
RG n. 13949/2007
ric. Ag.Entrate c/MACCARIO Hotels s.n.c.

Stefan

est.
livieri

La Agenzia fiscale deduce la assoluta tautologia della affermazione dei Giudice di

convincimento del Giudice; 3-nella individuazione della “regula iuris” da applicare al
rapporto controverso. La carenza nell’impianto motivazionale della sentenza di alcuno
dei momenti logici indicati configura un vulnus al principio generale secondo cui tutti i
provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati (art. 111co6 Cost.) che può
spaziare, secondo la gravità, dal vizio logico (art. 360co1 n. 5 c.p.c.) fino alla totale
difformità della sentenza dal modello legale per assenza dell’indicato requisito

att. c.p.c.).

Più in generale deve ravvisarsi il vizio di carenza di motivazione tutte le volte in cui la
sentenza non dia conto dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione (cfr. Corte eass.
V sez. 16.7.2009 n. 16581; id. I sez. 4.8.2010 n. 18108) e dunque non consenta la

comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, non evidenziando gli elementi di
fatto considerati o presupposti nella decisione (cfr. Corte eass. V sez. 10.11.2010 n. 2845)
ed impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la
formazione del convincimento del Giudice (cfr. Corte cass. III sez. 3.11.2008 n. 26426, con
riferimento al ricorso ex art. 111 Cost; id. sez. lav. 8.1.2009 n. 161).

Con specifico riferimento alla motivazione cd. “per relationem” alla sentenza di
prime cure (ipotesi che ricorre nella specie), questa Corte ha statuito che “è legittima la
motivazione della sentenza di secondo grado -per relationem” a quella di primo grado,
a condizione che fornisca, comunque, sia pure sinteticamente, una risposta alle censure
formulate nell’atto di appello, attraverso un iter argomentativo desumibile dalla
integrazione della parte motiva delle due sentenze di merito, in altri termini a
condizione e il giudice di appello dimostri in modo adeguato di avere valutato
criticamente sia la pronunzia censurata che le censure proposte” (cfr. Corte eass. ii sez.
28.1.2000 n. 985. Massima consolidata: Corte cass. SU 8.6.1998 n. 5712; id. III sez. 18.2.2000 n.
181; id. I sez. 27.2.2001 n. 2839; id. V sez. 12.3.2002 n. 3547; id. V sez. 3.2.2003 n. 1539). In

tale ipotesi, pertanto, la motivazione -quale elemento costitutivo di validità della
sentenza- risponde ai requisiti indispensabili di sufficienza ove richiami i punti essenziali
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RG n. 13949/2007
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essenziale (art. 360co1 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 132co2 n. 4 c.p.c. ed all’art. 118col disp.

della motivazione della sentenza di primo grado, confutando le censure mosse contro di
essi con il gravame, attraverso un itinerario argomentativo ricavabile dalla integrazione
dei due corpi motivazionali (cfr. Corte cass. II sez. 4.3.2002 n. 3066; id. I sez. 14.2.2003 n.
2196; id. III sez. 2.2.2006 n. 2268).

Orbene la sentenza impugnata non disvela alcuno dei presupposti fattuali, tanto meno

“sproprozione”, legittimante il metodo induttivo, nella entità dello scostamento dei
maggiori ricavi accertati, nè fornisce indicazioni (neppure desumibili dalle premesse in
fatto) delle argomentazioni svolte nella sentenza di prime cure alla cui motivazione la
CTR ha inteso aderire, limitandosi a motivare il rigetto dell’appello dell’Ufficio con un
enunciato di tipo paralogico in quanto alla premessa, tratta dai precedenti della Corte (la
Commissione tributaria è tenuta a verificare su un piano logicamente preliminarmente la ricorrenza
delle condizioni legittimanti l’accertamento induttivo, e cioè che le indicazioni od annotazioni
risultanti dalla dichiarazione e dalle scritture contabili sono “false od inesatte” così da ritenere
“inattendibile la contabilità del contribuente”: i precedenti giurisprudenziali richiamati dalla CTR
concernono la disposizione dell’art. 39co 1 lett. d) Dpr n. 600/73 in materia di imposte sui redditi,
ma i principi ivi affermati possono essere agevolmente estesi al medesimo tipo di accertamento
previsto dall’art. 55co2 n. 3) Dpr n. 633/72 in materia di IVA, ed a quello previsto dall’art. 62
sexies comma 3 del DL n. 331/1993 conv. in legge n. 427/1993), non fa seguito alcun enunciato

dimostrativo della stessa (ma soltanto un enunciato di tipo meramente assertivo: lo
scostamento del 30% non integra la condizione legittimante il ricorso al metodo
induttivo), difettando del tutto, pertanto, la mediazione logica tra i predetti due termini
dello schema sillogistico, costituita dall’esame e valutazione dei molteplici elementi
probatori della fattispecie concreta (come sembra desumersi dalle numerose e complesse
contestazioni formulate dalla società contribuente, elencate in sintesi nelle premesse in fatto della
sentenza di appello) e cioè dall’esame critico dei plurimi indizi -emergenti dal PVC

notificato in data 5.10.2001- attraverso i quali l’Ufficio intendeva dimostrare la
inaffidabilità delle scritture e dei contrapposti elementi indiziari forniti -con la memoria
22.1.2003- dalla società, con la conseguenza che la motivazione della sentenza
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RG n. 13949/2007
ric. Ag.Entrate c/MACCARIO Hotels s.n.c.

Stefan

est.
livieri

argomentativi, dai quali procede la valutazione conclusiva della assenza di

P-SEN

E DA

Al
N. l

impugnata si palesa soltanto “apparente” non fornendo alcun supporto logico alla
decisione (la CTR non indica se gli elementi indiziari siano insufficienti a dimostrare la falsità
inesattezza dei dati contabili, nè quali siano i criteri che presiedono alla valutazione della rilevanza
o meno dello “scostamento” dai ricavi ai fini della applicazione del metodo induttivo).

3. La sentenza della CTR piemontese deve, pertanto, essere cassata con rinvio della

esame e liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte :

-t.er.
– accoglie il corso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione
tributaria della regione Piemonte per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del
presente giudizio ( 2.e-ed-o. u,..e. ,r..4\–, _
r7,70S1r,,T()

Così deciso nella camera di consiglio 4.11 .2013

IL

1. a.DIL..2013

causa ad altra sezione della medesima Commissione tributaria regionale per nuovo

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