Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28272 del 11/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/12/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 11/12/2020), n.28272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. VISCIDO DI NOCERA PUTATURO DONATI M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Z63 sul ricorso iscritto al n. 26785/2013 R.G. proposto da:

G.C., nato il 12 agosto 1959 a Torino (C.F.:(OMISSIS)),

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vulcano Maria Sonia e Lucisano

Claudio, con domicilio eletto presso quest’ultimo, con studio in

Roma, via Crescenzio n. 91;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NORD s.p.a. (già Equitalia Nomos s.p.a.), C.F e P IVA:

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cimetti Maurizio e Parente

Giuseppe, con domicilio eletto presso l’Avv. Sante Ricci, con studio

in Roma, via della Quattro Fontane n. 161;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per il

Piemonte n. 81/36/2013, pronunciata il 19 febbraio 2013 e depositata

il 10 aprile 2013;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 29 settembre

2020 dal Consigliere Antezza Fabio.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il contribuente ricorre, con otto motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto dell’appello dallo stesso proposto avverso la sentenza n. 153/14/2011 emessa dalla CTP di Torino con riferimento all’impugnazione di ruolo (n. (OMISSIS)) e cartella di pagamento (n. (OMISSIS)).

2. Dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte, circa i fatti processuali, emerge quanto segue.

2.1. Con riferimento agli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), EQUITALIA notificò al contribuente il relativo ruolo (n. 2009/1553) tramite la cartella di pagamento n. (OMISSIS). Trattavasi di ruolo, iscritto a seguito di due statuizioni della CTP di Torino in merito alle distinte impugnazioni dei detti avvisi.

2.2. Successivamente, EQUITALIA notificò al contribuente il ruolo n. (OMISSIS), tramite la cartella di pagamento n. (OMISSIS), iscritto sempre con riferimento ai due citati avvisi di accertamento ma quale integrazione a seguito delle due dette sentenze della CTP di Torino (sentenza n. 85/13/2009, emessa all’esito dell’impugnazione dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS), e sentenza n. 86/13/2009, emessa all’esito dell’impugnazione dell’avviso di accertamento (OMISSIS)).

2.3. Il contribuente impugnò autonomamente il ruolo n. (OMISSIS), nel cui giudizio si costituì l’Agenzia delle Entrate (“A.E.”), e la cartella di pagamento n. (OMISSIS), nel cui giudizio si costituì l’agente della riscossione (EQUITALIA), e la CTP di Torino, con sentenza n. 153/14/2011, all’esito di simultaneus processus celebrato previa riunione dei due detti giudizi, dichiarò inammissibile l’impugnazione del ruolo e rigettò l’impugnazione della cartella di pagamento.

2.4. L’impugnazione del contribuente esperita avverso detta ultima sentenza fu rigettata dalla CTR, con la statuizione oggetto di attuale impugnazione.

3. Contro la sentenza d’appello il contribuente ricorre con otto motivi mentre l’A.E. ed EQUITALIA controricorrono.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le questioni pregiudiziali sollevate dalla controricorrente EQUITALIA non sono fondate.

1.1. In primo luogo si deduce l’improcedibilità del ricorso, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il mancato deposito, unitamente al detto atto introduttivo del giudizio, degli atti processuali sui quali sarebbe fondato (eccezione sollevata in termini identici con i punti I e III afferenti alle questioni pregiudiziali). In secundis, si prospetta comunque l’inammissibilità del ricorso ex artt. 366 c.p.c., per difetto di specificità, completezza e riferibilità delle doglianze alla sentenza impugnata.

1.2. La dedotta improcedibilità, in particolare, è sostanzialmente argomentata in forza del principio per cui, in tema di giudizio per cassazione, l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, così come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 7, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3. Ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al loro reperimento (ex plurimis Cass. Sez. U, 03/11/2011, n. 22726, Rv. 619317-01, e successive conformi, tra le quali, limitando i riferimento solo alle più recenti: Cass. sez. 6-3, 03/05/2019, n. 11599, Rv. 653800-01; Cass. sez. 4, 18/09/2017, n. 21554, Rv. 645870-01).

1.2.1. Quanto argomentato dimentica però, nonostante il rilievo nella fattispecie in esame, che per i ricorsi avverso le sentenze delle commissioni tributarie, (‘indisponibilità dei fascicoli delle parti (i quali, D.Lgs. n. 546 del 199, 2ex art. 25, comma 2, restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono restituiti solo al termine del processo) comporta la conseguenza che la parte ricorrente non è onerata, a pena di improcedibilità ed ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, della produzione del proprio fascicolo e per esso di copia autentica degli atti e documenti ivi contenuti, poichè detto fascicolo è già acquisito a quello d’ufficio di cui abbia domandato la trasmissione alla S.C. ex art. 369 c.p.c., comma 3, a meno che la predetta parte non abbia irritualmente ottenuto la restituzione del fascicolo di parte dalla segreteria della commissione tributaria. Per la medesima ragione la parte non è altresì tenuta alla produzione di copia degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda e che siano in ipotesi contenuti nel fascicolo della controparte (ex plurimis Cass. Sez. U, 03/11/2011, n. 22726, Rv. 619318-01, e successive conformi, tra le quali, limitando i riferimento solo alle più recenti: Cass. sez. 5, 30/11/2017, n. 28695, Rv. 646230-01; Cass. sez. 6-5, 24/07/2014, n. 16813, Rv. 63192101).

1.2.2. Premesso quanto innanzi in diritto, dagli atti processuali, conoscibili da questa Corte in ragione della questione sollevata, emerge l’intervenuto tempestivo deposito da parte del ricorrente dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio ex art. 369 c.p.c., comma 3, con conseguente infondatezza dell’eccezione.

1.3. Parimenti infondata è la dedotta inammissibilità del ricorso ex artt. 366 c.p.c., per difetto di specificità, completezza e riferibilità delle doglianze alla sentenza impugnata.

1.3.1. Fermi restando singoli profili di inammissibilità riferiti a specifici motivi di ricorso (di seguito evidenziati), il ricorso è difatti ammissibile in ragione non solo dell’idonea esposizione dei fatti di causa, tale da farli sufficientemente percepire a questa Corte ai fini del decidere, ma anche della sua specificità in termini di indicazione degli elementi in fatto e in diritto rilevanti.

2. Il ricorso non merita accoglimento.

3. Con il motivo I, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonostante la tecnica utilizzata tanto nella redazione della rubrica quanto nella formulazione della censura, si deduce che “il ricorso in appello da parte di Equitalia Nord s.p.a. sia invalido per difetto di legittimazione formale e sostanziale in capo alla società medesima in quanto frutto di una scelta operata da soggetto non più titolare nè della concessione, nè dell’interesse giuridico alla riscossione del tributo”, e perchè sottoscritto da “difensori del libero Foro”. Si deduce altresì l’assenza di legittimazione alla proposizione del detto “ricorso in appello” essendo legittimata, in luogo della società partecipata, la “capogruppo” (Equitalia S.P.A.) “in proprio o, in nome e per conto della stessa …”.

3.1. Il motivo in esame è inammissibile sotto plurimi profili, oltre che infondato nel merito.

3.1.1. Nella specie, difatti, le censure sono dedotte con riferimento ad una realtà processuale che non trova riscontro nella sentenza impugnata, con la quale, quindi, esse non si confrontano, e negli atti di parte (compresa la ricostruzione dei fatti di cui allo stesso ricorso per cassazione). Si prospetta infatti la proposizione di un “ricorso in appello” da parte di EQUITALIA laddove essa, invece, è mera resistente con riferimento ad appello proposto dal contribuente ed avente ad oggetto una sentenza della CTP emessa su ricorso sempre di quest’ultimo.

Taluni profili censurati, peraltro, sono dedotti in termini insanabilmente inconciliabili tra loro perchè intrinsecamente contraddittori, laddove si prospetta, dapprima, la legittimazione in capo alla sola A.E. e non all’Agente della riscossione, e, successivamente, in capo alla capogruppo.

A quanto innanzi si aggiunge l’ulteriore profilo di inammissibilità per difetto di specificità (in termini di autosufficienza), per non aver il ricorrente nè allegato nè trascritto il citato “ricorso in appello” di EQUITALIA (ex plurimis, per l’inammissibilità dovuta a difetto di specificità del motivo di ricorso, in termini di autosufficienza, si vedano altresì, ex plurimis, limitando i riferimenti solo a talune decisioni più recenti, oltre a Cass. sez. U, 27/12/2019, n. 34469, e Cass. sez. U, 19/04/2016, n. 7701: Cass. sez. 5, 30/09/2020, n. 20858, in motivazione; Cass. sez. 3, 27/05/2019, n. 14357, in motivazione; Cass. sez. 6-3, 24/05/2019, n. 14161, in motivazione; Cass. sez. 5, 13/11/2018, n. 29092, Rv. 651277-01; Cass. sez. 6-1, 27/07/2017, n. 18679, Rv. 645334-01; Cass. sez. 5, 12/04/2017, n. 9499, Rv. 643920-01, in motivazione; Cass. sez. 5, 15/07/2015, n. 14784, Rv. 636120-01; Cass. sez. 3, 09/04/2013, n. 8569, Rv. 625839-01, oltre che Cass. sez. 3, 03/07/2009, n. 15628, Rv. 609583-01).

3.1.2. Nel merito cassatorio, il motivo è comunque infondato.

Esso muove dalla considerazione di fondo per la quale, la soppressione del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione ed il conseguente affidamento delle relative funzioni alla riscossione dell’A.E. avrebbero determinato l’inserimento organico di EQUITALIA s.p.a. e delle sue partecipate nell’ambito dell’Amministrazione finanziaria dello Stato, quale ente-organo strumentale della stessa Amministrazione statale. Sicchè, l’interesse giuridico alla riscossione del tributo dovrebbe essere riconosciuto solo in capo all’Amministrazione finanziaria, in particolare all’A.E.

La ricostruzione di cui innanzi oltre a non dare il giusto rilievo all’autonoma soggettività giuridica della società per azioni Equitalia (con socio di maggioranza l’A.E.), non assimilabile ad un plesso organizzatorio dell’Amministrazione statale ovvero dell’A.E., non considera che l’Agente della riscossione, nel caso di specie, si è costituito in giudizio (promosso dal ricorrente) avente ad oggetto l’impugnazione della cartella di pagamento con riferimento alla quale è legittimato passivo, qualora si prospettino errori a lui direttamente imputabili, cioè per vizi propri della cartella (ex plurimis: Cass. sez. V, 09/11/2016, n. 22729, Rv. 641884-01, oltre che Cass. sez. V, 14/05/2014, n. 10477, Rv. 630892-01; per la legittimazione di EQUITALIA si vedano altresì, ex plurimis: Cass. sez. V, 15/10/2014, n. 21773, Rv. 632730-01; Cass. sez. V, 28/03/2014, n. 7318, Rv. 630626-01).

4. Con il motivo II, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, nonostante la tecnica utilizzata tanto nella redazione della rubrica quanto nella formulazione della censura, si deduce l'”omessa pronuncia od apparente motivazione” in merito alla dedotta carenza di “legittimazione processuale” del “soggetto sottoscrittore il ricorso in appello”, per I’A.E., non potendo la detta sottoscrizione essere oggetto di delega da parte del “direttore dirigente dell’Agenzia fiscale”.

4.1. Il motivo in esame è inammissibile in quanto non coglie la reale ratio decidendi, che, dunque, non sindaca, fondante nella ritenuta novità della censura, come emerge peraltro da pag. 6 della statuizione impugnata (per il detto profilo di inammissibilità inerente la ratio decidendi si vedano, ex plurimis, tra le più recenti: Cass. Sez. U, 15/09/2020, n. 19169, Rv. 658633-01, in motivazione; Cass. sez. 6-3, 15/10/2019, n. 26052, in motivazione; Cass. sez. 3, 15/10/2019, n. 25933, in motivazione, entrambe nel senso della considerazione della relativa censura alla stregua di un “non motivo”, inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 4; Cass. sez. 3, 11/12/2018, n. 31946, in motivazione; Cass. sez. 5, 07/11/2018, nn. 28398 e 28391; Cass. sez. 1, 10/04/2018, n. 8755; Cass. sez. 6-5, 07/09/2017, n. 20910, Rv. 645744-01, per la quale la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio; Cass. sez. 4, 22/11/2010, n. 23635, Rv. 615017-01).

5. Con il motivo III, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, nonostante la tecnica utilizzata tanto nella redazione della rubrica quanto nella formulazione della censura, in sostanza si sindaca la statuizione impugnata per aver ritenuto (al pari della CTP) inammissibile la proposizione del ricorso avverso il ruolo, di cui alla cartella notificata, “in quanto atto interno”.

5.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità (anche in termini di autosufficienza) in quanto non riproduce (neanche indirettamente) le doglianze mosse contro il ruolo, riverberandosi ciò nell’ulteriore difetto di interesse (ferma restando l’astratta autonoma impugnabilità del ruolo, in merito si vedano, ex plurimis: Cass. Sez. U., 02/10/2015, n. 19704, Rv. 636309-01, e Cass. sez. 6-5, 24/05/2018, n. 12894, in motivazione).

Invero, sotto tale ultimo profilo, il ricorrente si limita ad indicare, quale vizio che avrebbe fatto valere in sede di merito, l’omessa sottoscrizione del ruolo, circostanza, quest’ultima, che di per se sola non incide sulla sua legittimità, senza neanche prospettare di aver dedotto (e provato) non la mera assenza di sottoscrizione bensì che tratta.vasi di atto non promanante dall’Autorità attributaria del relativo potere.

In tema di requisiti formali del ruolo d’imposta, difatti, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12 non prevede alcuna sanzione per l’ipotesi della sua omessa sottoscrizione. Ne consegue che non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell’esistenza del potere o della provenienza dell’atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D’altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l’applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 21-octies (Cass. sez. 5, 30/10/2018, n. 27561, Rv. 651066-03).

6. I motivi IV, V e VI sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti.

6.1. In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, nonostante la tecnica utilizzata tanto nella redazione della rubrica quanto nella formulazione della censura, si sindaca la statuizione impugnata per aver ritenuto correttamente eseguita, da parte di EQUITALIA, la notificazione della cartella di pagamento a mezzo del servizio postale, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 26 che, invece, a detta del ricorrente, non troverebbe applicazione nella specie (motivo IV).

In relazione sempre al citato art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, si deduce altresì “omessa pronuncia” in merito al motivo d’appello inerente la carenza della qualifica di messo notificatore in capo al soggetto che ha effettivamente eseguito la notificazione (motivo V). Con il motivo VI, per quanto è dato interpretare in questa sede in ragione della peculiare tecnica redazionale della censura, il ricorrente, invocando nuovamente l’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, deduce un'”omessa pronuncia” in merito a pretesi ma non specificati vizi del procedimento di notificazione.

6.2. I motivi in esame sono infondati, oltre che inammissibili.

6.3. Tutte le doglianze sono inammissibili, con riferimento al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto meramente paventato ma non articolato alla stregua della nuova formulazione del detto n. 5 a seguito delle sua sostituzione ad opera del D.L. n. 83 del 2012.

I motivi V e VI, peraltro, sono inammissibilmente prospettati in termini di error in procedendo (omessa pronuncia) in relazione al n. 3 del citato art. 360, in luogo del successivo n. 4 e senza dedurre la nullità della sentenza causalmente ricollegata all’errore.

Il motivo VI difetta altresì di specificità in quanto non rende possibile percepire in merito a quale motivo d’appello vi sarebbe stata l’omessa pronuncia e finanche di quali vizi del procedimento di notificazioni trattasi.

Circa le dedotte omesse pronunce di cui ai motivi V e VI, infine, a quanto innanzi è appena il caso di aggiungere che la CTR ha dato atto dell’avvenuta ricezione della cartella di pagamento da parte del contribuente (circostanza comunque confermata dallo stesso attuale ricorrente sia nel giudizio di merito sia nell’attuale ricorso). Sicchè, la mancata espressa confutazione di tale circostanza rende inammissibili le doglianze in esame nella parte in cui con esse si lamenta che la Commissione non abbia accertato i detti vizi del procedimento di notificazione della cartella, accertamento che risultava irrilevante a fronte dell’espressa ammissione della ricezione della notifica (si veda, per tale profilo, ex plurimis, Cass. sez. VI-IV, 25/02/2019, n. 5443, in motivazione).

6.4. Nel merito cassatorio, comunque, non sussiste la dedotta omessa pronuncia in quanto la CTR ha pronunciato in ordine alle doglianze dell’appellante facendo peraltro corretta applicazione di principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, dal quale non vi è motivo per discostarsi.

In tema di riscossione delle imposte, difatti, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella. Ciò è confermato implicitamente dal penultimo art. 26, comma citato, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione (ex plurimis: Cass. sez. V, 15/01/2019, n. 751, in motivazione; Cass. sez. V, 17/1072016, n. 20918, Rv. 642933-01; Cass. sez. V, 06/03/2015, n. 4567, Rv. 634996-01; Cass. sez. V, 19/03/2014, n. 6395, Rv. 600819-01).

A quanto innanzi è appena il caso di aggiungere che la CTR, differentemente da quanto prospettato del ricorrente con la dedotta omessa pronuncia, ha statuito anche in merito ai pretesi vizi del procedimento notificatorio, considerandoli alla stregua di mere irregolarità formali.

Il Giudice d’appello ha peraltro dato atto dell’avvenuta ricezione della cartella di pagamento da parte del contribuente e della tempestiva impugnazione della stessa, con diffusa contestazione del contenuti (circostanze comunque confermate dallo stesso attuale ricorrente).

Ne consegue che la CTR ha correttamente ritenuto, nella specie, la sostanziale carenza di interesse del contribuente alla deduzione dei vizi stessi, per intervenuta sanatoria per raggiungimento dello scopo. Quest’ultima, difatti, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, opera anche con riferimento alla notificazione degli atti impositivi e della cartella di pagamento, per consolidato principio sancito da questa Corte e dal quale non vi sono motivi per discostarsi (ex plurimis: Cass. sez. 5, 09/07/2020, n. 14648, proprio con riferimento alla notificazione di cartella di pagamento; Cass. sez. 5, 09/05/2018, n. 11043, Rv. 648360-01; Cass. sez. 5, 31/01/2011, n. 2272, Rv. 616401-01; Cass. Sez, U, 05/1072004, n. 19854, Rv. 577521-01).

7. I motivi VII e VIII sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti.

7.1. In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in sostanza e nonostante la tecnica utilizzata tanto nella redazione della rubrica quanto nella formulazione delle censure, si deducono, con il motivo VII, un'”omessa pronuncia” circa un motivo d’appello inerente la cartella di pagamento (assunta mancata allegazione del ruolo) e, con il motivo VIII, una violazione di legge, avendo la CTR sostenuto la legittimità la cartella priva di sottoscrizione.

7.2. I motivi in esame sono infondati oltre che inammissibili, entrambi, con riferimento al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto meramente paventato ma non articolato, ed il motivo VII in quanto prospettante un error in procedendo (omessa pronuncia) in relazione al n. 3 del citato art. 360, in luogo del successivo n. 4 e senza dedurre la nullità della sentenza come causalmente ricollegata all’errore.

7.3. Circa il merito cassatorio, poi, l’omessa pronuncia dedotta con il motivo VII non sussiste, avendo la CTR pronunciato in merito anche al motivo inerente l’assunta mancata allegazione del ruolo, come si evince dall’esplicito riferimento in sentenza alla statuizione, di rigetto, “sugli altri aspetti riguardanti la cartella esattoriale (7, 8, 9)”.

Parimenti, la censura inerente la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento (motivo VIII) è infondata, in ragione di consolidato principio di diritto.

L’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente, difatti, non comporta l’invalidità dell’atto, quando, come nella specie, non è in dubbio l’Autorità da cui promana (ex plurimis: Cass. sez. V, 22/10/2019, n. 26895, in motivazione; Cass. sez. V, 07/09/2018, n. 21844, Rv. 650680-01; Cass. sez. V, 29/08/2018, n. 21290, Rv. 650058-01; Cass. sez. V, 30/12/2015, n. 26053, Rv. 638460-01). L’esistenza del detto atto, in particolare, non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l’apposito modello approvato con D.M., che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (ex plurimis, limitando i riferimenti solo a talune delle più recenti: Cass. sez. V, 04/12/2019, n. 31605, Rv. 656366-01; Cass. sez. 5, 05/12/2014, n. 633901-01).

8. In conclusione, il ricorso è rigettato ed il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali inerenti il presente giudizio di legittimità, in favore delle parti controricorrenti, che si liquidano, per ciascuna di esse ed in applicazione dei parametri ratione temporis applicabili, in Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito, con riferimento alla costituita Agenzia delle Entrate, ed al 1 5 % per spese generali, IVA e CPA.., come per legge, con riferimento alla costituita EQUITALIA NORD s.p.a.

8.1. Stante il tenore della pronuncia, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (aggiunto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto (circa i limiti di detta attestazione, da riferirsi esclusivamente al presupposto processuale della tipologia di pronuncia adottata e non al presupposto sostanziale della dedenza del contributo del cui raddoppio trattasi, si veda Cass. Sez. U, 20/02/20, n. 4315).

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

processuali inerenti il presente giudizio di legittimità, in favore delle parti controricorrenti, che si liquidano, per ciascuna di esse, in Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito, con riferimento alla costituita Agenzia delle Entrate, ed oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA., come per legge, con riferimento alla costituita EQUITALIA NORD s.p.a., dando atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020

 

 

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