Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28272 del 06/11/2018

Cassazione civile sez. II, 06/11/2018, (ud. 26/09/2018, dep. 06/11/2018), n.28272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13754/2016 proposto da:

D.B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO

SALVINI 55, presso lo studio dell’avvocato CARLO D’ERRICO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ACHILLE PIRITORE in virtù di

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.B.M., D.B.G., elettivamente domiciliati in

ROMA presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, e

rappresentati e difesi dagli avvocati MAURIZIO LINO, GIUSEPPE

ALONGI, ALBERICO PELLECCHIA giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

DI.BA.AR.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1764/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 25/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Trapani con sentenza del 12 giugno 2009 accoglieva la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie proposta da D.B.G. e M. nei confronti di D.B.A. relativamente alla successione di Di.Ba.Ga., assegnando determinati beni ereditari in favore degli attori e condannando la convenuta al pagamento della somma dovuta a titolo di conguaglio; disponeva poi lo scioglimento della comunione ereditaria di Di.Ba.Ga. e della moglie S.M., ordinando la vendita all’incanto dell’immobile ancora in comune.

Il giudizio scaturiva dalla domanda di reintegrazione della quota di legittima avanzata dai germani D.B.G. e M. nei confronti delle sorelle A. ed Ar., assumendosi che il testamento pubblico del 3/7/1991 di Di.Ba.Ga., deceduto in data 15/9/1998, era lesivo dei loro diritti di legittimari, avendo favorito unicamente la convenuta A..

Si costituivano le convenute, ed in particolare A. assumeva che il testamento era stato redatto a suo favore in quanto in tal modo si era inteso beneficiarla per l’onere disposto a suo carico di assicurare al testatore ed alla moglie ogni cura ed assistenza vita natural durante.

In via riconvenzionale chiedeva il riconoscimento del controvalore degli interventi di manutenzione e di miglioramento effettuati sul bene pervenutole per testamento, domanda che però era disattesa dal Tribunale per intervenuta prescrizione, senza che la domanda sia stata poi riproposta nel prosieguo del giudizio.

A seguito di appello proposto da D.B.A. ed Ar., la Corte d’Appello di Palermo con la sentenza n. 1764 del 25/11/2015 rigettava il gravame.

Dopo avere disatteso l’appello proposto dalla coerede Ar., la quale in primo grado era stata interessata solo dalla pronuncia di compensazione delle spese di lite (essendosi ritenuto che i beni alla stessa assegnati per testamento corrispondessero alla sua quota di legittima), pronuncia che peraltro non era stata oggetto di censura con i motivi di appello, riteneva inammissibile la richiesta di cui al primo motivo di appello della originaria convenuta.

Ed, infatti, costituiva domanda nuova la richiesta di estendere lo scioglimento della comunione anche ai beni per i quali in primo grado le parti avevano chiesto di rimanere in comunione, mancando peraltro la prova della stessa esistenza di tali beni ulteriori, in quanto non erano sufficienti le visure prodotte dall’appellante, essendo invece necessario produrre i titoli di acquisto degli stessi beni.

Era altresì da disattendere il secondo motivo di appello con il quale si sollevavano contestazioni circa i criteri utilizzati dal CTU per la stima degli immobili, atteso che le stesse erano state tardivamente sollevate.

Il limitato lasso di tempo trascorso tra la data del decesso e quella di pubblicazione del testamento escludeva che la stima potesse ritenersi erronea.

Infine, quanto alla qualificazione come modale della disposizione testamentaria in favore dell’appellante, e come tale ritenuta inefficace, secondo i giudici di appello doveva confermarsene l’inefficacia, in quanto i beneficiari delle prestazioni poste a carico della onerata erano soggetti già deceduti alla data di apertura della successione, impedendo quindi in radice che lo stesso modus potesse essere adempiuto.

D.B.A. ha proposto ricorso avverso tale sentenza.

D.B.G. e D.B.M. hanno resistito con controricorso.

Di.Ba.Ar. non ha svolto difese in questa fase.

2. Preliminarmente occorre dare atto che nella sintesi dei motivi contenuta nella parte introduttiva del ricorso, vengono individuati, con formulazione limitata alla sola rubrica, otto motivi di ricorso così predisposti:

1. Violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la Corte d’Appello omesso di pronunciarsi sulla nullità della sentenza di primo grado che in assenza di specifica impugnazione della disposizione testamentaria in favore di D.B.A. ne ha dichiarato l’inefficacia ritenendola modale e che si tratta di modus non eseguibile;

2. Violazione dell’art. 345 c.p.c., avendo la Corte d’Appello ritenuto costituire ius novorum l’individuazione di altri beni immobili facenti parte della massa ereditaria non prima individuati dal CTU incaricato;

3. Violazione dell’art. 115 c.p.c., avendo la Corte d’Appello omesso di valutare la documentazione prodotta così ritenendo non provata la titolarità di detti beni in capo al de cuius viceversa provata documentalmente, ed accettata anche da controparte;

4. Violazione dell’art. 556 c.c., avendo la Corte d’Appello omesso di considerare che al fine di determinare la massa ereditaria ed il suo valore, si deve tenere conto di tutti i beni ed inoltre delle eventuali cause che incidono sul valore dei beni assegnati;

5. Violazione degli artt. 633 e 648 c.c., avendo la Corte d’Appello ritenuto che la disposizione in favore di D.B.A. giustificata dalla precisazione del testatore “Preciso che i beni immobili che lascio a mia figlia A. hanno un valore superiore ai beni immobili che lascio agli altri tre miei figli, ciò in quantochè impongo sulla medesima l’onere e l’obbligo di assistere e servire amorevolmente me e mia moglie fino alla nostra morte” sia inefficace;

6. Violazione dell’art. 554 c.c. e delle richiamate norme sulla formazione della massa ereditaria, art. 556 c.c., poichè in presenza di beni di cui il testatore non ha disposto, cd. relictum, nella specie costituito sia dall’immobile urbano in Castellammare del Golfo sia dai due fondi indicati in sede di appello, al fine di accertare l’eventuale lesione della legittima, valutati i beni attribuiti ai singoli legittimari, ove accertata, andava riparata in primo luogo con l’assegnazione ai lesi del relictum; e solo per l’ipotesi di insufficienza con la riduzione delle disposizioni testamentarie ai sensi dell’art. 554 c.c. e con la conseguente disposizione di conguagli;

7. Violazione degli artt. 157 e 196 c.p.c. avendo ritenuto che il richiamo del ctu od il disporre il rinnovo delle operazioni peritali fosse precluso;

8. Violazione dell’art. 91 c.p.c., avendo errato a ritenere la D.B.A. soccombente.

Tuttavia, il successivo sviluppo degli stessi nel corpo del ricorso evidenzia la presenza di soli tre paragrafi nei quali ci si richiama essenzialmente alla formulazione delle critiche mosse con i motivi di appello, mancando però una puntuale ed analitica esposizione delle ragioni di fatto o di diritto poste a sostegno delle otto censure come sopra riportate, avendo la ricorrente provveduto ad una disordinata ed affastellata critica alla decisione di appello, carente però di una precisa riferibilità delle critiche stesse ai motivi riportati nella sintesi inziale.

3. Tuttavia, anche a voler superare tale irrituale articolazione del ricorso, va sicuramente rilevata l’inammissibilità del sesto motivo di ricorso che si limita nella rubrica a denunciare la violazione degli artt. 554 e 556 c.c., assumendo che in presenza di un relictum i diritti dei legittimari andrebbero prioritariamente soddisfatti con l’assegnazione dei beni facenti parte dello stesso.

La doglianza risulta inammissibile per l’assoluta aspecificità della sua formulazione.

In tal senso va richiamato il principio espresso da questa Corte (cfr. Cass. n. 24298/2016; Cass. n. 5353/2007) che ha appunto ribadito che anche laddove sia dedotto il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo offerta l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, bisogna corredare la censura di specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata.

A fronte della censura di cui alla rubrica, nella pur confusa esposizione di cui al primo paragrafo del ricorso, alla fine della pag. 13 si legge esclusivamente che la sentenza sarebbe erronea in quanto avrebbe disposto conguagli in presenza di un relictum, e ciò perchè la reintegra della lesione degli attori sarebbe dovuta avvenire con l’assegnazione ai medesimi dell’intero relictum.

Il motivo però omette di riportare con precisione quale sia stato il contenuto della sentenza di primo grado, impedendo quindi di poter riscontrare con quali modalità i giudici di primo grado, con pronuncia semplicemente confermata dalla Corte d’Appello, abbiano provveduto alla reintegra della quota di riserva vantata dagli attori, sicchè non appare consentito il concreto riscontro circa l’avvenuta violazione da parte della sentenza gravata del pur corretto principio in diritto invocato dalla ricorrente.

4. Del pari inammissibile risulta il primo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., sul presupposto che fosse stata dedotta la nullità della sentenza di primo grado, per essersi pronunciata circa l’inefficacia della disposizione testamentaria a favore della ricorrente, quanto alla previsione di un suo obbligo di assistenza in favore dei genitori.

La censura difetta evidentemente del requisito di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto pur denunciando un preteso error in procedendo, in difformità da quanto precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 8077/2012), omette di riportare in ricorso il contenuto del motivo di appello con il quale si assume sia stata dedotta la nullità della sentenza di prime cure.

Peraltro la deduzione è anche infondata nel merito.

Ed, invero, avendo gli attori agito con l’azione di riduzione, nell’ambito delle operazioni necessarie ai fini della riunione fittizia, era necessario pervenire alla corretta ricostruzione del relictum, includendo nello stesso anche i beni oggetto delle disposizioni testamentarie. Inoltre ai fini della verifica circa l’individuazione del soggetto a carico del quale andava disposta la riduzione delle disposizioni testamentarie, in quanto eccedenti la quota di riserva degli istanti, non poteva non esaminarsi anche la questione concernente l’eventuale incidenza della disposizione modale sull’entità del beneficio ricevuto dal destinatario dell’azione di riduzione (cfr. in tal senso Cass. n. 6925/2015).

Avendo parte ricorrente invocato l’operatività della disposizione modale, in quanto idonea a suo dire a ridurre il valore economico delle attribuzioni testamentarie in suo favore, al giudice di merito era devoluto il compito di verificare ex officio e quindi anche in assenza di una sollecitazione della parte attorea, l’efficacia del modus, efficacia che è stata negata in ragione del fatto che producendo i suoi effetti solo a far data dall’apertura della successione, ed essendo a tale data già deceduti i beneficiari delle prestazioni poste con la disposizione modale, in capo alla ricorrente non permaneva alcuna obbligazione ancora da adempiere, dovendosi quindi considerare ai fini sia della riunione fittizia, sia della verifica circa l’ammontare dei beni pervenuti alla convenuta, il valore pieno delle attribuzioni compiute in suo favore ex testamento.

5. Vanno poi esaminati congiuntamente il secondo, il terzo ed il quarto motivo di cui alla sintesi iniziale, stante la loro evidente connessione.

Nel loro insieme i motivi appaiono diretti a supportare la tesi secondo cui sarebbe ben possibile nel corso di un giudizio di riduzione per lesione della quota di legittima, addure l’esistenza di altri beni facenti parte del relictum, idonei in quanto tali a determinare una nuova individuazione della quota di legittima ma anche ad escludere la sussistenza della lesione, laddove il loro valore sia tale da tacitare con l’attribuzione del relictum i diritti dei legittimari lesi dalle disposizioni testamentarie.

Avrebbe quindi errato la sentenza gravata a ritenere che l’allegazione dell’esistenza di altri beni appartenenti al de cuius fosse inammissibile in grado di appello, costituendo quindi una vera e propria mutatio libelli.

Non ignora il Collegio che la tesi della ricorrente abbia ricevuto un sostanziale conforto anche in un precedente di questa Corte (Cass. n. 13385/2011), che avrebbe appunto ritenuto consentita anche in grado di appello la possibilità di avanzare richieste finalizzate alla corretta ricostruzione del relictum e del donatum.

Tuttavia ad avviso della Corte trattasi di opinione che non merita di essere condivisa.

Ritiene il Collegio che il precedente ora segnalato non possa ritenersi espressivo di principi condivisibili, non tenendo conto in particolare della necessità di dover fare puntuale applicazione anche in tale materia del regime delle preclusioni di cui al codice di rito, come modificato dalla novella di cui alla L. n. 353 del 1990 (applicabile alla fattispecie ratione temporis).

In tal senso la novella di cui alla L. n. 353 del 1990, ha visto affermare la sua applicabilità anche al giudizio di divisione come autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 14109/2006, ed i principi affermati in tale circostanza sono stati poi ribaditi anche dalla successiva giurisprudenza della Corte la quale da ultimo ha affermato (Cass. n. 22274/13) che nel giudizio di divisione ereditaria, qualora l’attore – nel replicare alla domanda riconvenzionale di collazione proposta dal convenuto – deduca la nullità di altra donazione, effettuata dal “de cuius” in favore di costui, formula non già una mera precisazione della domanda, bensì un’eccezione di merito in senso proprio, che, come tale, deve essere proposta non con la memoria assertiva di cui al quinto comma dell’art. 183 c.p.c. (nel testo applicabile “ratione temporis”, anteriore alla novella di cui al D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. c-ter, convertito con modificazioni in L. 14 maggio 2005, n. 80), bensì entro l’udienza di trattazione, ai sensi del quarto comma del medesimo articolo. Nella motivazione il Collegio ha ricordato che, secondo quanto precisato alle Sezioni Unite, le caratteristiche del procedimento divisorio – rappresentate dalla finalità che esso persegue, di porre fine alla comunione con riferimento all’intero patrimonio del de cuius, e dalla possibilità che esso si concluda, in luogo che con sentenza, con ordinanza che, sull’accordo delle parti, dichiari esecutivo il progetto divisionale – non sono di per sè sufficienti a giustificare deroghe alle preclusioni tipiche stabilite dalla legge per il normale giudizio contenzioso.

In linea con tale precedente si pone anche Cass. n. 29372/2011, che appare evidentemente diretta ad arrestare la tendenza che pur si era manifestata, anche dopo l’intervento delle SS.UU., di individuare delle maglie attraverso le quali far penetrare i nova nel giudizio di divisione (come appunto isolatamente affermato da Cass. n. 13385/2011), e ciò in sostanziale continuità anche con quanto affermato, sebbene con specifico riferimento all’ordinario giudizio di scioglimento delle comunioni da Cass. n. 9472/2011 (citata anche dai giudici di appello).

Ritiene il Collegio che debba darsi sicuramente continuità all’orientamento delle Sezioni Unite, da ultimo ribadito da Cass. n. 14756/2016, in tema di tempestività dell’istanza di attribuzione ex art. 720 c.p.c., sicchè dovendo anche il potere di specificazione della domanda (nel caso di specie riconvenzionale) manifestarsi nel rispetto delle preclusioni, non appare idonea a denotare l’erroneità della decisione gravata la semplice affermazione che nel corso del giudizio di primo grado vi sarebbe stata un’integrazione della domanda, essendo tale asserzione, come detto, del tutto generica quanto all’individuazione degli atti processuali con i quali ciò sarebbe avvenuto, onde poter riscontrare se la deduzione sia avvenuta a preclusioni già maturate o meno.

Inoltre, e proprio con specifico riferimento al giudizio di riduzione per lesione di legittima, l’operatività del regime delle preclusioni è stata ribadita anche da Cass. n. 3993/2018, non massimata, dovendosi quindi ritenere preclusa la possibilità per la parte di poter allegare ovvero provare in sede di appello l’esistenza di altri beni idonei ad incidere sulla determinazione del relictum e, conseguentemente, dell’effettiva entità della lesione.

Nè appare idoneo a determinare un diverso convincimento quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 26741/2017, secondo cui nel giudizio di reintegrazione della quota di riserva, non costituiscono domande nuove e sono conseguentemente ammissibili anche se formulate per la prima volta in appello, le richieste volte all’esatta ricostruzione sia del “relictum” che del “donatum”, mediante l’inserimento di beni, liberalità o l’indicazione di pesi o debiti del “de cuius”, trattandosi di operazioni connaturali al giudizio medesimo cui il giudice è tenuto d’ufficio ed alle quali può darsi corso, nei limiti in cui gli elementi acquisiti le consentono, indipendentemente dalla formale proposizione di domande riconvenzionali in tal senso da parte del convenuto, essendosi la soluzione ivi proposta limitata a fare proprie le conclusioni di cui a Cass. n. 13385/2011, la cui assenza di persuasività è stata sopra evidenziata, stante anche la sua evidente sconfessione ad opera della prevalente successiva giurisprudenza di questa Corte.

I motivi devono pertanto essere disattesi, e ciò anche in considerazione del fatto che, una volta ritenuta preclusa la possibilità di ampliare il novero dei beni da prendere in esame ai fini dell’esame della domanda di riduzione, resta assorbita anche la censura concernente la correttezza della valutazione in ordine alla effettiva idoneità probatoria della documentazione versata in grado di appello dalla ricorrente.

6. Parimenti infondato risulta poi il quinto motivo di ricorso che sostiene l’erroneità della soluzione dei giudici di appello, secondo cui la previsione contenuta nel testamento, con la quale il de cuius precisava che il trattamento preferenziale riservato alla ricorrente era giustificato dall’onere imposto alla stessa di dover servire amorevolmente il testatore e la moglie sino alla loro morte, sarebbe priva di efficacia.

Nel merito la critica non si confronta con il tenore della decisione gravata, atteso che la Corte di Appello ha in realtà evidenziato, mediante logica ed argomentata interpretazione della clausola testamentaria, che non poteva conservare alcuna efficacia una previsione a titolo di onere della quale erano beneficiari i genitori della ricorrente, che però erano già deceduti alla data di apertura della successione paterna, rendendosi evidente quindi la sua concreta inattuabilità per la radicale mancanza dei beneficiari.

Si sostiene erroneamente che l’onere non dovrebbe necessariamente avere una valenza per il futuro, sollecitandosi in ogni caso un’interpretazione del testamento in contrasto con la lettura non sindacabile offertane dal giudice di merito.

Peraltro la stessa ricorrente assume la natura condizionale della disposizione de qua, conformemente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 1823/1970), secondo cui va qualificata come condizionata l’istituzione di erede subordinata alla prestazione, da parte dell’istituito, di assistenza al testatore fino alla morte, e comunque valida in quanto la disposizione non cessa di essere condizionale sol perchè l’evento contemplato dal testatore è destinato a diventare certo al momento del suo decesso.

Ne deriva che, ove valutata come istituzione condizionata, la circostanza di avere effettivamente prestato assistenza ai genitori consente di preservare l’efficacia della attribuzione testamentaria a favore della ricorrente, essendosi verificato l’evento al quale il testatore aveva ricollegato l’efficacia dell’istituzione ereditaria, ma ciò non permette di poter tenere conto ai fini dell’azione di riduzione del preteso valore delle prestazioni di assistenza rese dalla ricorrente sino alla data di apertura della successione.

Tale risultato sarebbe stato conseguibile solo nella diversa prospettazione secondo cui si tratti di onere, ma in tal caso, ribadita la regola secondo cui l’onere produce i suoi effetti obbligatori solo a far data dall’apertura della successione, l’essere già venuti meno a tale momento i beneficiari delle prestazioni ivi contemplate, renderebbe effettivamente priva di efficacia la clausola modale, e non permetterebbe quindi alla odierna ricorrente di poter trarre le conseguenze auspicate in punto di incidenza sull’entità del beneficio ricevuto (essendo poi del tutto irrilevanti ai fini della presente controversia le prestazioni rese nel passato).

7. Il settimo motivo è evidentemente carente del requisito di specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Ed, invero, ribadito il principio secondo cui (cfr. da ultimo Cass. n. 22799/2017) in tema di consulenza tecnica d’ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova ctu, atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, la parte si duole del mancato rinnovo delle operazioni di consulenza tecnica d’ufficio, omettendo però di indicare quali fossero le circostanze e le contestazioni che erano state mosse in appello all’operato del CTU, e che avrebbero giustificato la pretesa rinnovazione delle operazioni peritali, impedendo in tal modo di poter apprezzare la fondatezza o meno della censura.

8. Il rigetto dei precedenti motivi rende poi altrettanto evidente l’infondatezza dell’ottavo motivo di ricorso, con il quale si contesta l’applicazione dell’art. 91 c.p.c., in punto di condanna della ricorrente alle spese del giudizio di appello, ma sul presupposto, rivelatosi poi fallace, che alla luce degli altri motivi di ricorso, sarebbe stata esclusa la sua soccombenza.

9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

10. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio a favore dei controricorrenti che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese genarli pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2018

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