Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28270 del 18/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28270 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 5934-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

VRC

SERVICE

SRL

nella

persona

del

Curatore

fallimentare, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
PAOLO EMILIO 57, presso lo studio dell’avvocato SERRA
MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato MAGGIORE
ROBERTO giusta delega a margine;

Data pubblicazione: 18/12/2013

- controricorrente

.

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

di

n.
LATINA,

960/2005

della

depositata

il

27/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

OLIVIERI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato SERRA delega
Avvocato MAGGIORE che si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

udienza del 04/11/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO

Svolgimento del processo

Con sentenza 27.12.2005 n. 960 la Commissione tributaria della regione Lazio ha
rigettato l’appello proposto dall’Ufficio di Latina della Agenzia delle Entrate,
confermando la decisione di primo grado favorevole al Fallimento VCR Service s.r.1.,

l’Ufficio finanziario non aveva assolto all’onere della prova della inesistenza della
operazione commerciale documentata in fattura.

La sentenza di appello non notificata è stata impugnata per cassazione dalla Agenzia
delle Entrate con due mezzi.
Resiste con controricorso il Fallimento della società.

Motivi della decisione

Il Fallimento della società resistente ha proposto eccezione di inammissibilità del
ricorso principale in quanto :

il ricorso recherebbe la indicazione di una parte (VRC Service sii.) diversa da
quella che rivestiva la effettiva posizione di parte in causa (Fallimento VRC
Service s.r.1.) in violazione dei requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 366
c.p.c.

l’atto sarebbe stato notificato ex art. 149 c.p.c. alla società “in bonis” nel
domicilio eletto presso lo studio del difensore, avv. Carpentieri, incaricato della
assistenza tecnica in primo grado anziché al curatore del Fallimento della società,
dott. Polidoro, costituito nel giudizio avanti la CTR, nel domicilio eletto presso lo
studio del difensore avv. Tamburini, nominato difensore nel giudizio di appello,
configurandosi quindi un vizio di inesistenza insanabile della notifica
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RG n. 5934/2007
ric. Ag.Entrate c/Fall. VRC Service s.r.l.

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ritenendo non dovuta la maggiore imposta a titolo IVA per l’anno 1995, in quanto

-

il ricorso sarebbe stato notificato oltre il termine perentorio stabilito dall’art.327
c.p.c. (che veniva a scadere il 10.2.2007 essendo stata pubblicata la sentenza il
27.12.2005) essendo stato ricevuto dal destinatario soltanto il 16.2.2007.

La eccezione pregiudiziale è infondata in relazione a tutti i rilievi di invalidità

– è infondata quanto al primo rilievo atteso che la omessa indicazione dello stato
fallimentare della società non determina assoluta incertezza sulla individuazione
della parte convenuta in giudizio, tenuto conto che la dichiarazione di fallimento
(nella specie pronunciata con sentenza in data 12.6.2003 del Tribunale Ordinario
di Latina, successivamente al deposito della decisione della CTP di Latina n.
341/2002) non determina la estinzione o la modificazione del soggetto giuridico
che permane identico a se stesso, rimanendo privato della disponibilità dei propri
beni e, parzialmente, della legittimazione processuale relativamente ai rapporti di
diritto patrimoniale controversi ricompresi nel fallimento (art. 43 Legge Fall.)
– è infondata quanto al secondo rilievo atteso che : a) la inesattezza del soggetto
destinatario della notifica (società in bonis; curatore del fallimento della società),
traducendosi in un difetto di “legitimatio ad causam” configura una mera nullità
del ricorso, che rimane sanata nel caso di specie -trattandosi di giudizio iniziato
successivamente al 30.4.1995- ai sensi dell’art. 164 comma 3 c.p.c., con la notifica ed

il deposito del controricorso della curatela fallimentare e cioè della “giusta parte”
(cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 27452 del 19/11/2008; id. Sez. 5, Sentenza n. 11775
de/ 14/5/2010; id. Sez. 5, Sentenza n. 8177 del 11/4/2011; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5341
del 3/4/2012) ; b) la notificazione è inesistente quando sia stata effettuata in un

luogo o con riguardo ad una persona che non presentino alcun riferimento con il
destinatario dell’atto, risultando a costui del tutto estranei, mentre è affetta da
nullità (sanabile con effetto “ex tunc” attraverso la costituzione del convenuto, ovvero
attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in
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RG n. 5934/2007
ric. Ag.Entrate c/Fall. VRC Service s.r.l.

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prospettati :

esecuzione dell’ordine impartito dal giudice), quando, pur eseguita mediante consegna
a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge, un simile collegamento
risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere possibile che l’atto, pervenuto a persona
non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario (cfr. Corte
cass. Sez. 2, Sentenza n. 25350 del 02/12/2009): nella specie tale collegamento deve

ravvisarsi anche nel caso in cui la notifica sia stata eseguita presso il domicilio

presso il domicilio eletto presso il nuovo difensore dal curatore fallimentare, tanto
nel caso in cui il fallimento sia sopravvenuto nelle more del giudizio di merito e
l’evento interruttivo non sia stato dichiarato o notificato alle altre parti (cfr. Corte
cass. Sez. 5, Sentenza n. 13501 del 27/07/2012) ovvero in pendenza del termine per la
proposizione della impugnazione (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 7252 del
29/03/2006), quanto nel caso in cui il curatore sia subentrato al fallito nel corso del

giudizio relativo ai gradi di merito, costituendosi in giudizio a mezzo di un
proprio difensore (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 19328 del 22/09/2011), con la
conseguenza che il vizio di nullità della notificazione deve ritenersi sanato, nella
specie, per raggiungimento dello scopo dell’atto avendo resistito la curatela,
svolgendo le proprie difese, nel giudizio di legittimità
– è palesemente infondata quanto al terzo rilievo, atteso che la sanatoria del vizio di
nullità della notificazione opera con effetto “ex tunc” e dunque la verifica della
tempestività del ricorso, ai sensi degli artt. 51 e 38co3 Dlgs n. 546/1992 che
rinviano all’art. 327 c.p.c., deve essere compiuta con riferimento al momento in
cui la notifica deve ritenersi perfezionata per la parte che la richiede e non con
riferimento alla data di ricezione dell’atto, che assume rilevanza esclusivamente
per il destinatario (cfr. Corte cost. n. 477/2002; Corte cost. n. 28/2004; Corte cost. ord.
n. 97/2004, con riferimento all’art. 149 c.p.c. ed alla notificazione a mezzo posta): nella

specie la sentenza -non notificata- è stata depositata in data 27.12.2005 ed il
ricorso per cassazione risulta consegnato all’Ufficiale giudiziario per la notifica
ex art. 149 c.p.c. in data 9.2.2007 (come da timbro cronologico UNEP presso la
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RG n. 5934/2007
ric. Ag.Entrate c/Fall. VRC Service s.r.l.

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eletto presso il difensore dal soggetto -successivamente dichiarato fallito- anziché

Corte d’appello di Roma), dovendosi pertanto ritenere tempestivamente
perfezionata la notifica ai fini del termine lungo di impugnazione (che veniva a
scadere in data 11.2.2007).

Con il primo motivo la Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per

Giudici territoriali esplicato le ragioni per le quali non avevano ritenuto concludenti le
prove fornite in giudizio dalla Amministrazione finanziaria.

La Agenzia fiscale ricorrente ha adempiuto correttamente all’onere di autosufficienza
del motivo di ricorso ex art. 360co1 n. 5 c.p.c. deducendo che la pretesa fiscale trovava
origine nelle risultanze della verifica fiscale condotta nei confronti della società dalla
quale era emerso che la stessa aveva utilizzato ai fini IVA quattro fatture passive emesse
nel corso dell’anno 1995 dalla ditta individuale DPU di Ugo Di Pietro in relazione ad
operazioni inesistenti aventi ad oggetto di cessioni di beni (parti meccaniche e ricambi)
non riconducibili all’attività economica svolta da tale ditta (pitture e restauri), ed in
ordine alle quali lo stesso Di Pietro aveva reso confessione a verbale della oggettiva
inesistenza. La ricorrente, pertanto, censura l’omessa valutazione da parte della CTR di
prove acquisite al giudizio che, se esattamente rilevate e considerate, avrebbero potuto
determinare un diverso esito del giudizio.

Il motivo è fondato.

Il vizio di omessa od insufficiente motivazione implica un obiettivo difetto nello
sviluppo logico della argomentazione posta a fondamento della decisione, difetto che rilevando come “errore sul fatto”- trova genesi nella omessa od inesatta rilevazione e
valutazione delle prove acquisite al giudizio, con inevitabili riflessi sulla esatta
comprensione e ricostruzione della fattispecie concreta da sussumere nello schema
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RG n. 5934/2007
ric. Ag.Entrate c/Fall. VRC Service s.r.l.

vizio di insufficiente motivazione in relazione all’art. 360co l n. 5 c.p.c., non avendo i

normativo astratto dal quale viene desunta la “regula iuris” che disciplina il rapporto
controverso.
La critica per vizio motivazionale non può quindi risolversi nella mera
contrapposizione alla valutazione compiuta dal Giudice di merito di una diversa
prospettazione soggettiva della rilevanza probatoria delle risultanze istruttorie (essendo
insindacabile l’attività volta alla individuazione delle fonti di prova rilevanti, alla selezione tra gli

dimostrativa degli stessi, trattandosi di scelte che sono espressione del principio del libero
convincimento e dunque riservate in via esclusiva all’organo giudicante: art. 116 c.p.c.), ma deve

individuare specificamente le carenze nello svolgimento del percorso logico che sostiene
il “decisum” e che, salva la ipotesi limite di inconcludenza logica del discorso tale da
rendere incomprensibili le ragioni giustificative della decisione, possono consistere oltre
che in un omesso od inesatto apprezzamento della fonte di prova (ad es. del contenuto di un
documento) anche nella mancata rilevazione della incompatibilità tra diverse fonti di

prova e dunque nella mancanza di un adeguato giudizio di prevalenza, in ogni caso
sempre che tali omissioni od inesattezze rivestano carattere decisivo, nel senso che senza
il vizio logico la decisione sarebbe stata -con certezza- differente (cfr. Corte cass. III sez.
11.5.2007 n. 10847; id. III sez. 2.4.2009 n. 8023; id. II sez. 27.10.1010 n. 21961).

La sentenza impugnata reca un apparato motivazionale che stenta ad essere
riconosciuto come tale, situandosi al limite del vizio di nullità per difformità dal modello
legale per mancanza del requisito essenziale della motivazione (art. 360co1 n. 4 c.p.c. in
relazione all’art. 132co2 n. 4 c.p.c. ed all’art. 118col disp. att. c.p.c., e per il giudizio tributario al
corrispondente art. 36co2 n. 4 Dlgs n. 546/1992), atteso che dalla lettura del provvedimento

non è dato comprendere quale sia il fatto controverso (neppure è indicato l’atto
impositivo opposto) e la pretesa fiscale fatta valere dalla PA, e la decisione di rigetto del
gravame è supportata dalla affermazione del tutto apodittica -non consentendo di
procedere ad alcuna verifica del percorso logico seguito per pervenire alla soluzione
della controversia- secondo cui la prova del maggiore imponibile offerta dalla
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ric. Ag.Entrate c/Fall. VRC Service sr.!.

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elementi probatori di quelli ritenuti maggiormente attendibili ed al riconoscimento della idoneità

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MATERIA 1RIBUTARIA

Amministrazione deve ritenersi “insufficiente”, non essendo neppure indicati quali
elementi probatori siano stati esaminati dai Giudici di merito.

In conseguenza la sentenza risulta inficiata dal vizio di legittimità denunciato e deve
essere cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione tributaria della

L ‘ accoglimento del primo motivo determina l ‘ assorbimento del secondo motivo
avente ad oggetto censure (per error juris ed error facti) relative alla ricostruzione della
fattispecie ed alla individuazione ed applicazione della “regula juris” al rapporto
controverso, evidentemente incompatibili con il riscontrato vizio logico della
motivazione.

La Corte :
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Così deciso nella camera di consiglio 4.11 .2013

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regione Lazio per nuovo esame delle risultanze istruttorie.

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