Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28270 del 11/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/12/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 11/12/2020), n.28270

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. PUTATURO DONATI V. DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Est. Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14743/2012 R.G. proposto da:

TWINS s.r.l., in liquidazione (C.F.: 06275641006), in persona del

liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Prof.

Gianfrancesco Vecchio, con domicilio eletto presso l’Avv. Alessandro

Riccioni, con studio in Viale Bruno Buozzi n. 49.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– costituita in giudizio ma non controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE-Direzione Provinciale Roma II, in persona del

Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 571/14/2011, pronunciata il 12 luglio 2011 e depositata il 20

luglio 2011;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 29 settembre

2020 dal Consigliere Fabio Antezza.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La contribuente ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto dell’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 483/48/2009 emessa dalla CTP di Roma ed avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento IRES, IRAP e IVA (esercizio 2005) emesso per il recupero a tassazione di costi indeducibili ed IVA indetraibile, in quanto inerenti fatturazioni per operazioni (oggettivamente) inesistenti.

2. Per quanto ancora rileva nel presente giudizio, la CTR, con riferimento alle contestate fatturazioni per operazioni considerate inesistenti (emesse, alcune, dalla contribuente, ed altre, in favore della stessa), ritenne raggiunta la prova della fondatezza del recupero a tassazione. A nulla valendo, peraltro, per la Commissione, l’addotta correttezza della contabilità, in ragione dell’assenza di sede amministrativa della Kriss Marcket s.r.l., “il cui rappresentante legale non era stato in grado di fornire e di produrre documentazione contabile relativamente alle operazioni intercorse e ne tantomeno la società Samal, di cui era amministratore lo stesso Sig. B.V., aveva ricevuto le fatture emesse dalla Twins”.

3. Contro la sentenza d’appello la contribuente ricorre con un articolato motivo e la (sola) Agenzia delle Entrate (“A.E.”) si costituisce in giudizio (senza controricorrere) e deposita memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso merita accoglimento nei soli termini di seguito evidenziati.

2. Con l’unico articolato motivo si deduce “insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella sua formulazione, ratione temporis applicabile, antecedente alla sostituzione ad opera del D.L. n. 83 del 2012.

In sostanza la ricorrente deduce insufficienza motivazionale per non aver la CTR fornito risposta alcuna al motivo d’appello inerente i rapporti intercorsi con la IT Marketing s.r.l., invece esplicitato “nelle pagine 10-30 dell’atto d’appello” (in particolare, pagine 8 e 31 del ricorso per cassazione).

Si prospetta altresì un’insufficienza motivazionale per non aver il Giudice d’appello preso in considerazione gli articolati motivi d’appello inerenti i rapporti con la Kriss Market s.r.l. (pag. 3 e 38 del ricorso per cassazione) e con la Samal s.r.l. oltre che, con riferimento ai rapporti con detta ultima società, per travisamento del fatto controverso, avendo la CTR fatto riferimento a fatture emesse in favore della Samal s.r.l. laddove trattavasi, invece, di fatture emessa dalla detta società in favore della contribuente, come risulterebbe da pag. 4 dell’avviso di accertamento (pag. 47 e 48 del ricorso per cassazione).

2.1. Il motivo è fondato solo circa la dedotta insufficienza motivazionale inerente le censure relative alle ritenute fatturazioni per operazioni inesistenti nei rapporti tra la contribuente e la IT Marketing. s.r.l., con riferimento alle quali, difatti la CTR nulla argomenta con motivazione che ad esse non fa alcun riferimento.

Per converso, sono infondate le censure relative alle ritenute fatturazioni per operazioni inesistenti nei rapporti tra la contribuente e le altere due società innanzi citate.

La CTR, difatti, proprio in considerazione dei motivi d’appello, fondanti sulla prova dell’esistenza delle operazioni, ne disattende le ragioni, ritenendo, per converso, raggiunta la prova dell’inesistenza delle operazioni con motivazione anche congrua con riferimento non solo agli elementi positivi del proprio convincimento (nei termini già sintetizzati al punto 2 della precedente ricostruzione dei fatti di causa), che ritiene non confutati dalla ricorrente, ma anche all’irrilevanza della mera regolarità contabile delle società.

Il prospettato travisamento del fatto controverso che, a dire della contribuente, emergerebbe dalla pagina n. 4 dell’avviso di accertamento, è invece dedotto in termini inammissibili in quanto, per ragioni di specificità del ricorso (in termini di autosufficienza), la ricorrente avrebbe dovuto riprodurre (anche indirettamente) la detta pagina n. 4 e le altre parti dell’atto impositivo strettamente d’interesse in questa sede al fine di rendere apprezzabile la doglianza (ex plurimis, per l’inammissibilità dovuta a difetto di specificità del motivo di ricorso, in termini di autosufficienza, si vedano altresì, ex plurimis, limitando i riferimenti solo a talune decisioni più recenti, oltre a Cass. sez. U, 27/12/2019, n. 34469, e Cass. sez. U, 19/04/2016, n. 7701: Cass. sez. 5, 30/09/2020, n. 20858, in motivazione; Cass. sez. 3, 27/05/2019, n. 14357, in motivazione; Cass. sez. 6-3, 24/05/2019, n. 14161, in motivazione; Cass. sez. 5, 13/11/2018, n. 29092, Rv. 651277-01; Cass. sez. 6-1, 27/07/2017, n. 18679, Rv. 645334-01; Cass. sez. 5, 12/04/2017, n. 9499, Rv. 643920-01, in motivazione; Cass. sez. 5, 15/07/2015, n. 14784, Rv. 636120-01; Cass. sez. 3, 09/04/2013, n. 8569, Rv. 625839-01, oltre che Cass. sez. 3, 03/07/2009, n. 15628, Rv. 609583-01).

Per converso, la ricorrente riproduce solo i propri motivi di appello dai quali, comunque, emergono, sempre con riferimento ai rapporti con Samal s.r.l., chiari riferimenti alla contabilizzazione di fatture da parte della contribuente, all’emissione di fattura da parte di Samal s.r.l. ad al recupero a tassazione, a fini di imposte dirette, di costi indeducibili proprio perchè inerenti fatture per operazioni inesistenti emesse, quindi, in favore della contribuente.

3. In conclusione, il ricorso merita accoglimento solo con riferimento al profilo relativo alla dedotta insufficienza motivazionale inerente le censure coinvolgenti le ritenute fatturazioni per operazioni inesistenti nei rapporti tra la contribuente e la IT Marketing. s.r.l. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata, nei limiti del motivo accolto, ed il rinvio alla Commissione tributaria regionale per il Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolarizzazione delle spese di lite inerenti il presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, nei termini di cui in parte motiva, cassa la sentenza impugnata, nei limiti del motivo accolto, e rinvio alla Commissione tributaria regionale per il Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolarizzazione delle spese di lite inerenti il presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020

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