Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2827 del 07/02/2014
Civile Sent. Sez. 3 Num. 2827 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA
PU
SENTENZA
sul ricorso 10991-2008 proposto da:
PARENTE PELLEGRINA, elettivamente domiciliata ex lege
in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati
RIANNA ARTURO, BARBATO GIUSEPPE ROSARIO GIUSTA DELEGA
IN ATTI;
– ricorrente –
2013
contro
2345
BERRIOLA FRANCO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 444/2007 del TRIBUNALE di
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Data pubblicazione: 07/02/2014
NOLA, depositata il 20/02/2007 R.G.N. 1610/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza
del
09/12/2013
dal
Consigliere
Dott.
ANNAMARIA AMBROSIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
rigetto del ricorso.
k
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.4 del 2003, il Giudice di pace di Cicciano
rigettava la domanda di risarcimento danni da sinistro
stradale proposta da Pellegrina Parente nei confronti di
Franco Berriola e delle Generali Assicurazioni s.p.a., quale
legittimazione passiva sia delle Generali, nella indicata
qualità, per essere la Unipol s.p.a. l’assicuratore del
motoveicolo investitore, sia di Franco Berriola, dal momento
che dal certificato assicurativo risultava che il proprietario
del veicolo era Salvatore Berriola.
La
decisione,
gravata
da
impugnazione
da
parte
dell’originaria attrice nei confronti del solo Franco Berriola
(per avere abbandonato l’attrice ogni pretesa nei confronti
della Generali) era confermata dal Tribunale di Nola il quale,
con sentenza n. 444 del 20.02.2007, rigettava l’appello,
rilevando l’improponibilità dell’azione nei confronti del
responsabile civile.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
Pellegrina Parente, svolgendo un unico motivo.
Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte
intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Giudice di appello – pur rilevando l’allegazione in
atti delle costituzioni in mora dirette alle compagnie
assicuratrici Generali e Unipol s.p.a., giusta raccomandate
rispettivamente in data 11.9.1999 e 30.12.1998 – ha ritenuto
che siffatte richieste non fossero
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«valide ai fini della
impresa designata dal F.G.V.S., ritenendo il difetto di
proponibilità della domanda spiegata in sede di appello nei
confronti del responsabile civile» e ha, quindi, concluso per
l’improponibilità di detta domanda per la considerazione che
«manca agli atti del giudizio una preliminare richiesta
risarcitoria in nome e per conto dell’attrice Pellegrina
22 L. 669/90.»
2. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione o
falsa applicazione degli artt. 22 L.990/1969 e 2054 cod. civ.
in relazione all’art. 360 n.3 cod. proc. civ.); omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione
all’art. 360 n.5 cod. proc. civ.. Al riguardo parte ricorrente
deduce che l’art. 22 legge n. 990/1969, cui ha fatto
riferimento il giudice di appello, per inferirne
l’improponibilità della domanda, riguarda esclusivamente la
preventiva richiesta da formulare nei confronti
dell’assicuratore, ben potendo essere omessa qualsivoglia
richiesta nei confronti del responsabile civile. A conclusione
del motivo si chiede a questa Corte ai sensi dell’art. 366 bis
cod. proc. civ. di affermare che «la richiesta risarcitoria di
cui all’art. 22 della legge 24.12.1969, n.990, deve essere
formulata nei confronti del solo Assicuratore per le finalità
perseguite dal Legislatore in proposito e, come tale è idonea,
a consentire la proposizione della domanda giudiziale di
risarcimento nei confronti anche del solo soggetto
responsabile civile del danno, nel confronti del quale nessuna
richiesta è stata effettuata».
2.1. Premesso che, secondo un canone indiscusso, non sono
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Parente nei confronti di Franco Berriola, in ossequio all’art.
passibili di annullamento per vizio di motivazione le
affermazioni in diritto, va innanzitutto osservato che il
motivo di ricorso, sebbene formulato sotto il duplice versante
dei nn. 3 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., propone
esclusivamente una questione di diritto, e cioè – come emerge
assolvimento dell’onere di cui all’art. 22 legge n. 990/1969,
nell’ipotesi in cui l’azione risarcitoria venga esercitata nei
confronti del solo responsabile civile.
Tanto precisato, il Collegio ritiene fondato il ricorso
sotto il profilo della falsa applicazione dell’art. 22 cit.,
giacchè il Tribunale – dopo avere effettuato una corretta
ricognizione della norma, identificandone la
ratio legis
intesa a garantire all’assicuratore un adeguato
deliberandi
spatium
al fine di vagliare la bontà della pretesa del
danneggiato ne ha fatto un’errata applicazione, supponendo
che, nell’ipotesi in cui la domanda venga indirizzata nei
confronti del solo responsabile civile, la preventiva lettera
all’assicuratore non sia idonea all’assolvimento dell’onere
indicato, occorrendo una richiesta all’assicurato.
2.2. Costituisce ius receptum che la norma (oggi abrogata e
trasfusa nell’art. 145 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209),
qui applicabile ratione temporis,
nel subordinare l’esercizio
dell’azione risarcitoria alla preventiva richiesta del danno
all’assicuratore e al decorso del termine di sessanta giorni
dalla medesima, pone una condizione di proponibilità
dell’azione stessa sia nell’ipotesi in cui il danneggiato si
rivolga al solo responsabile del danno (che può a sua volta
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dal quesito che lo correda – quella delle modalità di
chiamare in giudizio l’assicuratore), che in caso di azione
diretta contro l’assicuratore (nel qual caso deve essere
chiamato in giudizio anche il responsabile del danno ex artt.
18, primo comma, e 23 legge n. 990 del 1969), che, ancora, in
caso di azione diretta contro l’impresa designata, qualora il
questo caso deve essere chiamato in giudizio anche il
responsabile del danno ex art. 23 legge n. 990 del 1969). La
norma non pone, dunque, alcuna distinzione in ordine al
soggetto contro il quale l’azione è proposta, e mira a
favorire il soddisfacimento stragiudiziale delle istanze
risarcitorie a fini deflattivi delle controversie, concedendo
a tal fine all’assicuratore (o all’impresa designata), su cui
grava l’obbligo di pagamento dell’indennizzo assicurativo, un
adeguato spatium deliberandi.
2.3. Nel caso di specie costituisce cosa giudicata la
declaratoria del difetto di legittimazione passiva delle
Generali Assicurazioni s.p.a., quale impresa designata dal
F.G.V.S., avendo l’originaria attrice e odierna ricorrente
impugnato la decisione di primo grado limitatamente al capo
della sentenza che dichiarava il difetto di legittimazione
passiva di Franco Berriola, quale responsabile civile. Non è,
invece, intervenuto giudicato su quest’ultimo capo della
decisione di primo grado; e ciò perché il Tribunale è
pervenuto alla conferma della sentenza appellata, attraverso
un percorso argomentativo che prescinde totalmente dalla
questione, espressamente sollecitata dall’atto di appello,
dell’identificabilità del responsabile civile nella persona
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veicolo non risulti coperto da assicurazione (e anche in
dell’appellato, evidentemente ritenendo assorbita la questione
stessa nel pregiudiziale rilievo d’ufficio di improponibilità
della domanda ex art. 22 legge n. 990/1969.
In altri termini – indiscusso e indiscutibile il difetto di
legittimazione passiva dell’impresa designata ed attestata,
costituzione in mora della s.p.a. Unipol (identificata dal
primo giudice come l’assicuratore del veicolo investitore) il Giudice di appello, pur senza affrontare la questione della
legittimazione passiva dell’appellato, quale responsabile
civile del mezzo investitore, è pervenuto al rilievo di
improponibilità, sul presupposto che la domanda di
risarcimento danni, siccome circoscritta al solo responsabile
civile, avrebbe dovuto essere preceduta dalla costituzione in
mora del soggetto, identificato come tale dalla parte attrice.
2.3. Senonchè si tratta di una soluzione applicativa, che
non trova riscontro nella lettera della norma, che individua
con chiarezza il destinatario del preventivo atto di messa in
mora, esclusivamente,
smentita dalla
nell’assicuratore
ratio legis,
ed è, altresì,
pur correttamente indicata dal
Tribunale, che è quella di favorire, nel cosiddetto
deliberandi,
spatium
la possibilità della liquidazione dell’indennizzo
senza far luogo alla fase giudiziale contenziosa, sottraendo
nel contempo l’assicuratore ad un aggravio di costi di
gestione del servizio. Se, dunque, l’onere previsto dall’art.
22 cit. va assolto – per quanto sopra evidenziato – anche
quando la domanda venga proposta nei confronti del solo
responsabile civile (anche perché lo stesso può chiamare in
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altresì, dalla stessa decisione impugnata la preventiva
garanzia l’assicuratore),
erroneamente il Tribunale ha
ritenuto che, in tal caso, l’atto di costituzione in mora
debba essere rivolto al medesimo responsabile civile.
In definitiva il ricorso va accolto, dovendosi affermare il
principio, conforme al quesito proposto, secondo cui, in tema
veicoli a motore, la preventiva richiesta risarcitoria di cui
all’art. 22 legge n. 990 del 1969 – poiché la
ratio della
disposizione è quella di favorire, nel cosiddetto
deliberandi,
spatium
la possibilità della liquidazione dell’indennizzo
senza far luogo alla domanda giudiziale – deve essere
formulata nei confronti del solo assicuratore e come tale è
idonea ai fini della proponibilità della domanda giudiziale di
risarcimento del danno proposta nei confronti del solo
responsabile civile, anche se nei confronti di costui nessuna
richiesta preventiva sia stata inoltrata.
Ciò comporta la cassazione della sentenza impugnata, con
rinvio ad altro giudice, individuato nel Tribunale di Napoli,
che deciderà uniformandosi al principio indicato e provvederà
anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata
in relazione e rinvia anche per le spese del giudizio di
cassazione al Tribunale di Napoli.
Roma 9 dicembre 2013
di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei