Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2827 del 06/02/2020
Cassazione civile sez. trib., 06/02/2020, (ud. 23/11/2019, dep. 06/02/2020), n.2827
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1810-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LORENZO
RESPIGHI 10, presso lo studio dell’avvocato COZZI ARIELLA, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 154/2010 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,
depositata il 24/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/11/2019 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.
Fatto
RILEVATO
Che:
1. Con sentenza n. 154/20/10 pubblicata il 24 novembre 2010 la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’appello proposto da C.D. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 258/20/2008 che aveva rigettato il ricorso da lui proposto avverso l’avviso di accertamento n. RCEH00137 con il quale l’Agenzia delle entrate aveva rideterminato il reddito dichiarato per l’anno 1999 con conseguente determinazione di maggiori imposte per IVA, IRPEF e IRAP; in particolare l’Amministrazione, sulla base degli studi di settore, aveva accertato maggiori ricavi per Euro 17.194,92, in luogo di Euro 3.547,00 dichiarati, in relazione all’attività di ingegnere svolta dal contribuente.
La Commissione tributaria regionale ha ritenuto che il Capurso avesse sufficientemente giustificato il proprio reddito inferiore a quello presunto, con la seconda attività di insegnamento svolta.
2. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo.
3. Domenico Capurso resiste con controricorso eccependo l’inammissibilità del ricorso proposto tardivamente e deducendone comunque l’infondatezza nel merito.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. L’eccezione di inammissibilità del ricorso, perchè presentato oltre il termine annuale dalla pubblicazione della sentenza previsto secondo la normativa all’epoca vigente, è infondata.
Il controricorrente sostiene che il ricorso avrebbe dovuto essere presentato entro il 4 gennaio 2013 mentre è stato proposto il 9 gennaio 2013 mediante spedizione postale, ma considerando la sospensione dei termini fino al 30 giugno 2012 per le impugnazioni come prevista dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98l, art. 39, comma 12, lett. c), conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111, da entrambe le parti ritenuta applicabile alla fattispecie in esame, nonchè la sospensione dei termini nel periodo feriale allora vigente, il termine annuale per l’impugnazione decorrente dal 24 novembre 2010 data di pubblicazione della sentenza impugnata, non risulta maturato al 9 gennaio 2013, data della proposizione del ricorso mediante consegna all’ufficio postale per la spedizione.
2. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. In particolare si deduce che il giudice dell’appello avrebbe statuito la nullità dell’accertamento impugnato mentre il contribuente appellante aveva chiesto solo la riduzione dei maggiori ricavi accertati da Euro 17.194,92 ad Euro 3.547,00, incorrendo nella violazione della corrispondenza fra chiesto e pronunciato.
2.1. Il motivo è fondato, in quanto, come si rileva dalle conclusioni formulate nell’atto di appello del contribuente (riportate nel ricorso dell’Agenzia), il Capurso si era limitato a chiedere “la riduzione dei maggiori compensi” accertati (da Euro 17.194,92 ad Euro 3.547,00)”.
La CTR, annullando in toto la pretesa fiscale, è quindi incorsa nel lamentato vizio di extrapetizione.
3. Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2020