Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2827 del 06/02/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 06/02/2018, (ud. 10/10/2017, dep.06/02/2018),  n. 2827

Fatto

FATTI DI CAUSA

1 La Corte di appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da R.R. avverso la sentenza che aveva respinto la domanda dallo stesso proposta volta ad ottenere la condanna dell’Inpdap al pagamento della somma di Euro 9.038,52 a titolo di differenze di indennità premio di servizio, a seguito del riconoscimento delle differenze retributive da parte della Regione Lazio presso la quale il R. aveva prestato servizio quale dirigente.

2. Il Tribunale, in accoglimento dell’eccezione formulata dall’Inpdap, aveva dichiarato l’estinzione del credito per prescrizione quinquennale. A sostegno dell’appello, il R. aveva prospettato che la prescrizione non poteva che decorrere dall’epoca in cui si era conclusa la controversia con la Regione Lazio avente ad oggetto il riconoscimento delle differenze retributive maturate per il dedotto svolgimento di funzioni di dirigente di seconda fascia, quale segretario della Commissione speciale dei problemi di Roma Capitale; solo in tale momento il credito era divenuto certo, liquido ed esigibile ed avrebbe potuto essere fatto valere ai sensi dell’art. 2935 c.c..

3. Nel rigettare l’appello, la Corte territoriale ha osservato che:

– il termine di prescrizione quinquennale decorre dal primo giorno, successivo all’inutile decorso di 120 previsto dalla L. n. 533 del 73, art. 7 dalla data del collocamento a riposo l’interessato;

– nel caso in esame, il R. era stato collocato a riposo nel 1996 ed aveva percepito l’indennità premio servizio nel 1997; solo con lettera dell’ottobre 2003 aveva chiesto, per la prima volta, all’Inpdap la riliquidazione dell’indennità a seguito della corresponsione della somma di Euro 31.783,73 a titolo di differenze retributive e quindi dopo che il termine di prescrizione era ampiamente decorso;

– anche con riferimento alle differenze di indennità premio servizio il ricorrente avrebbe potuto rivendicare il proprio diritto nei confronti dell’Istituto previdenziale, a prescindere dalla quantificazione, almeno dalla cessazione del rapporto e a ciò non ostava la mancanza di riconoscimento da parte della Regione delle differenze retributive.

4. Per la cassazione di tale sentenza il R. ha proposo ricorso affidato ad un motivo. Resiste con controricorso l’Inps succeduto all’Inpdap.

5. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo di ricorso si denuncia violazione falsa e applicazione dell’art. 2935 c.c. e vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale debitamente considerato che solo successivamente alla cessazione del rapporto il dott. R., con lettera del 10 aprile 1998, in relazione alle superiori funzioni espletate, aveva rivendicato le differenze retributive spettanti, riguardanti l’inquadramento nel secondo livello dirigenziale e ciò sia ai fini del calcolo dell’indennità premio servizio che del trattamento pensionistico; pertanto, al momento della cessazione del rapporto non sussisteva tale diritto, riconosciuto solo nel 2002 allorquando, con determinazione n. 3661/2002, accolta la richiesta, fu disposto di erogare al R. la somma di Euro 31.783,73 quale differenza tra il trattamento economico tra la seconda qualifica dirigenziale e la prima qualifica dirigenziale per il periodo 1 gennaio 1990 – 31 dicembre 1995. Si deduce che la prescrizione del diritto al pagamento dell’indennità premio servizio non poteva iniziare a decorrere dalla data di cessazione del rapporto, ma da quella in cui si era risolta la controversia per il riconoscimento della qualifica superiore e con la delibera che recava l’indicazione degli elementi contabili; solo in tale momento poteva sorgere un concreto interesse giuridico del dipendente a far valere in sede giudiziale la diversa e maggiore pretesa relativa all’indennità premio di servizio, mentre prima di tale data non esistevano i presupposti giuridici per far valere il diritto, essendo il credito in fieri.

2. Preliminarmente, deve rilevarsi l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per nullità e passaggio in giudicato della sentenza, formulata dall’Inps sul rilievo che dall’intestazione del ricorso per cassazione l’impugnazione risultava proposta nei confronti del solo Inpdap, ente soppresso D.L. n. 201 del 2011, ex art. 21 conv. in L. n. 214 del 2011, a far data dal 1.1.2002, e non nei confronti del successore INPS.

2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, è infondata l’eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per cassazione per recare una errata intestazione della parte contro cui è proposto, qualora esso sia stato notificato proprio al soggetto che era stato parte in causa nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata e che, resistendo nel grado di giudizio dì legittimità, dopo avere proposto l’eccezione per il motivo sopra esposto, si sia difeso nel merito. Ogni nullità e/o irregolarità dell’atto di impugnazione rimane così sanata ai sensi dell’art. 156 c.p.c., avendo l’atto medesimo raggiunto lo scopo cui era destinato e non potendovi essere incertezza circa il destinatario (Cass. n. 13620/2007).

2.2. Nel caso di specie, risulta dagli atti che il ricorso per cassazione, seppure errato nell’intestazione, risulta correttamente notificato all'”INPS (già INPDAP)”. L’Istituto si è poi costituito difendendosi nel merito, con ciò sanando il vizio, stante il raggiungimento dello scopo ed esclusione di qualsiasi incertezza circa il destinatario dell’atto.

3. Nel merito, il ricorso è infondato, in quanto la soluzione offerta dalla Corte territoriale è conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte.

3.1. Il diritto al trattamento di fine rapporto (TFR) sorge con la cessazione del rapporto di lavoro e a quel momento può essere azionato, non essendo di ostacolo a tal fine la sussistenza, di una controversia tra le parti in ordine all’ammontare delle retribuzioni spettanti al lavoratore (la cui pendenza può, semmai, determinare soltanto la sospensione del giudizio). Ne consegue che il termine iniziale di decorso della prescrizione del diritto al TFR va individuato nel momento in cui il rapporto di lavoro subordinato è cessato, e non già in quello in cui sia stato accertato giudizialmente l’effettivo ammontare delle retribuzioni spettanti (Cass. n. 9695/2009).

3.2. Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, l’impossibilità di far valere il diritto, alla quale l’art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione tra le quali, salvo l’ipotesi di dolo prevista dal n. 8 citato art., non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, nè il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cass. n. 14249 del 2004, n. 21495 del 2005, n. 15991 del 2009, n. 14163 del 2011, n. 3584 del 2012, n. 21026 del 2014, n. 10828 del 2015).

4. Alla stregua di tale indirizzo, è irrilevante il ritardo indotto dalla necessità di procedere all’accertamento del diritto alla maggiore retribuzione per fatti anteriori alla cessazione del rapporto di lavoro, poichè la prescrizione prende a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e il diritto al trattamento di fine servizio (quale è l’indennità premio di servizio) sorge con la cessazione del rapporto di lavoro e da tale momento può essere azionato.

5. L’onere delle spese del giudizio di legittimità resta a carico di parte ricorrente, in applicazione della regola generale della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2018

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