Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2827 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 02/02/2017, (ud. 17/11/2016, dep.02/02/2017),  n. 2827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3587-2012 proposto da:

FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempere, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 11, presso lo studio

dell’avvocato PASQUALE DI RIENZO, rappresentata e difesa

dall’avvocato STANISLAO DE SANTIS, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.G., C.F. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 179/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 07/03/2011 R.G.N. 173/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito l’Avvocato DE SANTIS STANISLAO;

udito l’Avvocato VELTRI LOREDANA per delega Avvocato GARRITANO

ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi al Tribunale di Cosenza P.G., + ALTRI OMESSI

Il Giudice del Lavoro rigettava le domande, ritenendo che con l’accordo integrativo aziendale del 21 giugno 1997 la indennità fosse stata sostituita dalla nuova indennità di presenza rapportata ad ore.

La Corte di Appello di Catanzaro, riuniti gli appelli proposti dai lavoratori, li accoglieva ed in riforma delle sentenze impugnate condannava Ferrovie della Calabria srl al pagamento in favore di ciascuno degli appellanti della indennità di presenza – e dei relativi accessori – con decorrenza dall’ultimo quinquennio rispetto alla notifica dei rispettivi ricorsi di primo grado.

La Corte territoriale rilevava che l’accordo aziendale del 21 giugno 1997, che avviava un primo processo di rimodulazione della retribuzione accessoria, procedeva all’accorpamento nella “nuova indennità di presenza”, corrisposta sulla base di ogni ora o frazione di ora di guida, soltanto di due specifiche voci, la “indennità incentivante” e la “indennità incentivante aggiuntiva”.

Nessun riferimento era fatto invece al superamento della “indennità di presenza”, che era stata prevista dall’accordo integrativo aziendale del 5 ottobre 1988 e veniva corrisposta per ogni giornata di effettiva presenza in servizio del dipendente; nell’accordo si dichiarava, anzi, che la nuova indennità di presenza sarebbe stata sommata alla indennità di presenza in essere.

Non era determinante in senso contrario l’aggettivo “nuova”, utilizzato per definire la voce accessoria introdotta con l’accordo, giacchè ad esso non poteva attribuirsi un significato sostitutivo della indennità di presenza in corso, in contrasto con la lettera dell’accordo; del resto anche le due indennità accorpate, pur avendo la stessa denominazione di indennità incentivante, anteriormente all’accordo coesistevano.

Da ultimo, il prospetto allegato all’accordo ed al quale l’accordo rinviava, teneva distinta una “indennità di presenza attuale” e una “indennità accordo 21 giugno 1997”; nell’ultima colonna indicava quale “nuova indennità di presenza” la somma delle due suddette indennità (che fissava nell’ammontare in Lire 7.250 più Lire 2.000 per ogni ora di guida).

Del resto la eventuale soppressione della indennità di presenza di cui i dipendenti usufruivano sarebbe stata oggetto di espressa previsione, trattandosi di competenza di rilevante valore economico.

Per la cassazione della sentenza ricorre la società FERROVIE DELLA CALABRIA srl, articolando tre motivi, illustrati con memoria.

Resistono con controricorso i lavoratori.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società ricorrente ha denunziato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c. in riferimento alla interpretazione dell’accordo aziendale del 21 giugno 1997 operata in sentenza.

Ha esposto che con l’accordo del 21.6.1997 le parti convenivano di avviare un primo processo di rimodulazione della retribuzione accessoria prevedendo, in particolare, l’accorpamento delle competenze denominate indennità incentivante ed indennità incentivante aggiuntiva, che, opportunamente rivalutate, sarebbero state sostituite “con la competenza che verrà denominata nuova indennità di presenza e sommata alla attuale indennità di presenza che verrà erogata con le modalità già oggi previste dalla attuale indennità di presenza. Tale indennità verrà erogata a partire dall’1/8/1997”.

Come risultava dalla nota del responsabile del settore finanziario della società del 19.3.2007, la indennità incentivante e la indennità incentivante aggiuntiva venivano corrisposte su base mensile, per complessive Lire 74.800; dividendo detto importo per 26 si otteneva un totale giornaliero di Lire 2.877.

Tale importo era stato sommato a quello della indennità di presenza, corrisposta su base giornaliera per Lire 7.250, così ottenendosi un totale giornaliero di Lire 10.127.

La indennità era stata poi ragguagliata ad ora – sulla base di un turno medio di cinque ore giornaliere – dando luogo all’importo orario di Lire 2.025 che, di intesa con le organizzazioni sindacali, era stato poi incrementato a Lire 3450 per ora (poi Euro 1,78).

La volontà delle parti era quella di razionalizzare il sistema, unificando le due indennità incentivanti e sommando alle indennità unificate la indennità di presenza in essere; dalla sommatoria delle tre voci scaturiva la nuova indennità di presenza, erogata dall’I agosto 1997. In tal senso era decisivo il rilievo letterale.

Nell’accordo si leggeva: “Tale indennità verrà erogata a partire dall’1/8/1997”; si faceva riferimento cioè ad una unica indennità di presenza e non a due indennità.

Il criterio della interpretazione letterale doveva tenere conto del linguaggio utilizzato nelle relazioni industriali, nella ricerca della comune volontà delle parti anche sulla base del coordinamento tra le singole parti di una clausola e delle varie clausole tra loro.

Non rilevavano in senso contrario gli argomenti spesi dal giudice dell’appello giacchè:

– era irrilevante il fatto che in epoca successiva all’accordo del 21 giugno 1997 non fosse stato dato corso al previsto processo di riorganizzazione;

– non era esatto che nessun riferimento fosse contenuto nell’accordo alla precedente indennità di presenza (ex accordo 1988), che veniva citata sia per richiamarne le modalità di erogazione sia quanto al cumulo delle indennità; il participio “sommata” faceva riferimento alla necessità di cumulare nella nuova indennità le tre precedenti indennità richiamate nell’accordo;

– la sentenza ometteva di considerare il dichiarato intendimento delle parti di pervenire alla erogazione di una sola voce retributiva accessoria, su base oraria.

2. Con il secondo motivo la società ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – contraddittoria e insufficiente motivazione in ordine a circostanze controverse e decisive per il giudizio.

Ha denunziato la contraddittorietà della motivazione della sentenza, evidenziando che la Corte di merito, smentendo quanto da essa stessa sostenuto, aveva riconosciuto (pagina 12 e successive della sentenza) che la nuova indennità di presenza comprendeva oltre alle due indennità incentivanti anche la indennità di presenza in essere.

La questione di causa non era quella di stabilire se la vecchia indennità fosse stata indicata o meno in busta paga ma di verificare se l’importo liquidato corrispondesse o meno alla sommatoria delle tre indennità.

Quando nella tabella allegata all’accordo si indicava per l’agente di movimento l’importo della nuova indennità di presenza in Lire “7.500 + 2.000 per ogni ora di guida” si presupponeva che l’importo giornaliero di Lire 7.500 dovesse essere ragguagliato su base oraria.

I due motivi, in quanto connessi, devono essere esaminati congiuntamente.

Devono essere preliminarmente superate le questioni di inammissibilità sollevate dalla difesa dei controricorrenti.

Nel primo motivo di ricorso la violazione delle norme di diritto viene dedotta non già con riferimento diretto al contratto aziendale – come si assume nel controricorso – ma alle norme legali di ermeneutica dei contratti.

Sotto questo profilo la sentenza impugnata viene adeguatamente censurata per violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., identificando le espressioni letterali dell’accordo rilevanti.

Quanto al secondo motivo, la censura della motivazione viene articolata:

– Per contradditorietà, in ordine al fatto controverso e decisivo dell’accorpamento o meno della indennità di presenza giornaliera di cui i dipendenti già usufruivano nella “nuova indennità di presenza”;

– Per insufficienza, in ordine alla determinazione quantitativa dell’importo della nuova indennità di presenza, per non avere la Corte di merito considerato che essa era determinata su base oraria sicchè la precedente indennità di presenza accorpata, determinata su base giornaliera, avrebbe dovuto necessariamente essere ragguagliata ad ora.

I motivi sono infondati.

Sotto il profilo della interpretazione letterale la sentenza ha correttamente evidenziato che a tenore della clausola 6 dell’accordo aziendale del 21.6.1997 il processo di riorganizzazione prevedeva l’accorpamento delle due competenze denominate “indennità incentivante” ed “indennità incentivante aggiuntiva”.

Le suddette voci accessorie vengono chiaramente elencate come competenze da accorpare, anche graficamente (“Il processo di riorganizzazione previsto nel presente accordo prevede l’accorpamento delle competenze già attualmente corrisposte e denominate:

– indennità incentivante;

– indennità incentivante aggiuntiva).

Nel descritto elenco non compare,invece, la indennità di presenza.

L’accordo prosegue affermando: “Le indennità incentivante ed incentivante aggiuntiva verranno sostituite con la competenza che verrà denominata “nuova indennità di presenza” e sommata alla attuale indennità di presenza che verrà erogata con le modalità già oggi previste dalla attuale indennità di presenza.

Tale indennità verrà erogata a partire dal 1 agosto 1998″.

Il testo ancora una volta è chiaro nel senso che la nuova indennità di presenza sostituisce le due (sole) indennità incentivante ed incentivante aggiuntiva mentre la indennità di presenza già in essere deve essere sommata ad essa.

La locuzione “che verrà erogata con le modalità già oggi previste dalla attuale indennità di presenza” è riferita nel testo alle parole “attuale indennità di presenza”, che immediatamente la precedono; oltre ad essere rilevante in tale senso la sequenza delle parole (in mancanza di un inciso) deve infatti considerarsi che la espressione sarebbe vuota di significato e contraddittoria se la si volesse riferire alla “nuova indennità di presenza”, in quanto quest’ultima non è erogata “con le modalità già oggi previste dalla attuale indennità di presenza” (id est: per ogni giornata di effettivo servizio) ma con modalità affatto diverse (per ogni ora di guida).

La espressione è stata dunque correttamente interpretata nel senso che la indennità di presenza in essere (“attuale”) avrebbe continuato ad essere corrisposta con le stesse modalità (“con le modalità già oggi previste”) ovvero su base giornaliera e per ogni giorno di effettiva presenza.

La tesi difensiva, in relazione alla quale si assume la insufficienza della motivazione, secondo cui l’importo della indennità di presenza giornaliera in essere – pari a Lire 7.250 – puntualmente riportato nella tabella allegata all’accordo qui in discussione, avrebbe dovuto essere riparametrato su base oraria non trova riscontro nella lettera della suddetta tabella giacchè la precisazione “per ogni ora di guida” compare soltanto in relazione alla indennità di presenza di Lire 2.000 introdotta ex novo dall’accordo.

Ed ancora, il divisore sulla base del quale eseguire il ragguaglio ad ora della precedente indennità di presenza giornaliera (cinque ore di lavoro giornaliero) non risulta indicato nell’accordo del 21.6.1997; non può essere invece richiamata, a sostegno dell’assunto della società ricorrente, una nota aziendale (nota del responsabile del settore finanziario della società in data 19.3.2007), atto unilaterale privo di collegamento con il contenuto dell’accordo collettivo (e neppure riscontrato da altri accordi, nazionali o aziendali).

La interpretazione della Corte di merito appare, per quanto esposto, conforme ai canoni di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. e congruamente articolata.

Non è decisiva ai fini di causa, invece, la denunziata contraddittorietà della motivazione in ordine alla conservazione o meno della precedente indennità di presenza giornaliera come voce distinta della retribuzione.

Ciò che rileva non è la conservazione di due indennità o piuttosto la previsione di una unica voce retributiva ma la conservazione, anche nell’eventuale ambito di una sola voce di retribuzione, di due componenti distinte, perchè aventi criteri di liquidazione diversi -rispettivamente le giornate di effettiva presenza e le ore di guida – come correttamente ha affermato la Corte territoriale.

3. Con il terzo motivo la società ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – insufficiente motivazione circa la reiezione della istanza istruttoria di acquisizione di informazioni sindacali, di informazioni e prova per testi attraverso il direttore generale firmatario dell’accordo.

La società ricorrente ha denunziato il difetto di motivazione della sentenza per non avere dato ingresso ai mezzi istruttori a fronte della equivocità del testo dell’accordo scritto, resa palese dalle diverse interpretazioni adottate nei due gradi di merito.

Il motivo è infondato.

Il vizio della motivazione, sotto il profilo dell’omesso esame dei fatti sottesi alle richieste istruttorie non ammesse, presuppone il carattere decisivo dei fatti non esaminati.

Nella interpretazione degli atti negoziali la volontà delle singole parti stipulanti non ha invece per definizione carattere decisivo, rilevando non la volontà dei singoli ma l’incontro delle volontà risultante dal testo dell’accordo cioè ricostruito nella sua oggettiva riconoscibilità, per esigenze di tutela dell’affidamento e di certezza dei rapporti giuridici.

Il ricorso deve essere pertanto respinto.

Le spese si compensano tra le parti per la novità delle questioni trattate e le obiettive difficoltà di interpretazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Napoli, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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