Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28269 del 18/12/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 28269 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: VALITUTTI ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso 9274-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
FALLIMENTO FARFISA SRL;
– intimato –
avverso la sentenza n. 28/2005 della COMM.TRIB.REG. di
ANCONA, depositata il 02/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
Data pubblicazione: 18/12/2013
.,,
udienza del 04/11/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTT1;
udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che si
riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
l’estinzione in subordine inammissibilità del ricorso.
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
RITENUTO IN FATTO.
1. A seguito di segnalazione dell’Anagrafe Tributaria,
l’Ufficio notificava al Fallimento della Farfisa s.r.l.
un avviso di rettifica, ai fini IVA per l’anno di imposta
1996, con il quale l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione l’imposta non versata dalla contribuente sugli acquisti effettuati in sospensione di imposta,
stendo la medesima la qualità di esportatore abituale richiesta dalla suindicata disposizione.
2. L’atto veniva impugnato dalla contribuente dinanzi alla CTP di Ancona, che accoglieva il ricorso. L’appello
proposto dall’Agenzia delle Entrate alla CTR delle Marche
veniva rigettato con sentenza n. 28/8/05, depositata il
2.2.06, con la quale il giudice di seconde cure riteneva
del tutto infondate le allegazioni ed argomentazioni proposte dall’Amministrazione finanziaria.
3. Per la cassazione della sentenza n. 28/8/05 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate affidato a due motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va rilevato – in via pregiudiziale – che, con atto del
31.10.2013, la ricorrente l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di rinunciare al ricorso ai sensi dell’art. 390
c.p.c., e che il resistente Fallimento Farfisa s.r.l. non
si è costituito in giudizio.
2. Deve ritenersi, pertanto, che ricorrano i presupposti
per la declaratoria di estinzione del processo, ai sensi
degli artt. 390 e 391 c.p.c., atteso che la rinuncia al
ricorso, operata dal ricorrente, non richiede l’ accettazione della controparte, non applicandosi al giudizio di
legittimità il disposto dell’art. 306 c.p.c.
(Cass.
9857/11; Cass.S.U. 7378/13).
3. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione
dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
dichiara l’estinzione del processo.
ai sensi dell’art. 8, lett. c) d.P.R. 633/72, non rive-
,•ELSEN 7
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Al Sb.‘,:’
N.5
N.13; 1. ALL.
MATERIA TRIBUTARIA
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Se-
zione Tributaria il 4.11.2013.