Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28269 del 11/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/12/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 11/12/2020), n.28269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. PUTATURO DONATI V. DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Est. Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14640/2012 R.G. proposto da:

TWINS in liquidazione (C.F.: (OMISSIS)), in persona del liquidatore

pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. Gianfrancesco

Vecchio, con domicilio eletto presso l’Avv. Alessandro Riccioni, con

studio in Viale Bruno Buozzi n. 49.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– costituita in giudizio ma non controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione Provinciale Roma II, in persona del

Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per il

Lazio n. 570/14/2011, pronunciata il 12 luglio 2011 e depositata il

20 luglio 2011;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 29 settembre

2020 dal Consigliere Fabio Antezza.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La contribuente ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto dell’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 482/48/2009 emessa dalla CTP di Roma. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione di avviso di accertamento IRES, IRAP e IVA (esercizio 2004) emesso per il recupero a tassazione di costi indeducibili ed IVA indetraibile, in quanto inerenti fatturazioni per operazioni (oggettivamente) inesistenti.

2. Per quanto ancora rileva nel presente giudizio, la CTR, con riferimento alle contestate fatturazioni per operazioni considerate inesistenti (emesse, alcune, dalla contribuente, ed altre, in favore della stessa), ritenne raggiunta la prova della fondatezza del recupero a tassazione. A nulla valendo, peraltro, per la Commissione, l’addotta correttezza della contabilità, in ragione dell’assenza di sede amministrativa della Kriss Marcket s.r.l., “il cui rappresentante legale non era stato in grado di fornire e di produrre documentazione contabile relativamente alle operazioni intercorse e ne tantomeno la società Samal, di cui era amministratore lo stesso Sig. B.V., aveva ricevuto le fatture emesse dalla Twins”.

3. Contro la sentenza d’appello la contribuente ricorre con tre motivi e la (sola) Agenzia delle Entrate (“A.E.”) si costituisce in giudizio (senza controricorrere) e deposita memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il solo motivo n. 3 merita accoglimento.

2. Con il motivo n. 1 si deduce “insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella sua formulazione, ratione temporis applicabile, antecedente alla sostituzione ad opera del D.L. n. 83 del 2012.

Al di là della tecnica utilizzata nella formulazione tanto della rubrica quanto della censura, in sostanza il ricorrente prospetta una motivazione insufficiente per la mancata considerazione degli articolati motivi d’appello ed in merito alle ragioni per le quali gli stessi sarebbero stati disattesi.

2.1. Il motivo in esame non merita accoglimento, oltre a presentare profili di inammissibilità laddove, nell’integrale riproposizione delle ragioni fondanti i motivi d’appello, intende sostituire le proprie valutazioni di merito a quelle della Commissione regionale.

La CTR, difatti, proprio in considerazione dei motivi d’appello, fondanti sulla prova dell’esistenza delle operazioni, ne disattende le ragioni, ritenendo, per converso, raggiunta la prova dell’inesistenza delle operazioni con motivazione anche congrua con riferimento non solo agli elementi positivi del proprio convincimento (nei termini già sintetizzati al punto 2 della precedente ricostruzione dei fatti di causa), che ritiene non confutati dalla ricorrente, ma anche all’irrilevanza della mera regolarità contabile delle società.

3. I motivi nn. 2 e 3 del ricorso possono trattarsi congiuntamente, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti.

3.1. Con il motivo n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si deduce la “nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.”, in ragione di una omessa pronuncia in ordine ad un motivo d’appello (inerente la determinazione del quantum dei tributi da recuperare).

Con il motivo n. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si deduce “in subordine: omessa o insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio”. In particolare la ricorrente, per il caso di mancato accoglimento del motivo n. 2, sostiene che l’omissione della CTR ivi evidenziata non potrà non rilevare come vizio di omessa o insufficiente motivazione.

3.2. Il motivo n. 2 è infondato, in quanto la CTR rigetta l’intero ricorso della contribuente, così statuendo anche in merito alle censure inerenti la determinazione del quantum dei tributi da recuperare, mente da accogliere è il motivo n. 3, non emergendo dalla sentenza impugnata alcuna motivazione in ordine al rigetto delle dette censure.

4. In conclusione, il solo motivo n. 3 merita accoglimento, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, nei limiti del motivo accolto, e rinvio alla Commissione tributaria regionale per il Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il solo motivo n. 3, rigettando gli altri, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione tributaria regionale per il Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020

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