Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28268 del 18/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28268 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 9166-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

ESATRI ESAZIONE TRIBUTI SPA, REDA DI SOMMARIVA GIORGIO
ERNESTO & C. SAS IN LIQUIDAZIONE;
– intimati –

avverso la sentenza n. 138/2005 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 03/02/2006;

Data pubblicazione: 18/12/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/11/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha
chiesto l’accoglimento;

Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

t

RITENUTO IN FATTO.
1. In data 4.5.00, veniva notificato alla Reda s.a.s. di
Sommariva Giorgio Ernesto & C. in liquidazione un avviso
di mora, facente seguito ad una cartella esattoriale
emessa ai fini IVA per l’anno di imposta 1984.
2. L’atto veniva impugnato dalla contribuente dinanzi alla CTP di Milano, che accoglieva il ricorso. L’appello
bardia veniva dichiarata inammissibile con sentenza n.
138/24/05, depositata il 3.2.06, con la quale il giudice
di seconde cure riteneva che il gravame dall’ Amministrazione finanziaria fosse stato proposto, in data 9.9.02,
oltre il termine breve dalla notifica della sentenza, avvenuta in data 26.7.01.
3. Per la cassazione della sentenza n. 138/24/05 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate affidato ad un solo
motivo. L’intimata non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate
denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.
10 ed 11 del d.lgs. n. 546/92, in relazione all’art. 360
n. 3 c.p.c.
1.1. Rileva la ricorrente che la sentenza di primo grado
sarebbe stata notificata in violazione del disposto degli
artt. 10 ed 11 del d.lgs. 546/92, e che – pertanto – tale
notifica sarebbe da considerarsi affetta da nullità e,
comunque, inidonea a determinare la decorrenza del termine breve per l’impugnazione. Ed infatti, la notifica in
questione sarebbe stata effettuata all’Agenzia delle Entrate – Ufficio IVA di Milano 2, alla via Ugo Bassi, e
non all’Ufficio competente, legittimato a ricevere la notifica, ovverosia all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di
Milano 6, con sede in Piazza Stuparich n. 2.
1.2. Di conseguenza, attesa l’invalidità della notifica
della sentenza di prime cure, avvenuta in data 26.7.01,
la CTR – a parere della ricorrente – avrebbe del tutto
erroneamente dichiarato inammissibile l’appello proposto
dall’Amministrazione in data 9.9.02, per decorso del ter-

proposto dall’Agenzia delle Entrate alla CTR della Lom-

mine breve di sessanta giorni dalla notifica della decisione impugnata previsto dall’art. 51 del d.lgs. n.
546/92, termine la cui decorrenza sarebbe stata, per contro, impedita dall’invalidità di detta notifica.
2. Il motivo è infondato.
2.1. Va osservato, infatti, che nel processo tributario,
ai fini del decorso del termine breve di cui all’art. 51
avverso la sentenza della Commissione Tributaria di primo
grado, è valida la notificazione della pronuncia stessa
ad un ufficio della sede periferica dell’Agenzia delle
entrate diverso da quello competente, che ne sarebbe stato l’effettivo destinatario. Ed invero, la distinzione
tra gli uffici della medesima Agenzia è espressione di
una distribuzione delle competenze ad essa intrinseca,
disposta con atti interni – decreti direttoriali – aventi
natura oggettiva e soggettiva di atti amministrativi,
privi d’efficacia verso il pubblico degli utenti.
2.2. Dovendo inoltre l’azione dell’amministrazione pubblica essere improntata ai principi di collaborazione e
buona fede, qualora l’atto del privato venga indirizzato
all’organo esattamente individuato – e dotato di una competenza esterna su base territoriale, sebbene privo di
competenza interna per esigenze organizzative specifiche
dell’Amministrazione finanziaria – detto atto produce comunque gli effetti che la legge gli riconnette, essendo
onere dell’ufficio curarne la trasmissione a quello competente. Ed invero, il mutamento, con atto amministrativo
di organizzazione, della ripartizione di competenza interna degli uffici periferici di un’Agenzia fiscale,
adottato in pendenza di un termine di impugnazione, è un
atto interno privo di rilevanza giuridica esterna processuale, in ragione del principio della buona fede oggettiva del contribuente, regolativo del processo tributario
(cfr. Cass. 23349/04; 2740/09; 20085/09).
2.3. Ne consegue che, essendo stata – nel caso concreto la notifica della sentenza di primo grado effettuata ad
un ufficio diverso da quello competente, ma facente parte

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del d.lgs. n. 546/92, di sessanta giorni per l’appello

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—3—

2SENTE
Al SENSI 71
N. 131
MATEr,IA

della medesima articolazione territoriale dell’ Amministrazione finanziaria, idoneo a determinare il decorso
del suddetto termine di sessanta giorni, l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate a distanza di oltre un anno dalla notifica di detta sentenza deve considerarsi come correttamente ha ritenuto la CTR – tardivo e, pertanto, inammissibile.
3. Per tali ragioni, pertanto, il ricorso dell’Agenzia
delle Entrate non può che essere rigettato. Nulla per le
spese attesa la mancata costituzione dell’intimata nel
presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 4.11.2013.

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