Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28268 del 04/11/2019

Cassazione civile sez. I, 04/11/2019, (ud. 27/09/2019, dep. 04/11/2019), n.28268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32022/2018 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Della Giuliana,

32, presso lo studio dell’avvocato Gregorace Antonio che lo

rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 372/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 26/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/09/2019 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con ordinanza del 25.3.2015 il Tribunale di Cagliari rigettò la domanda di protezione internazionale e di permesso umanitario proposta da S.A., cittadino del (OMISSIS).

La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del 26.4.2018, rigettò l’appello del S., osservando che: dai vari report internazionali consultati era emerso che in Gambia non sussistevano una situazione generalizzata di violenza o un conflitto armato forieri di un pericolo concreto per il ricorrente di essere arrestato o sottoposto a trattamenti inumani e degradanti in caso di rimpatrio, ovvero situazioni di vulnerabilità.

Ricorre in cassazione il S. con tre motivi.

Non si è costituito il Ministero.

Diritto

RITENUTO

che:

Con il primo motivo è dedotto il vizio di omessa pronuncia in relazione alla mancata concessione dello status di rifugiato.

Con il secondo motivo è denunziata violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 14, non avendo la Corte territoriale riconosciuto la protezione sussidiaria, ricorrendo il pericolo che, in caso di rimpatrio, il ricorrente sarebbe esposto al rischio di subire una pena inumana.

Con il terzo motivo è lamentata l’errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in ordine al mancato riconoscimento della protezione umanitaria, considerate le precarie condizioni di salute del ricorrente e l’inadeguatezza delle strutture sanitarie nel Gambia.

Il primo motivo è inammissibile in quanto formulato in maniera generica e confusa, non avendo il ricorrente ben chiarito l’ambito della critica, considerato che, da un lato, lamenta l’omessa pronuncia della Corte d’appello in ordine alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, mentre nell’esplicitazione delle ragioni dell’impugnazione è fatto riferimento a motivazioni “infondate e contraddittorie” genericamente esposte.

Invero, la Corte d’appello ha chiaramente motivato sull’insussistenza della domanda di protezione internazionale.

Il secondo motivo è inammissibile, non avendo il ricorrente allegato specifici presupposti del riconoscimento della protezione sussidiaria, limitandosi genericamente a richiamare il dettato normativo. Al riguardo, va richiamato l’orientamento di questa Corte secondo cui, tema di protezione internazionale sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ove il richiedente invochi l’esistenza di uno stato di diffusa e indiscriminata violenza nel Paese d’origine tale da attingerlo qualora debba farvi rientro, e quindi senza necessità di deduzione di un rischio individualizzato, l’attenuazione del principio dispositivo, cui si correla l’attivazione dei poteri officiosi integrativi del giudice del merito, opera esclusivamente sul versante della prova, non su quello dell’allegazione; ne consegue che il ricorso per cassazione deve allegare il motivo che, coltivato in appello secondo il canone della specificità della critica difensiva ex art. 342 c.p.c., sia stato in tesi erroneamente disatteso (Cass., n. 13403/19; n. 11312/19).

Nel caso concreto, la Corte territoriale ha chiaramente argomentato sull’insussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria mediante l’esame di vari report internazionali.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile, poichè fondato su un fatto nuovo, relativo all’allegazione delle precarie condizioni di salute del ricorrente, che non è stato dedotto tra i motivi dell’appello, come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata; al riguardo, il ricorrente non si duole neppure dell’omessa pronuncia su tale questione.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2019

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