Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28267 del 11/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/12/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 11/12/2020), n.28267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11609/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Saporito s.r.l., in liquidazione, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Rosa

Vignali, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze,

viale Antonio Gramsci n. 22, come da procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana, sezione distaccata di Livorno n. 43/23/2013, depositata il

15 febbraio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre

2020 dal Consigliere Luigi D’Orazio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Saporito s.p.a. aderiva alla definizione dei carichi di ruolo pregressi di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 12, con riferimento a tre ruoli: n. (OMISSIS) relativo al 1995, consegnato il 10 – 5 – 2001, con date di pagamento 16 – 5 – 2003 e 20 – 11 – 2003; n. (OMISSIS) relativo all’anno di imposta 1996, consegnato il 25 – 5 – 2001, con date di pagamento 16 – 5 – 2003 e 20 – 11 – 2003; n. (OMISSIS) relativo all’anno 1997, consegnato il 10 – 12 – 2001, con date di pagamento 16 – 5 – 2003 e 20 – 11 – 2003.

2. L’Agenzia delle entrate emetteva diniego di condono, in quanto i pagamenti per le cartelle (OMISSIS) e (OMISSIS), rispettivamente per il 1995 ed il 1996, erano avvenuti prima del 12 agosto 2003, data di entrata in vigore del D.L. n. 143 del 2003, che aveva prorogato la definizione dei carichi pendenti anche per quelli affidati ai concessionari dal 1 gennaio 2001 al 30 giugno 2001. Il ruolo n. (OMISSIS), relativo all’anno 1997, invece, non rientrava nel perimetro della rottamazione in quanto l’affidamento al concessionario era successivo al 30 – 6 – 2001, essendo avvenuto il 10 dicembre 2001, anche se il “visto” era del 30 – 12 – 2000.

3. La Commissione tributaria provinciale di Livorno accoglieva il ricorso della contribuente con riferimento ai ruoli (OMISSIS) e (OMISSIS), per gli anni 1995 e 1996, rigettando per il ruolo (OMISSIS) del 1997, quest’ultimo non condonabile per il tenore della L. n. 289 del 2002, art. 12.

4. La Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava sia l’appello principale dell’Ufficio sia l’appello incidentale della società, evidenziando, quanto al ruolo (OMISSIS) per il 1997, che era carente di uno dei requisiti della L. n. 289 del 2002, art. 12, in quanto il ruolo era stato affidato al concessionario solo il 10 dicembre 2001, mentre il termine ultimo era il 30 giugno 2001; con riferimento ai ruoli (OMISSIS) e (OMISSIS), poi, rilevava che il D.L. n. 143 del 2003, che aveva prorogato la possibilità di adesione al beneficio fiscale ai ruoli affidati ai concessionari dall’1 gennaio 2003 al 30 giugno 2003, con previsione del versamento dal 2 agosto 2003, aveva considerato “utili” i versamenti effettuati tra il 21 ed il 25 giugno, ai fini delle definizioni di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 7, nonchè quelli effettuati tra il 17 aprile ed il 25 giugno 2003, ai fini anche della L. n. 289 del 2002, art. 12. Pertanto, erano validi i pagamenti effettuati il 16 maggio 2003.

5. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.

6.Resiste con controricorso la società, depositando memoria scritta.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con un unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce la “violazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 12, comma 1, o falsa applicazione della citata L. n. 289 del 2002, art. 12, comma 2 ter, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, in quanto la società ha versato il 25% dell’importo iscritto a ruolo nella cartella D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, il 16 maggio 2003, per i due ruoli consegnati al concessionario nel 2001. Il giudice di appello avrebbe errato, avendo violato la L. n. 289 del 2002, art. 12, comma 1, per cui era possibile la definizione solo dei ruoli affidati ai concessionari entro il 31 dicembre 2000, ed aveva erroneamente applicato la L. n. 289 del 2002, art. 12, comma 2 ter. La L. n. 289 del 2002, art. 12, comma 2 ter, ha esteso la definizione dei ruoli solo per quelli affidati ai concessionari tra il 1 gennaio 2001 ed il 30 giugno 2001, ma “solo dal 12 agosto 2003, data di entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 212”. La contribuente, invece, ha inteso condonare i ruoli consegnati ai concessionari nel maggio del 2001 (quindi nei termini prorogati), ma con il versamento del 25% dei carichi in data 16 maggio 2003, quando il D.L. n. 143 del 2003, non era ancora entrato in vigore (la data di entrata in vigore era il 12 agosto 2003).

1.1. Tale motivo è infondato.

1.2. Invero, la L. n. 289 del 2002, art. 12, comma 1, (definizione dei carichi di ruolo pregressi) prevede che “Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento; a) di una somma pari al 25 per cento dell’importo iscritto a ruolo; b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso. 2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relativamente ai ruoli affidati tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 2000, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1, che, entro il 16 aprile 2003, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno l’80 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 16 aprile 2004. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.

Con il D.L. n. 143 del 2003, convertito in L. 1 agosto 2003, n. 212, e poi modificato prima dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 34, e poi dal D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, art. 23 – decies, è stato inserito alla L. n. 289 del 2002, art. 12, comma 2 ter, che ha previsto l’estensione della possibilità di definire i carichi pendenti anche ai ruoli affidati ai concessionari dal 1 gennaio 2003 al 30 giugno 2003.

In particolare, l’art. 12, comma 2 – ter, ha previsto che “Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dal 1 gennaio 2001 al 30 giugno 2001, i debitori possono estinguere il debito sottoscrivendo, entro il 16 aprile 2004, l’atto di cui all’art. 12, comma 2, e versando contestualmente almeno l’80 per cento delle somme di cui all’art.12, comma 1, sulla base di apposita comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro il 16 marzo 2004. Resta fermo quanto previsto dall’art. 12, comma 2, secondo e terzo periodo”.

1.3. Dopo una prima decisione di questa Corte che ha considerato erronei i versamenti effettuati dai contribuenti prima del 12 agosto 2013, data di entrata in vigore del D.L. n. 143 del 2003, come modificato dalla L. 1 agosto 2003, n. 212, (Cass., sez. 5, 27 aprile 2012, n. 6551; poi Cass., sez. 6 – 5 29 ottobre 2018, n. 27424), è ormai orientamento consolidato quello per cui era ben possibile per i contribuenti definire i carichi di ruolo affidati ai concessionari dal 1 gennaio 2003 al 30 giugno 2003, effettuando il pagamento della prima rata anche prima del 12 agosto 2003, e quindi nel maggio 2003, come è avvenuto anche nel caso in esame (Cass., sez. 6 – 5, 10 aprile 2019, n. 10119; Cass., 25 gennaio 2019, n. 2182; Cass., 28 dicembre 2017, n. 31073).

1.4. Infatti, la L. 1 agosto 2003, n. 212, di conversione del D.L. n. 143 del 2003, art. 1, comma 2, ha stabilito che “sono utili i versamenti effettuati tra il 17 aprile ed il 25 giugno 2003, ai fini della definizioni di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 4, alla L. n. 289 del 2002, artt. 12, 15, e 16, e alla L. n. 289 del 2002, art. 17, comma 1”.

Pertanto, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, la disciplina di cui alla L. 29 dicembre 2002, n. 289, opera anche per coloro che avevano pagato la prima rata in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2003, n. 143, (convertito in L. 1 agosto 2003, n. 212), avvenuta il 12 agosto 2003. Infatti, il D.L. n. 143 del 2003, art. 1, comma 2, e il D.M. 8 aprile 2004, art. 1, comma 2, lett. g), che limita la platea dei destinatari della proroga dei termini a quelli che alla data di entrata in vigore del predetto D.L. n. 143 del 2003, non avevano effettuato versamenti “utili” per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 12, vanno interpretati nel senso che per versamenti “utili” (tali da escludere l’accessibilità ai benefici di cui alla proroga) devono intendersi quelli immediatamente estintivi di detti obblighi, ossia quelli effettuati in “unica soluzione”.

Nella fattispecie in esame, infatti, risulta dalla sentenza impugnata che i versamenti sono stati effettuati per la prima volta il 16 maggio 2003.

1.5. Peraltro, per questa Corte (Cass., sez. 5, 396/2015; Cass., sez. 5, n. 2101/2015; Cass., sez. 5, 11224/2016; Cass., sez. 5, 1637/2016; Cass., sez. 5, n. 3443/2017) la disciplina di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 12, comma 2 ter, non si differenzia in nulla, salvo che per l’estensione del beneficio ai ruoli consegnati al concessionario nel periodo di imposta dal 1 gennaio 2003 al 30 giugno 2003, dalla disciplina di cui alla citata L. n. 289 del 2002, art. 12, commi 1 e 2.

1.6. Pertanto, va confermato il principio giurisprudenziale per cui, in tema di condono fiscale, ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 12, comma 2 ter, e della L. 1 agosto 2003, n. 212, la definizione dei carichi di ruolo pregressi effettuata in un’unica soluzione o mediante il versamento dell’80% del dovuto (accompagnato dalla dichiarazione di esercizio della facoltà di definizione agevolata), nel periodo compreso tra il 17 aprile ed il 25 giugno 2003, ha efficacia ai fini del citato art. 12, anche con riferimento ai ruoli consegnati al concessionario nel periodo tra il primo gennaio ed il 30 giugno 2001 (Cass., sez. 5, 5 febbraio 2015, n, 2101).

1.7. Nella fattispecie in esame, i ruoli riguardavano gli anni 1995 e 1996 e sono stati affidati ai concessionari nel periodo tra il 1 gennaio 2003 ed il 30 giugno 2003, segnatamente il ruolo (OMISSIS) è stato consegnato il 10 maggio 2001 ed il ruolo (OMISSIS) è stato consegnato il 25 maggio 2001.

2. In ragione del contrasto giurisprudenziale esistente al momento della proposizione del ricorso, le spese del giudizio di legittimità vanno compensate per intero tra le parti.

PQM

Rigetta il ricorso.

Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020

 

 

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