Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28267 del 04/11/2019

Cassazione civile sez. I, 04/11/2019, (ud. 27/09/2019, dep. 04/11/2019), n.28267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCOTTI U. L. C. G. – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31979/2018 proposto da:

J.M.L., elettivamente domiciliato in Roma presso la Corte

di Cassazione, rappres. e difeso dall’avv. Elisabetta Udassi con

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 799/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 18/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/09/2019 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con ordinanza del 10.6.17, il Tribunale di Cagliari rigettò la domanda di protezione internazionale e umanitaria di J.M.L., cittadino del Gambia, il quale propose appello, deciso con sentenza della Corte territoriale emessa il 18.9.18, che pronunciò l’estinzione del giudizio, in quanto: l’appellante aveva notificato l’atto d’impugnazione una prima volta al Ministero dell’Interno personalmente e non all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, e una seconda volta, a seguito di ordine di rinnovazione, all’Avvocatura Generale dello Stato; la notifica a quest’ultima, e non all’Avvocatura distrettuale, era nulla; pertanto, la mancata osservanza dell’ordine di rinnovazione della notificazione dell’atto d’appello comportava l’estinzione del giudizio, ex art. 291 c.p.c..

Il L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a dieci motivi.

Non si è costituito il Ministero.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo è denunziata la violazione del D.P.R. n. 303 del 2004, artt. 4, artt. 10, 24,97 e 111 Cost., nonchè dell’art. 342 c.p.c. e art. 6 CEDU, in quanto l’atto impugnato era stato redatto e sottoscritto dal solo Presidente- anche in mancanza della certificazione del segretario della commissione-, rilevando altresì: l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 4,28 e 32, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., in mancanza di norme che sanzionino la suddetta inosservanza con il provvedimento d’annullamento, rispetto a quanto invece previsto in generale per i vizi di eccesso e sviamento di potere; l’illegittimità Cost. della L. n. 1865 del 2248, artt. 4 e 5 per violazione degli artt. 3,24 e 111 Cost. atteso il trattamento discriminatorio consistente nella mancata applicazione di provvedimenti previsti da tali norme per i vizi dell’atto impugnato.

Con il secondo motivo è denunziata la violazione del D.P.R. n. 303 del 2004, art. 4 in relazione agli artt. 10,24 e 111 Cost., e dell’art. 6 Cedu e art. 342 c.p.c., nonchè omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, poichè era stata effettuata la sola traduzione in lingua araba del dispositivo della sentenza impugnata e non anche delle motivazioni.

Con il terzo motivo è denunziata violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e), e art. 3 e L. n. 39 del 1990, art. 1, e dell’art. 115 c.p.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in quanto il provvedimento di rigetto della commissione e i due provvedimenti giudiziari erano motivati solo apparentemente in relazione alla valutazione di non credibilità del ricorrente. Inoltre, il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della protezione internazionale e sussidiaria.

Con il quarto motivo è denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 10 Cost., comma 2, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 13, art. 6 Dir. Cee n. 115/08, ed omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, relativo alla richiesta d’asilo.

Con il quinto motivo è denunziata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e 16, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ed omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, non avendo il giudice di primo grado deciso in maniera adeguata al contesto oggettivo del Paese d’origine e alla situazione soggettiva del ricorrente, nè tenuto conto del transito in Libia.

Con il sesto motivo è denunciata falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, art. 16, comma 4, della Dir. CEE n. 115/08, ed omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, non avendo il giudice riconosciuto i presupposti della protezione umanitaria.

Con il settimo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, ed omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, avendo il giudice omesso di compiere accertamenti ufficiosi sulla situazione generale della Libia, ove il ricorrente era transitato e da cui era stato costretto a fuggire.

Con l’ottavo motivo è denunziata violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, e vizio di motivazione, non avendo il giudice compiuto accertamenti istruttori sulla situazione generale del Gambia ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria.

Con il nono motivo è denunziata violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non aver la Commissione e il Tribunale esaminato la ricorrenza dei requisiti della protezione umanitaria, essendo stato omesso l’esame dei presupposti delle forme maggiori di protezione internazionale.

Con il decimo motivo il ricorrente lamenta che l’irregolarità della notifica dell’atto d’appello presso l’Avvocatura Generale dello Stato, anzichè presso quella Distrettuale, ne giustificava la rinnovazione, trattandosi di nullità sanabile.

Anzitutto, va esaminato il decimo motivo, afferente all’invalidità della seconda notifica dell’atto d’appello -oggetto dell’ordine di rinnovazione- presso l’Avvocatura Generale e non presso quella Distrettuale, per il suo carattere logicamente preliminare.

Tale motivo è inammissibile perchè generico e non chiaramente esplicitato, non investendo espressamente la ratio decidendi, anzi prescindendone. Invero, la Corte d’appello, in conformità di consolidato orientamento di questa Corte, ha correttamente affermato che la notificazione dell’appello presso l’Avvocatura Generale dello Stato, e non presso quella Distrettuale, comporta l’invalidità della seconda notificazione e, dunque, l’estinzione del giudizio a norma dell’art. 291 c.p.c., u.c., e non la mera irregolarità, come lamentato in ricorso (cfr. Cass. civ. sez. II n. 22079 del 17 ottobre 2014 e Cass. civ. S.U.n. 608 del 15 gennaio 2015).

L’inammissibilità del decimo motivo determina l’assorbimento degli altri.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2019

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