Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28266 del 18/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28266 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 1139-2007 proposto da:
DEMAR SNC in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE
IPPOCRATE 92, presso lo studio dell’avvocato GENOVESE
ROSALBA, rappresentato e difeso dall’avvocato ISOLA
ROCCO giusta delega in calce;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimato

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

di

n.
LATINA,

686/2005

della

depositata

il

Data pubblicazione: 18/12/2013

01/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/11/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.

Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per

RITENUTO IN FATTO.
1. Con ricorso alla CTP di Frosinone, la DEMAR s.n.c. impugnava la cartella di pagamento, emessa dall’Ufficio ai
fini IVA per l’anno di imposta 1992. L’iscrizione a ruolo
avveniva sulla base di un volume di affari determinato in
£. 122.016.660, a fronte di quello dichiarato dalla società per £. 37.108.838. E ciò, sebbene la sentenza n.
stessa CTP di Frosinone sul ricorso della contribuente
avverso l’avviso di rettifica a monte della cartella impugnata, recasse l’indicazione di un minor reddito accertato in £. 42.705.838.
L’adita CTP accoglieva il ricorso.
2. L’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate alla CTR
del Lazio veniva, tuttavia, accolto con sentenza n.
686/40/05, depositata 1’1.12.05, con la quale il giudice
di seconde cure riteneva corretta, sulla base della menzionata sentenza n. 152/06/00, la determinazione della
base imponibile per il computo dell’IVA relativa all’anno
di imposta 1992, operata dall’Amministrazione nella somma
di £. 122.016.660, giacchè dalla predetta decisione – costituente giudicato – risulterebbe “proprio quanto specificato dall’ufficio”.
3. Per la cassazione della sentenza n. 686/40/05 ha proposto ricorso la DEMAR s.n.c. affidato ad un unico motivo. L’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
l. Con l’unico motivo di ricorso, la DEMAR s.n.c. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 36
d.lgs. 546/92, 2909 c.c. e 324 c.p.c., in relazione
all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l’omessa, insufficiente
e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della
controversia, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.
1.1. La CTR sarebbe incorsa – a parere della ricorrente in una macroscopica violazione del giudicato di cui alla
decisione della CTP di Frosinone n. 152/06/00, dal cui
contenuto non si desumerebbe affatto, contrariamente

152/06/00, passata in cosa giudicata ed emessa dalla

all’assunto del giudice di appello, l’accertamento di un
maggior volume di affari per £. 122.016.660, ma – ben al
contrario – un maggior reddito della contribuente per £.
42.705.838, a fronte di quello dichiarato dalla società
per il minor importo di £. 37.108.838.
1.2. L’apodittica pronuncia del giudice di seconde cure secondo la quale dalla sentenza 152/06/00 (p. 3) risulteconsentirebbe, inoltre, di individuare la ratio decidendi
ed il relativo percorso logico-argomentativo posto a fondamento dell’impugnata decisione.
2. La censura è fondata sotto entrambi i profili suindicati.
2.1. La CTR ha per vero – affermato che la sentenza della
CTP di Frosinone n. 152/06/00, passata in cosa giudicata
ed emessa sull’avviso di rettifica a monte della cartella
impugnata, recherebbe, a pagina 3, l’indicazione di un
volume di affari, sul quale calcolare l’IVA ex art. 13
d.P.R. 633/72, di £. 122.016.660, e che, pertanto, la
cartella di pagamento – impugnata in questa sede – sarebbe stata correttamente emessa sulla base di tale somma.
2.1.1. E tuttavia, rileva la Corte che, dall’esame della
predetta sentenza della CTP di Frosinone, allegata agli
atti, non si desume affatto – neppure dalla motivazione,
che pure va valutata ai fini della determinazione del
contenuto precettivo del giudicato (Cass. 2721/07) – l’
indicazione del volume di affari nella misura suddetta,
bensì, ben al contrario, la determinazione del reddito
della contribuente nella minor somma di £. 42.705.838.
2.1.2. Per cui non può revocarsi in dubbio che sussista
la dedotta erronea interpretazione del giudicato, correttamente dedotta dalla ricorrente come violazione degli
artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.(Cass. 21200/09).
2.2. Ma, del pari, l’impugnata sentenza deve ritenersi
affetta dal dedotto vizio motivazionale, non avendo la
CTR in alcun modo indicato le ragioni per le quali, anche
al di là di quanto statuito dalla succitata decisione n.
152/06/00, l’iscrizione a ruolo dovesse considerarsi le-

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rebbe “proprio quanto specificato dall’ufficio” – non

l’SENT7
A.
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gittima. L’impugnata sentenza, pertanto, in quanto del
tutto carente di una disamina logico-giuridica, che lasci
trasparire il percorso argomentativo seguito, va – altresì – censurata sotto il dedotto vizio di motivazione.
3. Per tutte le ragioni suesposte, pertanto, in accoglimento del ricorso della DEMAR s.n.c., l’impugnata sentenza va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del
Corte – dovrà operare una corretta interpretazione del
giudicato desumibile dalla decisione della CTP di Frosinone n. 152/06/00, nonché adeguatamente motivare in ordine al fatto controverso costituito dalla legittimità, o
meno, dell’iscrizione a ruolo, ai fini IVA per l’anno di
imposta 1992,della somma di £. 122.016.660 (C 63.016,35),
esposta nella cartella di pagamento impugnata dalla contribuente.
4. Il giudice di rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che provvederà alla liquidazione anche
delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 4.11.2013.

Lazio, che – tenuto conto di quanto statuito da questa

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