Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28265 del 04/11/2019

Cassazione civile sez. I, 04/11/2019, (ud. 27/09/2019, dep. 04/11/2019), n.28265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20847/2014 proposto da:

N.F.S., in proprio ed in qualità di procuratore

generale del germano N.V.; G.P., in proprio ed

in qualità di genitore della minore G.L., elettivamente

domiciliati in Roma, Via Monte delle Gioie n. 13, presso lo studio

dell’avvocato Valensise Carolina, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Scaglione Francesco, con procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Azienda Territoriale per Edilizia Residenziale Pubblica di Reggio

Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Zanardelli n. 20, presso

lo studio dell’avvocato Buonafede Achille, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato De Leo Giuseppe, con procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 417/2013 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 07/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/09/2019 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza del 6.5.2005, il Tribunale di Locri condannò l’ATERP della provincia di Reggio Calabria al pagamento, in favore di N.A. e F.S., della somma di Euro 33.427,88, oltre interessi legali e rivalutazione dal 22.4,87, a titolo di risarcimento dei danni per la perdita della proprietà di un fondo ubicato nel Comune di (OMISSIS) ed occupato nel 1982 per la realizzazione di 14 alloggi, ed irreversibilmente trasformato. Con la stessa sentenza, il Tribunale si dichiarò incompetente per materia in ordine alla domanda di pagamento dell’indennità di occupazione legittima.

Con sentenza del 7.11.2013, la Corte d’appello di Reggio Calabria, sull’appello dell’Aterp, in parziale riforma della sentenza di primo grado, così pronunciò:”..attribuisce agli appellati rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno dal 22.4.90 al soddisfo..conferma nel resto la sentenza impugnata”.

Al riguardo, la Corte d’appello ritenne fondato il motivo concernente la data di scadenza dell’occupazione legittima indicata dal Tribunale (22.4.87) senza però tener conto delle proroghe legislative del termine in questione intervenute dalla metà degli anni 80 in poi, con la conseguente rideterminazione della corretta data al 22.4.90 da cui vanno calcolati rivalutazione ed interessi sulla sorta liquidata a titolo risarcitorio.

N.F.S. – in proprio e quale procuratore generale del germano N. e di G.P. (quest’ultimo in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla figlia L.) ricorre in cassazione con unico motivo.

Resiste l’Aterp con controricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RITENUTO

che:

Con l’unico motivo è denunziato l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, quale la data di cessazione dell’occupazione legittima. In particolare, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale, una volta corretta la suddetta data, avrebbe dovuto riportare la sorte risarcitoria originaria al valore di 12,91 Euro al mq., sussistente a tale data.

Il motivo è fondato.

La Corte territoriale, invero, a seguito della riforma della sentenza di primo grado, si è limitata a rideterminare la data di cessazione del periodo d’occupazione legittima al 22.4.1990, omettendo di provvedere alla nuova liquidazione della somma dovuta a titolo risarcitorio relativa al valore venale dei bene ablato a tale data. La questione era stata oggetto di discussione tra le parti, come emerge dal ricorso, avendo peraltro il c.t.u. nominato dal Tribunale determinato la sorta capitale dovuta anche alla data del 22.4.90.

Pertanto, la sentenza impugnata va cassata, limitatamente alla questione della liquidazione del risarcimento dei danni alla data del 22.4.1990, con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria, che provvederà anche sulle spese del grado di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2019

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