Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28264 del 04/11/2019

Cassazione civile sez. I, 04/11/2019, (ud. 23/09/2019, dep. 04/11/2019), n.28264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 4989/2018 proposto da:

A.K., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour

presso la cancelleria civile della Corte di cassazione e

rappresentato e difeso dall’avvocato Carmela Grillo giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA, in persona

del Ministro p.t., elettivamente domiciliato ex lege in Roma, Via

dei Portoghesi, 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimati –

avverso la sentenza n. 567/2017 della Corte di appello di Perugia,

pubblicata il 02/08/2017;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia

nella Camera di consiglio del 23/09/2019.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Perugia con la sentenza in epigrafe indicata ha dichiarato l’inammissibilità, per tardività, dell’appello proposto da A.K. avverso l’ordinanza emessa dal locale Tribunale ex art. 702-bis c.p.c., di diniego della protezione internazionale ed umanitaria.

L’ordinanza era stata comunicata il 15.09.2016 ed era stata opposta ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., anzichè con ricorso, come previsto dalla norma, con atto di citazione iscritto a ruolo il 19.10.2016 e quindi con atto depositato oltre il termine di trenta giorni utile per l’impugnazione.

Ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza A.K. con unico motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia l’illegittimità dell’impugnata sentenza per violazione ed erronea interpretazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, nell’esegesi offertane dalla consolidata giurisprudenza di legittimità che individuava, all’epoca di adozione delle sentenza pronunciata il 6.07.2017 e pubblicata il 2.08.2017, nella citazione la forma dell’atto introduttivo della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale.

Le ragioni di sostegno di una siffatta interpretazione sarebbero state integrate, al di là del dato letterale, da una indagine circa la reale intenzione del legislatore nazionale che, in attuazione delle direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE, contenenti norme sul riconoscimento e correlate procedure, aveva voluto definire i procedimenti relativi secondo accelerate cadenze senza l’intento di operare riforme in rito.

Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito indicate.

Questa Corte di legittimità a Sezioni Unite ha recentemente affermato, in rivisitazione di precedente consolidato indirizzo, che nel vigore del D.Lgs. n. 150 dei 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702-quater c.p.c., proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma (Sez. U. n. 28575 del 08/11/2018; in termini: Cass. nn. 29506 e 32059 del 2018).

Tale innovativa esegesi è stata qualificata come “imprevedibile” e “repentina” rispetto al consolidato pregresso orientamento ed integrativa, come tale, di un “overrulling” processuale che lascia salve, in relazione al momento temporale della sua operatività, le posizioni di chi – in applicazione dell’opposta e pregressa esegesi di legittimità, per il principio dell’affidamento, confidando nella perpetuazione della regola precedente, che aveva creato una situazione di apparenza di una regola conforme alla legge del tempo (Sez. U, Sentenza n. 15144 del 2011) – abbia introdotto il giudizio a mezzo di citazione secondo il modello ordinario.

Il principio dell’equo processo ex art. 111 Cost., espressivo dell’effettività della tutela da misurarsi anche attraverso la celebrazione di un giudizio essenzialmente finalizzato alla decisione di merito, che escluda l’operatività della preclusione o della decadenza derivante dall'”overruling” nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa, sostiene l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza.

Anche se adottata nel luglio del 2017 e quindi in epoca ben anteriore al novembre 2018, la sentenza impugnata, per quanto qui rileva, ha disatteso la giurisprudenza di legittimità che all’epoca trovava applicazione e che voleva nella citazione l’atto introduttivo dei giudizi ad istruzione sommaria aventi ad oggetto la protezione internazionale ed umanitaria.

Accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata, il giudizio va rinviato dinanzi alla Corte di appello di Perugia, in altra composizione, che provvederà a riesaminare il merito della proposta domanda, regolamentando altresì le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA