Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28263 del 04/11/2019

Cassazione civile sez. I, 04/11/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 04/11/2019), n.28263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 31455/2018 proposto da:

W.S., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso

la cancelleria civile della Corte di cassazione e rappresentato e

difeso dall’avvocato Ameriga Petrucci giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato ex /ege in Roma, Via dei Portoghesi, 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimato –

avverso la sentenza n. 132/2018 della Corte di appello di Potenza,

pubblicata il 15/03/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia

nella Camera di consiglio del 19/09/2019.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. W.S., originario del Senegal, regione del Casamance, ricorre in cassazione con tre motivi avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Potenza, nel confermare l’ordinanza emessa D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 e art. 702-bis c.p.c., dal locale Tribunale, ha rigettato le domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria dal primo proposte, nella ritenuta insussistenza dei presupposti di legge.

La Corte di merito ha apprezzato non credibile il racconto reso dal richiedente alla Commissione territoriale di Salerno, per il quale il primo dichiarava di essere fuggito dal proprio paese per l’accusa, falsa, rivoltagli dalla seconda moglie del padre, di violenza sessuale ai danni della propria sorella e per la quale avrebbe rischiato di finire in carcere, e le ragioni addotte non suscettibili di inquadramento nelle fattispecie invocate.

L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, nel contestato diniego dello status di rifugiato, la violazione di legge e l’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in cui sarebbe incorsa la Corte di merito.

Nonostante l’apparente presenza, per i due gradi di merito di una cd. doppia conforme, non sarebbe stata operativa la preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c., comma 5.

La motivazione di primo e secondo grado in punto di accertamento del fatto dedotto sarebbe stata infatti inesistente e priva di concretezza e non sarebbe stata accertata la nullità del provvedimento della commissione territoriale e la sua inutilizzabilità.

L’audizione del richiedente da parte del Tribunale sarebbe stata scarna, non provvedendo il giudice all’esercizio dei poteri di verifica e puntualizzazione sui contenuti; non sarebbe stato possibile comprendere poi in quale lingua il richiedente fosse stato ascoltato, se in francese o in lingua “Wolof”.

La motivazione addotta dalla Corte di merito sarebbe stata illogica là dove, affermata l’autonomia della fase giurisdizionale da quella amministrativa, essa aveva poi fatto ricorso alla decisione di primo grado senza vagliarne la legittimità per i censurati profili relativi all’esame superficiale del racconto del richiedente ed alla lingua.

1.1. Il motivo è inammissibile per mancanza di autosufficienza del ricorso e novità della questione dedotta.

Il ricorrente non ha allegato gli atti difensivi nei quali nella precedente fase di merito egli avrebbe fatto valere le censure indicate in ricorso, in tal modo non consentendo al giudice di legittimità di effettuare il controllo demandatogli.

Ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche per il principio di specificità di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 24/01/2019 n. 2038; Cass. 13/06/2018 n. 15430).

2. Con il secondo motivo il ricorrente censura il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria e la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

La Corte di appello a sostegno del mancato ricorso dell’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non avrebbe argomentato dalla bassa intensità del conflitto in Casamance, regione di provenienza dell’istante, ma dalla necessità di una situazione personale del richiedente collegata con la situazione di conflitto del Paese di provenienza.

La Corte di merito avrebbe escluso altresì con motivazione apparente e perplessa il ricorso dell’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), ritenendo mancante di effettività il racconto del dichiarante sull’accusa della seconda moglie del padre di violenza sessuale senza effettuare i dovuti approfondimenti istruttori in sede di audizione, con richiesta di specificazione di dettagli e particolari.

La motivazione sarebbe stata illogica nella parte in cui afferma che il ricorrente non avrebbe effettuato ogni ragionevole sforzo per circostanziare il racconto là dove se ne era contestata la possibilità per difetto di istruttoria e violazione del diritto di difesa.

La Corte di appello avrebbe sostenuto l’impossibilità dell’esistenza di un processo penale a carico del richiedente e che l’accusa di violenza sessuale fosse rimasta in ambito familiare perchè mossa per ragioni di interesse e proprietà, senza fornire sul punto alcun elemento.

2.1. Il motivo è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

2.2. Fermo il principio per il quale in tema di protezione sussidiaria dello straniero prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale non è subordinata alla condizione che l’istante fornisca la prova di essere interessato in modo specifico a motivo di elementi che riguardino la sua situazione personale.

Siffatta ipotesi sussiste, infatti, anche qualora il grado di violenza indiscriminata – accertato ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 – che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti, raggiunga un livello così elevato da far ritenere presumibile che il rientro dello straniero nel proprio paese lo possa sottoporre, per la sua sola presenza sul territorio, al rischio di subire concretamente tale minaccia (Cass., 23/10/2017, n. 25083; Cass., 21/07/2017, n. 18130).

In tema di protezione sussidiaria dello straniero, prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale implica o una contestualizzazione della minaccia suddetta, in rapporto alla situazione soggettiva del richiedente, laddove il medesimo sia in grado di dimostrare di poter essere colpito in modo specifico, in ragione della sua situazione personale, ovvero – in via alternativa – la dimostrazione dell’esistenza di un conflitto armato interno nel Paese o nella regione, caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata, che raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass., 31/05/2018, n. 14006).

2.3. Ciò posto, è vero che il dato, rimasto non contestato in atti, che il conflitto in Casamance sia “a bassa intensità” esclude che, in termini oggettivi, possa ritenersi integrata la fattispecie di cui all’art. 14, lett. c) cit. e quindi una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno ed internazionale.

Nel carattere presupposto del dato relativo al conflitto, la violazione di legge dedotta e pur positivamente scrutinata nella sua esistenza non assume carattere rilevante e sostiene, come tale, una critica inconcludente ed inammissibile.

2.4. Nel resto i profili del motivo di ricorso con cui si contesta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), sono inammissibili perchè mirano a reiterare censure alle quali la Corte di merito ha correttamente e congruamente risposto sortendo, in tal modo, la proposta critica l’effetto di una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. n. 22478 del 24/09/2018).

Il carattere non circostanziato e quindi non credibile del racconto sull’accusa di violenza sessuale ai danni della sorellastra e la mancata deduzione dell’esistenza di un processo penale nella valenza patrimoniale dell’intera vicenda, cui si accompagna il giudizio espresso dalla Corte di merito dell’irragionevolezza che l’accusa possa essere stata oggetto di denuncia, sostiene il giudizio di non credibilità del racconto e quindi correttamente il diniego della protezione.

Ai fini della concessione della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), è indispensabile, anche ai fini dei necessari approfondimenti istruttori” la credibilità e l’attendibilità della narrazione dei fatti effettuata dal richiedente e la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), costituente un parametro di attendibilità della narrazione.

Il vizio di violazione di legge che consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, e come tale è inammissibile in subiecta materia (Cass. 3340/2019).

In mancanza di credibilità dell’istante, deve, di conseguenza, escludersi la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito – laddove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge ed omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) quanto all’intervenuto diniego della protezione umanitaria là dove la condizione di vulnerabilità richiesta può consistere nella compromissione del soddisfacimento di bisogni ed esigenze ineludibili della persona connessi a standards minimi per condurre un’esistenza dignitosa.

La situazione di estrema povertà del Senegal e le condizioni politiche del Paese, l’insicurezza climatica e la grave situazione alimentare sostenuta dai rapporti COI sul Senegal del periodo gennaio-settembre 2017 avrebbero comprovato la situazione legittimante il riconoscimento della protezione umanitaria.

Il motivo è inammissibile nell’osservata tecnica di stesura perchè, generico, non si confronta con la motivazione impugnata non correlando la proposta critica con il canone del radicamento del richiedente in Italia e quindi con un giudizio di valutazione comparativa tra la situazione di origine e quella sopravvenuta per effetto dell’indicato radicamento (arg. ex Cass. 23/02/2018 n. 4455; Cass. 15/05/2019 n. 13079).

4. Il ricorso è, in via conclusiva, inammissibile.

Nulla sulle spese non avendo l’amministrazione intimata articolato difese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2019

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