Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28262 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 22/12/2011), n.28262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4124/2007 proposto da:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.F., O.T., G.T.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 115/2006 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 13/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che con la sentenza del 13 febbraio 2006 la Corte d’appello di Genova dichiarava “inesistente” l’atto di impugnazione proposto dal Ministero dell’Istruzione contro la decisione del Tribunale di Imperia avente ad oggetto un’azione proposta dai lavoratori indicati in epigrafe ed intesa all’accertamento dell’anzianità di servizio:

che l’inesistenza dell’atto era data dalla mancanza di sottoscrizione del difensore;

che contro questa sentenza ricorre per cassazione il Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 125 cod. proc. civ., invocando la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il diletto di sottoscrizione dell’atto processuale di parte può non essere causa di nullità quando il nome e la firma dell’autore risultino da altri indici, quale ad esempio la certificazione della procedura alla lite ex art. 83 cod. proc. civ., comma 3;

che il motivo non è fondato giacchè non censurabile la valutazione della Corte di merito, che nel caso di specie ha negato la sussistenza dei detti indici;

che, essendo l’Avvocatura di Stato procuratore per legge, non è stato applicato l’art. 83 cit., mentre l’indicazione del nome dell’avvocato incaricato della trattazione della controversia nonchè il nome di quello che aveva provveduto all’iscrizione a ruolo non sono indici sicuri di coincidenza col nome dell’autore dell’atto in questione;

che, rigettato il ricorso, sulle spese non si provvede poichè gli intimati non si sono costituiti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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