Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28262 del 04/11/2019

Cassazione civile sez. I, 04/11/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 04/11/2019), n.28262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 35909/2018 proposto da:

C.N., elettivamente domiciliato in Roma, Via Barnaba

Tortolini, 30 presso lo studio Placidi e rappresentato e difeso

dall’avvocato Marco Palieri giusta procura speciale allegata al

ricorso;

– ricorrente –

contro

COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE, in persona del Presidente

della Corte di appello di Bari; MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in

persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura

generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei

Portoghesi, 12 sono domiciliati

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5112/2017 del Tribunale di Bari, pubblicata il

09/11/2017;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia

nella Camera di consiglio del 19/09/2019.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.N., candidato non eletto alle elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008 per la lista denominata “(OMISSIS)” e mandatario elettorale di se stesso, ai sensi della L. n. 515 del 1993, art. 7, comma 3, ricorre con quattro motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui il Tribunale di Bari aveva rigettato l’impugnativa proposta avverso l’ordinanza di ingiunzione a mezzo della quale il Collegio Regionale di garanzia elettorale presso la Corte di appello di Bari, comminava al ricorrente la sanzione pecuniaria di 26 mila Euro, per omessa presentazione delle spese elettorali sostenute L. n. 515 del 1993, ex art. 15, comma 5.

Resistono con controricorso il Collegio Regionale di garanzia elettorale presso la Corte di appello di Bari ed il Ministero della Giustizia.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione della L. n. 515 del 1993, art. 15,L. n. 689 del 1981, artt. 2 e 14 e dell’art. 97 Cost..

La sanzione amministrativa comminatagli avrebbe dovuto ritenersi estinta per tardività della diffida-contestazione effettuata ai sensi della L. n. 515 del 1993, art. 15, commi 5, 8 e art. 19 e della L. n. 689 del 1981, art. 14, commi 2 e 6.

La dichiarazione sulle spese elettorali sostenute dal candidato non eletto da rendersi dal ricorrente entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti intervenuta il 29.4.2008 avrebbe fissato l’adempimento al 29.7.2008 e la successiva diffida a presentare la dichiarazione, a pena di decadenza, nei successivi 90 gg. e quindi entro il 27.10.2008 e tanto là dove, invece, quest’ultima era intervenuta, per consegna all’ufficiale giudiziario dalla p.A. notificante, il 3.11.2008, e, comunque, per ricevuta da parte del destinatario il 21.11.2008.

2. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione della L. n. 515 del 1993, art. 15, commi 5, 8 e art. 19; L. n. 689 del 1981, artt. 13 e segg.; artt. 137 e 140 c.p.c.; L. n. 890 del 1982, artt. 7 e 8.

Non vi sarebbe stata prova sufficiente che la diffida di cui alla L. n. 515 del 1981, art. 15, comma 8, condizione di procedibilità della sanzione pecuniaria di cui dell’art. 15, comma 5 Legge cit., notificata nelle forme della cd. “compiuta giacenza” fosse stata ricevuta dal ricorrente e tanto in difetto degli adempimenti necessari da parte dell’agente postale; il Tribunale, ritenendo il contrario, avrebbe falsamente applicato al normativa sulle notifiche.

3. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della cit. L. n. 515, art. 15, commi 5 e 8; artt. 183 e 188 c.p.c. e dell’art. 2724 c.c..

La legge non avrebbe previsto nulla in ordine alle modalità di presentazione della dichiarazione ed il ricorrente che aveva dedotto di aver tempestivamente inviato per posta la dichiarazione autenticata in data 29.07.2008 e richiesto di poter provare l’indicato invio della dichiarazione a mezzo di testimoni, si era visto dichiarare inammissibile l’istanza dal Tribunale sull’erronea conclusione che si sarebbe trattato di circostanza da provare in via documentale nonostante l’offerto principio di prova scritta, ovverosia la dichiarazione del 29.07.2008.

4. Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, artt. 21-quinquies e 21-octies.

Il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’impugnativa, distinta e riunita all’altra, proposta dal ricorrente avverso la diversa “Nota” con cui il Collegio Regionale di garanzia elettorale aveva rigettato l’istanza presentata dal ricorrente di annullamento in autotutela dell’ordinanza n. 491/EL del 12.01.2009, qualificando l’atto come inoppugnabile.

Il provvedimento di secondo grado adottato

dall’Amministrazione in autotutela riveste la medesima natura dell’ordinanza ingiuntiva rispetto alla quale si era invocato l’esercizio del potere di autotutela.

5. I controricorrenti deducono l’inammissibilità del ricorso per saltum ex art. 360 c.p.c., u.c., in difetto di accordo tra le parti e, comunque. l’inammissibilità-infondatezza degli articolati motivi.

6. In via preliminare, è infondata l’eccezione di inammissibilità svolta dalla difesa erariale per avere il ricorrente impugnato direttamente in cassazione la sentenza del Tribunale di Bari senza avere preventivamente interposto appello.

Il procedimento in opposizione ad ingiunzione di pagamento, introdotto nella fattispecie in esame nell’anno 2009, resta ratione temporis regolato, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 36 – per il quale “Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso”-, dalla normativa previgente al D.Lgs. n. 150 del 2011 e quindi dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1 e u.c., non abrogato dall’art. 34, comma 1 lett. c), con conseguente immediata ricorribilità in cassazione della sentenza che ha deciso l’opposizione.

7. Premesso che in tema di sanzioni amministrative, l’omessa trasmissione della dichiarazione relativa alle spese elettorali sostenute, e alle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, al Collegio Regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’Appello di Roma integra una violazione amministrativa, direttamente applicabile, della L. n. 441 del 1982, ex art. 2, comma 1, n. 3, ed della L. n. 515 del 1993, art. 7, comma 7, anche nei confronti dei candidati non eletti (Cass. 18/07/2008 n. 19995), nel resto, si osserva.

8. Il primo motivo di ricorso introduce dinanzi a questa Corte di legittimità la questione se all’atto di diffida e contestazione di cui alla L. n. 515 del 1993, art. 15 e succ. modif. sia o meno applicabile il termine di 90 gg. per la contestazione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2.

La censura è infondata secondo constante e condiviso, nella sua apprezzata piena ragionevolezza, indirizzo di legittimità.

La diffida di cui alla L. 10 dicembre 1993, n. 515, art. 15, comma 8 – in base alla quale il Collegio regionale di garanzia elettorale invita il candidato che l’abbia omessa a presentare, nel termine di quindici giorni, la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale – assolve alla duplice funzione di offrire al trasgressore la possibilità di sanare l’illecito e, nel contempo, di avvertirlo della pendenza del procedimento sanzionatorio; ne consegue che, in siffatto contesto, è superfluo l’invio di un’ulteriore diffida prima della concreta irrogazione della sanzione amministrativa, essendo l’interessato già a conoscenza della natura dell’addebito e della pendenza della procedura (Cass. 01/04/2008 n. 8443; Cass. 17/03/2008 n. 7138).

Nella funzione assolta, questa Corte di legittimità ha quindi escluso l’applicabilità della L. n. 689 del 1981, art. 14 e della contestazione ivi prevista al comma 2.

La L. n. 515 del 1993, art. 15, comma 19, con previsione di chiusura, stabilisce quanto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia elettorale dall’articolo l’applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della L. 24 novembre 1981, n. 689, “salvo quanto diversamente disposto”, stabilendo altresì, espressamente, che non si applica della medesima L. n. 689 del 1981, art. 16.

La giurisprudenza di questa Corte di legittimità con l’evidenziare la duplice funzione assolta dalla intimazione contenuta nella diffida di cui alla cit. L. n. 515, art. 15, comma 8, come modificato dalla L. n. 672 del 1996, che prevede che, in seguito all’accertamento del mancato deposito della dichiarazione in questione, il Collegio elettorale Regionale di Garanzia Elettorale inviti il candidato incorso nell’omissione a provvedere all’adempimento nel termine dei successivi 15 gg., al decorso del quale sono applicabili le sanzioni di legge, riconosce alla intimazione una natura complessa in cui convergono l’attribuita possibilità al trasgressore di sanare l’illecito evitando con la successiva sua ottemperanza le sanzioni di legge e l’avviso della pendenza del procedimento e delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza dell’invito (Cass. n. 8443 cit. p. 5 in motivazione).

Il carattere estrinseco all’illecito integrato dalla diffida, che del primo è elemento “presupposto” ai fini della relativa punibilità, fa sì che non sia necessaria una nuova contestazione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14, risultando quella contenuta nell’atto di cui alla L. n. 515 del 1993, art. 15, comma 8, idonea ad assicurarne la finalità.

I principi affermati da questa Corte di legittimità e le sottese ragioni divengono così portatori di una natura speciale dell’atto descritto alla L. n. 515 del 1993, art. 15, comma 8 e sostengono, della norma, la deroga all’applicazione della più generale disciplina, da valere in materia di sanzioni amministrative, come contenuta nella L. n. 689 del 1981.

Sull’indicata premessa, se pure la finalità assolta dalla contestazione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, resta soddisfatta dalla notifica della “diffida-contestazione” nella sua peculiare e duplice struttura, tanto non può valere ad individuare, però, nella data della formazione ed inoltro dell’atto stesso al privato il dies a quo di decorso del termine di 90 gg. quale termine di decadenza dell’autorità amministrativa dall’esercizio della potestà punitiva.

Nella speciale disciplina destinata a valere in materia elettorale in cui rientra, anche, secondo condiviso indirizzo, la mancata previsione di un termine di decadenza ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, trovano infatti ragionevole composizione contrapposte esigenze.

Alla notifica dell’atto di contestazione e diffida di cui alla L. n. 515 del 1993, art. 15, comma 8, consegue infatti per l’incolpato la possibilità di sanare ab origine la condotta illecita previa presentazione “ora per allora” della dichiarazione mancata nel termine iniziale (L. n. 515 del 1993, art. 7, comma 6; L. n. 441 del 1982, art. 2, comma 1, n. 3), assicurandosi egli, in tal modo, un “complesso di garanzie ancora più ampio di quello previsto dalla L. n. 689 del 1981” (p. 5 motivazione, Cass. n. 8443 cit.), in cui trova misura e conferma – con la clausola di chiusura di cui della L. n. 515 cit., art. 15, comma 19, là dove si afferma dal legislatore la generale applicazione della disciplina sulle sanzioni amministrative pecuniarie “salvo quanto diversamente disposto” la compatibilità tra la disciplina generale dettata in materia di sanzioni amministrative ex L. n. 689 del 1981 e quella speciale riservata dalla L. n. 515 del 1993, alle sanzioni da irrogarsi in materia elettorale.

L’atto di contestazione e diffida di cui alla L. n. 515 del 1993, art. 15, comma 8, ha natura complessa, confluendo in esso sia l’accertamento della condotta, che resta cristallizzato al momento della mancata presentazione da parte del privato, ora per allora, della originaria prestazione ovverosia della dichiarazione sulle spese elettorali sostenute quale candidato della consultazione elettorale, sia la conseguente sanzione pecuniaria.

La partecipazione del soggetto sanzionato al processo di formazione della sanzione stessa, giusta l’indicato meccanismo, fa sì che non resti integrata la necessità da parte della p.A. di esercitare la potestas puniendi nel termine decadenziale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14 e tanto perchè il privato, destinatario, non ne resti, sine die, esposto.

Il motivo è quindi infondato.

9. Nel resto i motivi sono inammissibili poichè introducono deduzioni nuove e come tali non esperibili in sede di legittimità e, ancora, non autosufficienti là dove il ricorrente invoca la prova per testi dell’invio a mezzo posta della originaria dichiarazione sulle spese elettorali non deducendo sulla dichiarazione autenticata, integrativa del principio di prova, e sul deposito-ricezione della comunicazione al Collegio elettorale.

10. Il quarto motivo sulla denunciata violazione della L. n. 241 del 1990, artt. 21-quinquies e 21-octies, resta assorbito dai precedenti.

La nota del 23.02.2009 poteva essere oggetto di opposizione avendo la stessa natura del provvedimento da eliminare in autotutela, ma siffatta premessa, pure valida, ne assorbe la valutazione e tanto nell’intervenuto rigetto degli altri motivi e nella non sussistenza del diritto alla sanzione per dedotto tardivo esercizio della correlata potestà punitiva.

Vero è infatti che dinanzi a questa Corte di legittimità quanto è venuto discussione nella fattispecie in esame è il diritto a sanzione e non l’ordinanza applicativa.

11. Il ricorso è pertanto, conclusivamente, infondato ed il ricorrente va condannato a rifondere all’amministrazione intimata, che ha articolato difese, le spese di lite che liquida in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 5.000,00 oltre 200,00 per esborsi e spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2019

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