Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28260 del 11/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/12/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 11/12/2020), n.28260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6587/14 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

n. 12;

– ricorrente –

contro

F.P., rappresentata e difesa, giusta mandato a margine

del controricorso, dall’avv. Giovanni D’Uonnolo, con domicilio

eletto presso lo studio dell’avv. Assunta Iannotta, in Roma, ala via

G.B. Pagano, n. 70;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della

Campania n. 103/44/13 depositata in data 5 agosto 2013;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre

2020 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate proponeva appello avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta che aveva accolto il ricorso proposto da F.P. avverso l’avviso di accertamento, per l’anno d’imposta 2006, con il quale era stato rettificato il reddito d’impresa derivante dall’attività di parrucchiera.

I giudici di primo grado, rilevato che l’atto impositivo risultava sottoscritto dal capo-area controllo e che la contribuente contestava i poteri di firma, lo annullava.

2. L’Ufficio, impugnando la decisione, deduceva in secondo grado che il capo area controllo era legittimato in forza di ordine di servizio prot. n. 31496 del 20 maggio 2008.

La Commissione tributaria regionale della Campania rigettava il gravame, confermando la sentenza di primo grado.

Osservava, in particolare, che, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 gli avvisi di accertamento dovevano essere sottoscritti dal capo dell’Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, a pena di nullità, per cui, a fronte di tale eccezione, incombeva sull’ufficio la prova della titolarità, da parte del funzionario sottoscrittore, dei poteri di firma, in virtù di espressa delega del capo ufficio; nel caso di specie tale prova non era stata fornita, nè in primo grado, nè in appello.

3. Ricorre per la cassazione della suddetta decisione l’Agenzia delle entrate con quattro motivi.

Resiste con controricorso la contribuente, che ha depositato memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente va rilevato che la memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c. della controricorrente, spedita a mezzo posta e pervenuta in cancelleria solo in data 22 settembre 2020, e, quindi, oltre il termine ultimo di dieci giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio, è tardiva.

Come è stato osservato da questa Corte, l’art. 134 disp. att. c.p.c., comma 5 a norma del quale il deposito del ricorso e del controricorso, nei casi in cui sono spediti a mezzo posta, si ha per avvenuto nel giorno della spedizione, non è applicabile per analogia al deposito della memoria, perchè il deposito di quest’ultima è esclusivamente diretto ad assicurare al giudice ed alle altre parti la possibilità di prendere cognizione dell’atto con congruo anticipo rispetto alla udienza (Cass., sez. 3, 27/11/2018, n. 30592; Cass., sez. 3, 10/04/2018, n. 8835; Cass., sez. 2, 19/04/2016, n. 7704).

2. Con il primo motivo la difesa erariale, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 sostiene che la Commissione regionale trascura di considerare che il documento è sottoscritto e che esiste l’atto di delega, prodotto con il ricorso in appello; assume che la decisione impugnata evidenzia una palese contraddittorietà laddove conferma l’esistenza della sottoscrizione e poi la esclude in quanto “non è quella del titolare dell’Ufficio”. Precisa che la delega di firma era stata assunta dal Dott. C. – capo area controllo dell’Ufficio di S. Maria Capua Vetere in data 28 gennaio 2008 – e che in data 20 maggio 2008 il Direttore reggente dello stesso Ufficio aveva conferito delega di firma al C. per gli accertamenti il cui valore ammontava ad Euro 100.000,00; richiama, quindi, la giurisprudenza di questa Corte che considera nullo l’atto solo quando manchi totalmente una delega sottostante.

3. Con il secondo motivo censura la sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa o insufficiente motivazione su fatto controverso, laddove i giudici di appello affermano che la prova della delega espressa di firma del direttore al Capo Area Controllo non sarebbe stata fornita “nè contestualmente alla proposizione dell’appello, nè in sede di udienza”, sottolineando che la Commissione regionale non tiene conto del documento prodotto con l’atto di appello (prot. n. 31496 del 20 maggio 2008), idoneo a dimostrare la esistenza della delega del titolare dell’ufficio.

4. Con il terzo motivo deduce nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 111 Cost., comma 6, lamentando che i giudici regionali, non esaminando il documento, sono venuti meno all’obbligo di valutare il fatto decisivo costituito dall’esistenza della delega rilasciata ai capi area controllo per la firma degli avvisi di accertamento, fatto che era stato espressamente devoluto al giudice di appello con specifico motivo di gravame.

5. Con il quarto motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo, richiamando le medesime argomentazioni già svolte con i due precedenti motivi di ricorso.

6. Il terzo motivo, che deve essere preliminarmente esaminato in quanto concerne un error in procedendo, è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la motivazione è solo “apparente” e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., sez. U, 3/11/2016, n. 22232).

Ciò non ricorre nel caso in esame, laddove la Commissione regionale, sia pure con motivazione estremamente sintetica, ha ritenuto non provata la titolarità, da parte del funzionario sottoscrittore dell’avviso di accertamento, dei poteri di firma in forza di apposita delega del capo dell’ufficio.

Trattasi di motivazione che esplicita le ragioni della decisione e che impone di ritenere l’idoneità della stessa ad assolvere alla funzione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36.

7. Il primo, il secondo ed il quarto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente perchè strettamente connessi, sono infondati.

7.1. La questione posta dal ricorso in esame riguarda la funzione della sottoscrizione dell’atto impositivo e la connessa tematica dei profili di natura probatoria che insorgono nel giudizio in caso di contestazione, da parte del contribuente, della legittimità della sottoscrizione stessa.

A norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42 “Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”. La norma non chiarisce le modalità di rilascio della delega ed i suoi requisiti di validità, ma si limita a prevedere, al successivo comma 3, la nullità dell’avviso qualora non rechi, tra l’altro, “la sottoscrizione”.

La sottoscrizione da parte del capo dell’ufficio, o da funzionario da lui delegato, è prevista come essenziale garanzia per il contribuente (Cass., sez. 5, 29/01/2014, n. 1875; Cass., sez. 5, 9/11/2015, n. 22800) ed in ogni caso il riferimento al soggetto che riveste il ruolo apicale è del tutto “impersonale”, dovendosi richiamare l’orientamento secondo cui l’avviso di accertamento è valido ove sia sottoscritto dal “reggente”, ossia dal soggetto chiamato, ai sensi del D.P.R. n. 266 del 1987, art. 20, comma 1, lett. a) e b), a sostituire temporaneamente il dirigente assente per cause improvvise in tutte le funzioni svolte dallo stesso ai fini della direzione dell’Ufficio (Cass., sez. 5, 7/11/2018, n. 28335; Cass., sez. 5, 5/09/2014, n. 18758).

7.2. Questa Corte ha avuto modo di chiarire come, trattandosi di un atto esterno al giudizio, la presenza o meno della sottoscrizione dell’avviso di accertamento non attiene alla legittimazione processuale e, pertanto, in caso di contestazione, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare la sussistenza della delega, potendo produrla anche nel secondo grado del giudizio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2.

Se l’avviso di accertamento non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio “incombe all’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio” (Cass., sez. 5, 10/11/2000, n. 14626; Cass., sez. 5, 27/10/2000, n. 14195; Cass., sez. 5, 10/07/2013, n. 17044; Cass., sez. 6-5, n. 19742; Cass., sez. 6-5, 12/01/2016, n. 332; Cass., sez. 5, 21/06/2016, n. 12781; Cass., sez. 5, 20/07/2016, n. 14877; Cass., sez. 6-5, 23/06/2017, n. 15781; Cass., sez. 6-5, 6/03/2018, n. 5200; Cass., sez. 5, 29/03/2019, n. 8814; Cass., sez. 5, 12/11/2019, n. 19190), trattandosi di documento, se esistente, già in possesso dell’Amministrazione finanziaria, non potendo la distribuzione dell’onere della prova subire eccezioni (Cass., sez. 5, 10/11/2000, n. 14626; Cass., sez. 6-5, 11/10/2012, n. 17400; Cass., sez. 5, 9/11/2015, n. 22800) e non essendo consentito al giudice tributario attivare d’ufficio poteri istruttori.

7.3. In base al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, commi 1 e 3, dunque, gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono nulli tutte le volte che gli avvisi nei quali si concretizzano non risultino sottoscritti dal capo dell’ufficio emittente o da un impiegato della carriera direttiva (addetto a detto ufficio) validamente delegato dal reggente di questo; la sottoscrizione dell’avviso di accertamento – atto della p.a. a rilevanza esterna – da parte di funzionario diverso (il capo dell’ufficio emittente) da quello istituzionalmente competente a sottoscriverlo ovvero da parte di un soggetto da detto funzionario non validamente ed efficacemente delegato non soddisfa il requisito di sottoscrizione previsto, a pena di nullità, dall’art. 42, commi 1 e 3, dinanzi citato (Cass., sez. 5, 27/10/2000, n. 14195).

7.4. Quanto ai requisiti della delega, con recenti pronunce (Cass., sez. 5, 29/03/2019, n. 8814; Cass., sez. 5, 19/04/2019, n. 11013), questa Corte, mutando il precedente orientamento (Cass., sez. 5, 9/11/2015, n. 22803), ha affermato che si tratta di delega di firma, e non di delega di funzioni, ed ha ritenuto irrilevante la mancata indicazione del nominativo del soggetto delegato e la durata della delega (essendo sufficiente l’indicazione della qualifica rivestita), apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione della c.d. delega di firma possa avvenire attraverso l’emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega (Cass., sez. 5, 20/06/2011, n. 13512) e che individuino il soggetto delegato attraverso l’indicazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale parimenti consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa; ha, tuttavia, ribadito che, in caso di contestazione specifica da parte del contribuente in ordine ai requisiti di legittimazione del sottoscrittore dell’avviso, incombe sulla Amministrazione l’onere di fornire la prova della sussistenza di tali requisiti.

7.5. Nella fattispecie in esame la ricorrente ha ribadito di avere prodotto in appello la delega alla firma, ritrascritta nel ricorso per cassazione, ma tale assunto – oltre ad essere contestato dalla controricorrente, la quale sostiene che la delega non è mai stata prodotta in giudizio e che la stessa, peraltro, sarebbe stata conferita in data successiva a quella di emissione dell’avviso di accertamento – risulta smentito dalla sentenza impugnata.

Infatti, i giudici di appello hanno dato atto che, nel proporre l’appello, l’Agenzia delle entrate aveva sostenuto che il capo-area controllo era legittimato sulla base di ordine di servizio prot. 31496 del 20 maggio 2008, nel quale erano indicati gli atti per i quali era stata rilasciata la delega, ma hanno pure evidenziato che, sebbene l’appellante avesse chiesto di produrla, non l’aveva allegata all’atto di impugnazione, nè l’aveva depositata in udienza; hanno, quindi, accertato che nè in primo grado, nè in secondo grado l’Amministrazione aveva offerto prova dei poteri di firma conferiti, in virtù di espressa delega, al sottoscrittore dell’atto.

L’accertamento in fatto svolto dai giudici regionali impone di disattendere le censure formulate con i mezzi in esame sia come vizi di violazione di legge sia come vizi di motivazione, atteso che, a fronte della contestata nullità dell’atto impositivo, l’Amministrazione non ha fornito documentazione idonea a dimostrare la delega dei poteri di firma al funzionario che ha sottoscritto l’atto impositivo.

8. In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020

 

 

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