Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2826 del 07/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 2826 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

SENTENZA

sul ricorso 9905-2008 proposto da:
DI FULVIO ANTONIO DFLNTN6OSO8D978W, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 22, presso lo
studio dell’avvocato CASSIANO ANTONIO, rappresentato e
difeso dall’avvocato FREZZA MAURO giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2013
2343

contro

DE PAOLIS SEBASTIANELLI RODOLFO DPLRLF65P12F880K,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO
62, presso lo studio dell’avvocato DI FRANCESCO

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Data pubblicazione: 07/02/2014

STEFANO, rappresentato e difeso dall’avvocato FIORILLO
GUIDO giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 75/2008 del TRIBUNALE di
VELLETRI SEDE DISTACCATA DI ANZIO, depositata il

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/12/2013 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA
AMBROSIO;
udito l’Avvocato ANTONIO CASSIANO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’inammissibilita’ del ricorso.

2

12/02/2008 R.G.N. 30669/2005;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La presente controversia ha per oggetto la restituzione
della somma di C 2.155,00 corrisposta da Antonio Di Fulvio al
concessionario Rodolfo De Paolis Sebastianelli a titolo di
“interessi e spese di finanziamento” in relazione all’acquisto

parzialmente finanziato dalla Agos Itafinco s.p.a.. Poiché il
ridetto finanziamento era a tasso zero, con TAEG pari allo
0.06%, il De Paolis si rivolgeva al Giudice di pace di Anzio
lamentando l’indebito arricchimento del concessionario e
chiedendo, quindi, il rimborso della somma indicata.
La domanda era accolta nel primo grado del giudizio, ma il
Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Anzio, con
sentenza n. 75 del 12 febbraio 2008, accoglieva l’appello del
De Paolis Sebastianelli e rigettava la domanda del Di Fulvio,
che condannava alle spese del doppio grado.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
Antonio Di Fulvio, svolgendo un unico articolato motivo,
illustrato anche da memoria.
Ha resistito Rodolfo De Paolis Sebastianelli, depositando
controricorso e deducendo l’inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale – premesso in fatto che non si trattava di
acquisto di auto nuova, come ritenuto dal Giudice di pace,
bensì di auto a Km O – è pervenuto a conclusioni opposte a
quelle cui era pervenuto il primo Giudice, rilevandone
l’errore in cui lo stesso era incorso per avere inserito nel
contesto dei pregressi rapporti contrattuali tra la società

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di un’autovettura Wolkswagen Passat, il cui corrispettivo era

finanziaria e il concessionario la debenza della somma di C
2.155,00, richiesta dal venditore a titolo di interessi e
istruttoria della pratica di finanziamento; a tali effetti ha
posto l’accento sulla chiarezza del tenore della proposta
contrattuale, sottoscritta dal Di Fulvio, da cui risultava,

dell’importo delle rate mensili, che alla società finanziaria
non sarebbero stati dovuti interessi, per cui era evidente che
la somma, richiesta a titolo di interessi, andava corrisposta
direttamente al venditore a compenso di un’operazione
sostanzialmente vantaggiosa per il Di Fulvio.
Sulla base di tali premesse il Tribunale, per un verso, ha
escluso che vi fosse malafede da parte del De Paolis,
ritenendo che lo stesso avesse adeguatamente rappresentato che
il finanziamento era a interessi zero e, per altro verso, ha,
comunque, escluso che, in presenza di un consenso liberamente
manifestato, la somma riscossa dal venditore a titolo di
interessi potesse ritenersi percepita

sine titulo.

Invero –

considerata l’obbligazione liberamente assunta – non avrebbe
potuto essere ravvisato l’indebito arricchimento, né,
comunque, ritenersi che la somma fosse stata corrisposta senza
titolo giustificativo, in mancanza di una pronuncia di
risoluzione, annullamento o rescissione dell’accordo
contrattuale.
2. Il ricorso – avuto riguardo alla data della pronuncia
della sentenza impugnata (successiva al 2 marzo 2006 e
antecedente al 4 luglio 2009) – è soggetto, in forza del
combinato disposto di cui al d.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40,

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sulla base del semplice dato aritmetico del numero e

art. 27, coma 2 e della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58,
alla disciplina di cui agli artt. 360 cod. proc. civ. e segg.
come risultanti per effetto del cit. d.Lgs. n. 40 del 2006.
2.1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione o
falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n.3 cod.

motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360
n.5 cod. proc. civ.), violazione artt.1469

bis

e

quinquies

cod. civ. A conclusione del motivo si chiede ai sensi
dell’art. 366

bis

cod. proc. civ.: «è

corretta la pratica

commerciale di inserire clausole extra contratto (e da parte
di un soggetto terzo) nel rapporto tra venditore
professionista e acquirente-consumatore, con la quale si
omette di portare a conoscenza quest’ultimo, che l’onere di
corrispondere interessi e spese su un contratto di
finanziamento a tasso zero è a carico del venditore in virtù
dei rapporti commerciali con la società erogatrice, e invece,
separatamente si fa sottoscrivere al consumatore un obbligo di
corrispondere tali oneri facendogli credere che gravano su di
lui? E che tale atto non fa parte del contratto di
finanziamento tanto da apparire onere aggiuntivo di un terzo
estraneo al rapporto contrattuale di finanziamento? In tale
condotta del De Paolis si ravvisa l’apposizione di una
clausola vessatoria sanzionata dall’art. 1469 bis cc. e
seguenti? E’ legittimo che il raggiro, il Di Fulvio, lo abbia
scoperto al momento in cui la società finanziaria con la
missiva del 28.7.2003 gli esplicava quali erano i rapporti
commerciali tra la stessa e 11 rivenditore (fatto sottaciuto

5

proc. civ.) e omessa, insufficiente o contraddittoria

da questi) e gli comunicava che tale atto separato fatto
firmare dal De Paolis era atto estraneo al contratto di
finanziamento?».
2.2. Il ricorso è inammissibile.
Prima di ogni considerazione si rileva che il quesito di

concreta, come quelli a corredo del presente motivo, ma deve,
imprescindibilmente, attenere al

decisum

ed essere

specificamente riferito al motivo cui accede contrapponendosi
direttamente alla regola di diritto, che si ritiene
erroneamente applicata, e indicando sia pure sinteticamente il
principio di diritto che dovrebbe essere applicato nella
fattispecie. In sostanza il quesito di diritto deve
comprendere (tanto che la carenza di uno solo di tali elementi
comporta l’inammissibilità del ricorso: Cass. 30 settembre
2008, n. 24339) sia la riassuntiva esposizione degli elementi
di fatto sottoposti al giudice di merito; sia la sintetica
indicazione della regola di diritto applicata dal quel
giudice; sia ancora la diversa regola di diritto che, ad
avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di
specie.
Orbene, a corredo del motivo all’esame, parte ricorrente
propone a questa Corte una serie di interrogativi circa
l’inserimento di non meglio precisate

«clausole extra

contratto» e/o la possibilità di individuare l’apposizione di
una clausola vessatoria nella «condotta del De Paolis» ovvero
circa la legittimità del

«raggiro»

a proprio carico, che –

oltre a rivelarsi per buona parte incomprensibili a una

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diritto non può essere astratto e avulso dalla fattispecie

lettura autonoma dal motivo – muovono da una ricostruzione
fattuale e logica, del tutto avulsa da quella svolta dal
giudice di appello, incentrata sul rilievo dell’estraneità del
rapporto tra concessionario e società finanziaria rispetto a
quello tra concessionario e acquirente e – per quanto riguarda

considerazione della chiarezza della proposta di vendita e,
comunque, dell’esistenza di un valido titolo giustificativo,
in difetto di specifica azione intesa a rimuovere il preciso
impegno contrattuale.
Tale percorso motivazionale, nel quale si incentra la ratio
della decisione impugnata, vale a connotare come eccentriche
tutte le argomentazioni svolte dal ricorrente in ordine a
pratiche commerciali e/o all’inserimento clausole vessatorie
“extra-contratto” ovvero, ancora, all'”apparente” esistenza di
oneri aggiuntivi, rivelando la reale natura della censura di
violazione di legge, surrettiziamente finalizzata ad una
rilettura dei fatti di causa e alla revisione del relativo
apprezzamento da parte del giudice del merito; e ciò esula
dall’ambito del sindacato della Cassazione.
2.2.

Peraltro

sussiste

un’ulteriore

ragione

di

inammissibilità, giacchè parte ricorrente – prospettando la
violazione della normativa a tutela del consumatore e
adducendo l’esistenza di raggiri a proprio carico, profila
questioni nuove, che non possono essere introdotte in questa
sede, soprattutto ove si consideri che, nella decisione
all’esame, risulta evidenziato l’inesistenza di azioni intese
a rimuovere l’impegno contrattualmente assunto.

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il rapporto tra questi ultimi due, che qui rileva – sulla

Valga considerare che, secondo principio assolutamente
pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, i motivi di
ricorso per cassazione devono investire, a pena
d’inammissibilità, questioni che abbiano già formato oggetto
del

thema decidendum

nel giudizio di merito, essendo

difesa solo quando esse si fondano su elementi di fatto già
dedotti dinanzi al giudice di merito e per i quali non sia
perciò necessario procedere ad un nuovo accertamento (Cass. 16
dicembre 2010, n. 25510; 2000/5845; 2000/14848; 2004/22154;
2005/19350). Ne consegue che ove una determinata questione
giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non
risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il
ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di
legittimità, al fine di evitare una statuizione di
inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo
di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al
giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del
giudizio precedente lo abbia fatto, onde dare modo alla Corte
di cassazione di controllare

ex actis la veridicità di tale

asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.
(Cass. 12 luglio 2005, n. 14599).
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in
dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 140
del 2012, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte

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consentito dedurre nuovi tesi giuridiche e nuovi profili di

ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione,
liquidate in E 1.500,00 (di cui C 200,00 per esborsi) oltre
accessori come per legge.
Roma 9 dicembre 2013
IL PRESIDENTE

L’ESTENSORE
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
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