Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2826 del 06/02/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 2826 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: BLASUTTO DANIELA

SENTENZA

sul ricorso 14687-2012 proposto da:
AGATE IGNAZIO C.F. GTAGNZ47C01E974S, domiciliato in
ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato MARIO MARINO, giusta delega in atti;
– ricorrente 2017
3903

contro

AUTORITA’ PORTUALE DI TRAPANI;
– intimata

avverso la sentenza n. 432/2011 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 25/05/2011 R.G.N. 96/2009;

Data pubblicazione: 06/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA
BLASUTTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso

per il rigetto del ricorso.

RG 14687/2012

FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Trapani emetteva, su istanza di Agate Ignazio, decreto ingiuntivo con cui
intimava all’Autorità Portuale di Trapani il pagamento del complessivo importo di € 28.166,66 a
titolo di retribuzioni arretrate che il ricorrente assumeva maturate e non corrisposte per il
periodo 10.11.2006-10.11.2007 durante il quale aveva svolto funzioni di Segretario Generale
della predetta Autorità portuale. Quest’ultima proponeva opposizione per eccepire in
compensazione il credito che assumeva derivante dall’indebito pagamento dell’importo di €

precedentemente rivestito dall’Agate di PFSO (Post Facilities Security Officier), ma che non
poteva spettare per il periodo nel quale lo stesso aveva svolto le funzioni di Segretario
Generale percependo il trattamento economico onnicomprensivo proprio di tale livello
dirigenziale, con conseguente assorbimento di ogni altra voce retributiva; eccepiva altresì di
avere corrisposto le competenze dovute per il periodo dal 10 al 10.11.2007 per un totale lordo
di € 3.249,09.
2. Il Tribunale, accoglieva marginalmente l’opposizione, riconoscendo il minor credito pari ad €
674,20 relativamente al periodo dal 10 al 10.11.2007; rigettava nel resto l’opposizione, in
ragione del fatto che l’Autorità Portuale non aveva provato l’onnicomprensività della
retribuzione corrisposta all’Agate per l’incarico di Segretario Generale.
3. Proponeva appello l’Autorità portuale, che addebitava alla sentenza di primo grado l’erronea
applicazione del principio dispositivo per avere addossato all’opponente un onere probatorio
che invece gravava sulla parte opposta, in quanto vedente sul fondamento delle pretese
creditorie.
4. La Corte di appello di Palermo, esercitando i poteri istruttori d’ufficio, acquisiva agli atti il
contratto annuale di affidamento dell’incarico dirigenziale (già facente parte delle acquisizioni
istruttorie di primo grado dell’Agate, rimasto contumace nel giudizio di appello), nonché la
deliberazione dell’incarico di PFSO, rilevando che “se è vero che la dialettica processuale
disciplina l’onere probatorio in funzione del vantaggio che la parte, che ne ha interesse, ricava
dalla prova di un determinato fatto, deve ritenersi quantomeno opinabile (…) l’opzione
ermeneutica adottata dal giudice di primo grado, tendente a gravare l’Amministrazione
opponente della prova della non riconducibilità delle mansioni in precedenza ricoperte a quelle
dirigenziali… la circostanza, infatti, inerisce pur sempre al fatto costitutivo del diritto in contesa
in quanto postula l’esigenza di provare quanto meno la coesistenza del duplice rapporto
professionale quale fonte del doppio trattamento retributivo invocato”.
5. All’esito, la Corte di appello, ritenuto sussistente l’indebito opposto dall’Amministrazione in
compensazione del maggiore credito vantato dall’Agate, condannava l’Autorità Portuale di

18.408,00 corrisposto a titolo di indennità giornaliera di reperibilità, erogabile per l’incarico

RG 14687/2012

Trapani al pagamento della differenza accertata di C 6.509,57 (C28.166,66 – C18.408,00 €3.349,09), oltre accessori
6. Esaminati gli atti, i Giudici di appello ne hanno desunto che le funzioni di PFSO attribuite
all’Agate a partire dal 1.7.2004 e fino al 30.11.2006 riguardavano mansioni di responsabile
della sicurezza delle infrastrutture aeroportuali ed altre prestazioni amministrative di
promozione commerciale in ambito portuale, che erano state conferite “fino all’insediamento
dell’organo istituzionale di cui all’art. 10 della legge n. 84/94” e che pertanto, allorquando

qualifica istituzionale di carattere tecnico-operativo prevista all’art. 10 della citata legge, le
precedenti funzioni, di carattere provvisorio, cessarono automaticamente e le relative
competenze vennero a trasfondersi nel ruolo generale dell’organo amministrativo e che, nel
momento in cui cessò l’incarico riguardante le funzioni di PFSO, del pari decaddero anche gli
speciali appannaggi retributivi preordinati a tali funzioni, tra i quali l’indennità giornaliera di
reperibilità di C 55,00, restando ogni spettanza retributiva assorbita nel conglobato
trattamento economico attribuito con il contratto del 21/12/2006, con efficacia retrodatata
all’11.10.2006.
7. Per la cassazione di tale sentenza Agate Ignazio ha proposto ricorso affidato a due motivi.
L’Autorità Portuale di Trapani è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli
115, 114, 421 c.p.c., in relazione agli artt. 2697 c.c., 2719 c.c. e 215 c.p.c. e insufficiente
motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.),
addebita alla Corte di appello di avere violato il principio dispositivo per avere esercitato un
potere istruttorio al di là dei limiti in cui ciò le era consentito. Dalla lettura del ricorso in
opposizione poteva evincersi la grave lacuna in punto di allegazione dei fatti di causa; tale
lacuna non poteva essere colmata dal Giudice di appello acquisendo d’ufficio la prova
mancante: nulla era stato dedotto dall’Autorità opponente in ordine ai compiti e alle
responsabilità del PFSO (Post Facilities Security Officier) e, specificamente, in ordine alla
circostanza che l’indennità di reperibilità dovesse rimanere assorbita nella retribuzione
percepita dal ricorrente per l’incarico di Segretario Generale; l’opponente non aveva indicato in
calce al ricorso, come invece avrebbe dovuto, i documenti che intendeva produrre, con l’effetto
nessun documento era stato ritualmente prodotto in primo grado. La sentenza di appello aveva
sopperito, con l’esercizio del potere istruttorio, alla colpevole inerzia della parte interessata.
2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.
(art. 360 n. 3 c.p.c.) per avere la Corte distrettuale violato il principio processuale della

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l’Agate venne chiamato all’incarico di Segretario Generale dell’Autorità Portuale di Trapani,

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domanda e pronunciato extrapetita;

pur in difetto di un’ apposita domanda, la sentenza aveva

portato in compensazione, dalle somme comunque dovute all’Agate, quella lorda di C 3.329,09
anziché quella richiesta dall’Autorità Portuale di Trapani di C 3.249,09, determinando così un
credito del ricorrente pari ad C 6.509,57 anziché di C 6.589,57.
3. Il primo motivo di ricorso è infondato.
3.1. Come questa Corte ha già affermato, nel rito del lavoro, l’omessa indicazione dei
documenti prodotti nell’atto di costituzione in giudizio, e l’omesso deposito degli stessi

formati successivamente alla costituzione in giudizio o la loro produzione sia giustificata
dall’evoluzione della vicenda processuale, sicché, il giudice ne può ammettere la produzione, ai
sensi dell’art. 421 c.p.c. e, in appello, ai sensi dell’art.437 c.p.c., secondo una valutazione
discrezionale insindacabile in sede di legittimità, ove ritenga tali mezzi di prova comunque
ammissibili, perché rilevanti e indispensabili ai fini del decidere (Cass. n. 14820 del 2015;cfr.
pure Cass. n. 6188 del 2009 e Cass. 11607 del 2010). Nel rito del lavoro, il verificarsi di
preclusioni o decadenze in danno delle parti non osta all’ammissione d’ufficio delle prove,
trattandosi di potere diretto a vincere i dubbi residuati dalle risultanze istruttorie, ritualmente
acquisite agli atti del giudizio di primo grado (v. Cass. n. 18924 del 2012).
3.2. La Corte del merito si è attenuta a questi principi. Come risulta dalla sentenza impugnata,
parte opponente aveva allegato e dimostrato di avere corrisposto il trattamento
onnicomprensivo spettante all’Agate per le funzioni dirigenziali svolte nel periodo dedotto in
giudizio. In tale contesto, l’acquisizione agli atti del giudizio della deliberazione di incarico PESO
e del contratto annuale di affidamento dell’incarico di Segretario Generale ex art. 437 e 421
c.p.c., costituiva un approfondimento ritenuto indispensabile ai fini del decidere in relazione
agli elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo, alla stregua delle
allegazioni di entrambe le parti e non volto a giovare solo una di esse.
4. Il secondo motivo è inammissibile.
4.1. Si prospetta la non coincidenza tra la somma erogata dall’Autorità portuale a titolo di
residue spettanze e la somma invece detratta dal dovuto per la determinazione giudiziale delle
differenze liquidate in favore del ricorrente. L’attuale ricorrente prospetta un vizio di
extrapetizione (art. 112 c.p.c.), senza riprodurre gli atti del giudizio di merito che
fonderebbero tale assunto, in violazione degli oneri di cui all’art. 366 n. 3 e n. 6 c.p.c..
4.2. Se è vero che la Corte di cassazione, allorquando sia denunciato un error in procedendo, è
anche giudice del fatto e ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa, è altresì vero
che, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, è necessario che la parte ricorrente
indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame

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contestualmente a tale atto, determinano la decadenza dal diritto di produrli, salvo che si siano

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e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, in esatto adempimento
degli oneri di cui all’art. 366 c.p.c., tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare
la dedotta violazione processuale (cfr. Cass. n. 2771 del 2017, n. 1170 del 2004).
5. In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla va statuito quanto alle spese del giudizio di
legittimità, essendo l’Autorità Portuale di Trapani rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 10 ottobre 2017

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