Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2826 del 05/02/2021
Cassazione civile sez. lav., 05/02/2021, (ud. 23/09/2020, dep. 05/02/2021), n.2826
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano P. – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14628-2016 proposto da:
R.M. COOPERATIVA SOCIALE A R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
SICILIA N 253, presso lo studio dell’avvocato IVO MAZZONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato PIETRO D’EGIDIO;
– ricorrente –
contro
S.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1505/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 03/06/2016 R.G.N. 780/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/09/2020 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
Con sentenza resa pubblica il 3/6/2016 la Corte di Appello di Bari in riforma della pronuncia di prime cure, condannava la R.M. Cooperativa Sociale a r.l. al pagamento in favore di S.M. della somma di Euro 5.004,48 a titolo di spettanze retributive inerenti al rapporto di lavoro inter partes.
Per la cassazione di tale pronuncia R.M. Cooperativa Sociale a r.l. ha proposto ricorso affidato a tre motivi.
La parte intimata non ha svolto attività difensiva.
La società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. in cui dà atto di avere in separata sede definito in via conciliativa ogni controversia intercorrente con lo S..
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo (ai sensi degli art. 390 e 391 c.p.c.), che, nella specie, deve essere dichiarata con ordinanza anzichè nella forma alternativa del decreto presidenziale (art. 391 c.p.c., comma 1 cit.) – in dipendenza dell’adozione del provvedimento a seguito della adunanza camerale (argomenta da Cass. n. 6407/2004, Cass. n. 10841/2003 delle Sezioni Unite; Cass. n. 11211/2004, Cass. n. 1913/2008);
nello specifico la rinuncia non risulta accettata, non avendo svolto attività difensiva l’intimato, ma tale circostanza, non applicandosi l’art. 306 c.p.c., al giudizio di cassazione, non rileva ai fini dell’estinzione del processo;
la rinunzia al ricorso per cassazione non ha carattere cosiddetto accettizio che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali (vedi Cass. n. 28675 del 2005, Cass. n. 3971 del 2015, Cass. n. 10140 del 2020) ed inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (ex aliis, vedi Cass., sez. un., n. 1923 del 1990, Cass. n. 23840 del 2008); essa produce i propri effetti a prescindere dalla accettazione che rileva esclusivamente ai fini del regime delle spese;
nello specifico, nessuna statuizione va emessa sulle spese non avendo lo S. svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021