Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28258 del 18/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28258 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 16917 del ruolo generale
dell’anno 2007, proposto

da
Milano assicurazioni s.p.a.,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta
mandato a margine del ricorso, dagli avvocati Pasquale
Russo e Guglielmo Fransoni, elettivamente domiciliato
presso lo studio del secondo in Roma, al viale B. Buozzi,
n. 102

– ricorrentecontro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro
tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’avvocatura
dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via
dei Portoghesi, n. 12, domicilia;
RG n. 1691712007
Angelina-Ma a Pe

tensore

Data pubblicazione: 18/12/2013

l’aLnu 2 h I I

-controricorrente-

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Toscana, sezione 21°, depositata in data 28 luglio
2006, n. 16;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 22

uditi per la ricorrente l’avv. Guglielmo Fransoni e per l’Agenzia
delle entrate l’avvocato dello Stato Letizia Guida;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Tommaso Basile, che ha concluso per il rigetto del ricorso
Fatto

La società contribuente, in relazione al credito a titolo di
eccedenza di IVA detraibile emergente dalla dichiarazione
presentata per l’anno d’imposta

1992, rimborsato

dall’amministrazione in due tranches, rispettivamente risalenti al I
marzo 2000 ed al 12 ottobre 2001, propose, in data 16 gennaio

2002, istanza di rimborso degli interessi moratori maturati nel
periodo dal 18 febbraio 1994 al 31 dicembre 1996 ed impugnò il
provvedimento di diniego opposto all’istanza dall’amministrazione.
La Commissione tributaria provinciale rigettò il

ricorso,

osservando che la contribuente avrebbe dovuto tempestivamente
ottemperare alla richiesta di esibizione di documenti ad essa rivolta
dall’amministrazione e, che, in caso di

mancato rimhorso

nonostante la tempestiva esibizione documentale, avrebbe avuto a
propria disposizione lo strumento dell’impugnazione del diniego.
La Commissione tributaria regionale ha confermato la sentenza,
ribadendo gli argomenti sui quali questa si fondava.

RG n. I 6917/2007
A 112C Iina-Maria

ottobre 2013 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

Pagina 3 di li

La società propone ricorso per ottenere la cassazione della
sentenza, affidandolo a cinque motivi, che illustra altresì con
memoria depositata ex articolo 378 del codice di procedura civile.
L’Agenzia delle entrate replica con controricorso.
Diritto

quarto motivo di ricorso, proposti ex articolo 360, 10 comma,
numero 5, c.p.c., e calibrati, dietro lo schermo del vizio di
motivazione, sulla congruenza e opinabilità di affermazioni
giuridiche, non già sulla ricostruzione dei fatti controversi.
1.1.-Difatti i due motivi sono privi dell’indicazione del
quesito di fatto, necessario, ai sensi dell’articolo 366bis c.p.c., per le
cause ad esso soggette, come questa in esame (Cass. 18 no\ embre
2011, n. 24255; Cass. 16655/2011 e Cass. 2805/11).
2.- Col primo e col terzo motivo di ricorso, da esaminare
congiuntamente perché strettamente avvinti, la società lamenta. in
entrambi i casi ex articolo 360, l ° co., n. 3, c.p.c.:
-la violazione o falsa applicazione dell’articolo 38b/\. dei
decreto del Presidente della Repubblica numero 633/72 e dei
principi generali in tema di efficacia interna ed esterna delle
circolari della pubblica amministrazione, ritenendo che non si possa
ravvisare la fattispecie della sospensione del decorso degli interessi
moratori, qualora la società contribuente abbia omesso di produrre
la documentazione richiesta, in considerazione del consolidato
orientamento interpretativo, espresso in una pluralità di circolari e
risoluzioni ministeriali, in quanto tale vincolante per gli ulTíci
periferici, nel senso della non spettanza alle società immobiliari di
gestione del diritto di detrazione dell’IVA pagata sugli acquisti
compiuti a monte —primo motivo;
RG n. 16917/2007
.Angelina-M

stensore

1.- Va anzitutto affermata l’inammissibilità del secondo e del

Pagina -t dì 11

-la violazione e falsa applicazione dell’articolo IO della leu2e
n. 212/2000 e dei principi generali in materia di affidamento.
imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, là
dove la sentenza ha qualificato la mancata produzione della
documentazione richiesta ex art. 38-bis come errore inescusabile o.

sospensione del decorso degli interessi nonostante il diverso
orientamento interpretativo fornito dagli organi centrali
dell ‘amministrazione —terzo motivo.
In definitiva, secondo la contribuente, l’inottemperanza alla
richiesta di documenti ricevuta nel 1994 era dovuta alla conoscenza.
da parte della società dante causa dell’odierna ricorrente.
dell’orientamento seguito dall’amministrazione finanziaria e reso
noto con circolari e risoluzioni ministeriali, delle quali specifica gli
estremi, che escludeva il riconoscimento del credito d’imposta per
gli acquisti compiuti dalle società immobiliari da destinare a puro
godimento; orientamento superato soltanto con la circolare I 28/k
dell’8 maggio 1997. Per conseguenza, conclude la società, la
mancata produzione dei documenti richiesti non si può qualificare
come negligente o colposa, alla luce dei principi del legittimo
affidamento e della buona fede stabiliti dall’articolo 10 dello statuto
del contribuente.

2. /.-La complessiva censura è infondata e va in conseguenza
respinta.
Gli interessi moratori in esame (sulla natura moratoria, vedi.
espressamente, Cass. 15 giugno 2011, n. 13080; d’altronde, che si
tratti di interessi moratori emerge dal dato che la loro spettanza e
ancorata al presupposto del ritardo, in linea, del resto, con l’art. 5 I.
26 gennaio 1961, n. 29) postulano, insieme, oltre che la certezza.
RG n. 16917/2007
Angelina-Mari

comunque, come omissione colposa idonea a determinare la

l’esatta determinazione del debito principale al quale accedono e la
mora, che implica la colpevolezza.
La colpevolezza rilevante, tuttavia, è quella di chi incorre in
mora, ossia, nel caso in questione, dell’amministrazione.

2.2.-Ciò posto, nel caso in questione non è confi g urabile la mora

della mancata consegna da parte della società, nel periodo oggetto
della lite, dei documenti ad essa richiesti (essendo pacifico fra le
parti che i documenti sono stati consegnati soltanto in data 4
novembre 1997).
3.- Al riguardo, l’articolo 38bis del decreto del Presidente della
Repubblica numero 633/72 disponeva, nel testo ratione teinporis
applicabile, che <<...sulle somme rimborsate si applicano gli interessi..., con decorrenza dal novantesimo giorno successivo u quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente fra la data di notifica della richiesi(' (li documenti e la data della loro consegna. quando superi i quindici giorni>>, così delineando una disciplina speciale, giustificata dalla
particolare natura del credito e dalla qualità dei soggetti (in questi
termini, sia pure con riguardo all’articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica numero 602 del 1973, Cass.,

SC7.1111

31 luglio 2007, n. 16871), ma pur sempre coerente con quella
generale.
3.1.- 11 credito per interessi moratori sui rimborsi delle eccedenze
d’imposta decorre dal giorno di scadenza del termine di pagamento
dei rimborsi (ex articolo 1, 16° comma, del decreto legge numero
417 del 1991, convertito dalla legge numero 66 del 1992: Cass. 25
marzo 2009, n. 7180), ossia dal novantesimo giorno successivo a
quello in cui è stata presentata la dichiarazione; giorno di scadenza
RG n. 16917/2007
Angelina-Maria P Tino e

dell’ufficio; e la mora dell’ufficio non è configurabile, al cospetto

1).dgiiia 6 J i 1 I

che, dunque, segna, in linea generale, il dies a quo di esiltibilita del
credito da interessi.
3.2.-11 riferimento alle

<> contenuto

nell’articolo 38b1.s., peraltro, evoca con ogni evidenza la iteek_.alia
sussistenza, oltre che della certezza, dell’esatta determinazione

accessorio, in quanto è l’entità del rimborso a conformare quella
degli interessi che ad esso accedono (in termini, in motivazione.
Cass. 3 gennaio 2005, n. 66).

3.2.-In questo contesto, la non computabilità del periodo
intercorrente fra la data di notifica della richiesta di documenti e la
data della loro consegna, quando superi quindici giorni, è coerente.
si diceva, con la disciplina generale, essendo funzionali tali
documenti, nell’impianto della norma, che circonda l’esecuzione
dei rimborsi di particolari cautele e di puntigliose verifiche, appunto
a propiziare l’attività di liquidazione, dopo aver acquisito la
certezza dell’esistenza del credito; e l’attività di liquidazione è al
riguardo essenziale, in quanto, difettando il necessario presupposto
della liquidità, non si determina mora del debitore, non soltanto in
base alla regola particolare che ricorre nella fattispecie in esame,
che correla gli interessi alle somme rimborsate, ma anche in base
alla regola generale stabilita dall’articolo 1219, 2° co., n. 3, del
codice civile (sulla quale vedi, in dettaglio, Cass. 13 maggio 2004,
n. 9092).
4.- Per altro verso, va rimarcato che, in base alla stessa
prospettazione della parte, illustrata in sede di discussione orale, i
documenti ad essa richiesti rivestivano rilevanza determinante per
l’erogazione del rimborso.

RG n. 16917/2007
Angelina-Maria P

dell’ammontare del credito principale, dal quale scaturisce quello

Pagina 7 di I

4.1.- Giova, allora, sottolineare che la Corte ha già avuto
occasione di rimarcare che la sospensione degli interessi nel
periodo in questione risponde all’esigenza di non far gravare
sull’amministrazione le conseguenze di un ritardo ascrivibile,
presuntivamente, alla mancata collaborazione del creditore (Cass. 6

4.2.- A tanto va aggiunto, sul piano generale, che va esclusa la
mora quando è lo stesso creditore a non cooperare per l’esecuzione
del rapporto obbligatorio, omettendo quanto necessario per rendere
possibile l’attività dovuta (vedi, in termini, già Cass. 19 gennaio
1956, n. 159 e, ancora prima, Cass. 16 dicembre 1950).

4.3.- Di qui l’inconferenza della critica, che fa leva sulla seconda
richiesta di esibizione dei documenti rivolta alla società
dall’amministrazione: e ciò in quanto di tale seconda richiesta non
vi sarebbe stato bisogno alcuno, se la parte avesse ottemperato alla
prima richiesta.
Là dove è del tutto neutra la circostanza, la quale, invece, assume
particolare rilievo nella prospettazione della ricorrente,

che la

seconda richiesta di produzione documentale afferisse alla specifica
istanza di rimborso presentata dalla dante causa dell’odierna
ricorrente il 28 giugno 1996, fondata sulle previsioni dell’art. l bis
del decreto legge n. 526/95: la circostanza che il rimborso sia
avvenuto a seguito di tale specifica istanza non elide il fatto
obiettivo che, nel periodo in contestazione, l’amministrazione non
fosse stata posta in condizioni di liquidare il debito e. in
conseguenza, che non fosse colpevole del ritardo nell’erogazionc
del rimborso.
5.-La chiara ed inequivoca descrizione della fattispecie di legge
esclude altresì ogni rilevanza di eventuali diverse previsioni
RG n. 16917/2007
Arbielina-Maria Peri

luglio 2011, n. 14930).

Pagiim 8 di I l

contenute in circolari amministrative, atti di natura secondaria, ad
efficacia meramente interna: la Corte, sul punto, ha reiteratamente
escluso la natura di fonte di diritti ed obblighi di tali atti (vedi, fra
varie, Cass. 9 marzo 2012, n. 3757; Cass. 2 marzo 2012, n. 3267).
5.1.-La rilevanza meramente interna di questi atti esclude ogni

l’amministrazione e un certo contribuente, sino a quando non si
traducano in una specifica e determinata dichiarazione di non volere
adempiere, che nel caso in esame è mancata.
5.2.- Va sul punto ribadito che, nel caso in esame, non emerge
dagli atti che il rimborso sia tardivamente avvenuto a seguito e per
effetto delle circolari che lo escludevano (non v’è alcun dinieuo di
rimborso per questa ragione), sibbene per il ritardo della
contribuente nella consegna dei documenti dei quali
l’amministrazione aveva bisogno per procedere alla sua erogazione.
6.- Risalta, allora, l’inconferenza della sentenza della Corte di
giustizia richiamata dalla società e da essa illustrata nel corso della
discussione orale.
6.1.- La sentenza concerne l’esercizio dell’azione di rimborso
proposta da un soggetto, che risultava aver agito <<...conic operatore economico prudente ed accorto...>>, in quanto aveva
<<...correttamente assoggettato all'IVA le operazioni (li riscossione dei contributi consortili... effettuate e...correltaincruc versato detta imposta all'amministrazione finanziaria in os.s'cquio alla prassi seguita da tale amministrazione all'epoca della fatturazione di dette operazioni>> (Corte giust. 15 dicembre 2011
C-427/10, Banca Antoniana Popolare Veneta, punti 37-38).
Ed è in base a questa premessa che la Corte ha valorizzato la
circolare del 26 febbraio 1999, con la quale <<...è divenuto chiaro RG n. 16917/2007 Anuelina-Maria loro diretto riverbero su rapporti, specifici e determinati, tra Pagina 9 di 11 • che i contributi consortili avevano natura d'imposta e che i compensi dovuti dai consorzi dovevano essere considerati esenti da iva...>> (punto 40), di guisa che, ha concluso, <
(punto 41).

6.2.- Nel caso in questione, invece, la ricorrente ha ottenuto il
rimborso, là dove, quanto agli interessi, non ha risposto alla
richiesta di documentazione ad essa rivolta dall’amministrazione ed
in tal modo non ha mostrato una condotta diligente ed accorta.
soprattutto ove si consideri che, come ha sottolineato questa Corte.
la modifica all’articolo 38bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, apportata dall’articolo 4 dei
decreto legge 27 aprile 1990 n. 90, convertito dalla legge 26 giugno
1990 n. 165, che ha appunto previsto la sospensione del decorso
degli interessi fra la data di notifica della richiesta di documenti da
parte dell’ufficio e la data della loro consegna da parte del
contribuente, è regola generalmente applicabile, finanche alle
richieste di rimborso avanzate precedentemente all’entrata in vigore
del decreto legge n. 90, purché la richiesta di chiarimenti
dell’ufficio sia successiva alla modifica (Cass. 22 luglio 2011, n.
16092).

6.3.- Per altro verso, la circostanza, su cui insiste la contribuente.
che all’epoca della prima richiesta di documentazione fosse fermo
l’orientamento generale dell’amministrazione di non riconoscere il
rimborso è del tutto irrilevante ai fini della configurabilità della
mora dell’amministrazione: e ciò in quanto, da un lato, si ribadisce,
RG n. 16917/2007
Angelina-Maria

Pesi

eventualmente, adeguamenti nell’applicazione delle sue nuove

Pagina 10 di 11

la mancanza dei documenti di per sé non avrebbe consentito di
procedere alla liquidazione ed all’erogazione delle somme richieste
in rimborso, attività, queste, indispensabili per il computo degli
interessi dei quali oggi si discute; dall’altro, al cospetto del diniego
al rimborso opposto dall’amministrazione, pure a seguito della

avrebbe potuto far valere le proprie ragioni, anche ai fini degli
interessi, valorizzando la dichiarazione di non volere adempiere,
impugnandolo.

6.4.- L’esistenza di atti interni dell’amministrazione clic
escludevano il rimborso, difatti, non escludeva il diritto di ottenere
la corresponsione degli interessi di mora <> (Corte di giustizia in C-431/12, SC Rafinaria Steaua
Romana, punto 26).
7.-Le considerazioni che precedono determinano l’assorbimento
del sesto motivo di ricorso, calibrato sulla spettanza degli interessi
anatocistici i quali, postulando l’esistenza di interessi scaduti, a
maggior ragione implicano la liquidità del debito principale al quale
gli interessi scaduti accedono.
8.-11 ricorso va in conseguenza respinto, con l’affermazione del
seguente principio di diritto:
“In caso di ritardo nell’erogazione del rimborso dell’eccedenza
detraibile dell’iva, gli interessi moratori non decorrono. per
mancanza di mora del debitore, nel periodo in cui la contribilenic
non abbia ottemperato alla richiesta di esibizione della
documentazione ad essa richiesta dall’amministrazione a norma

RG

n. 16917/2007
Angelina-Mar

tempestiva consegna dei documenti richiesti, la contribuente

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MATERIA TRIBUTARIA

Pacina 11 di 11

dell’articolo 38bis del d.p.r. 622/72, a nulla rilevando i motivi (li
tale inottemperanza”.
8. /.-Le spese seguono la soccombenza.
per questi motivi
La Corte:

-respinge il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il quinto:
-condanna la società alla rifusione delle spese, liquidate in curo
20.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta
civile, il 22 ottobre 2013.

-dichiara inammissibili il secondo ed ì1 quarto motivo di ricorso;

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