Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28258 del 15/10/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/10/2021, (ud. 24/05/2021, dep. 15/10/2021), n.28258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20764-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI,

11, presso lo studio dell’avvocato DAVIDE DE GIROLAMO, rappresentata

e difesa dagli avvocati ALESSANDRO TARDIOLA e CARLO POLITO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 171/2017 della COMM.TRIB.REG.PIEMONTE,

depositata il 03/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/05/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE;

Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Piemonte n. 171/17 depositata il 3.2.2017, non

notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24 maggio 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele.

 

Fatto

RILEVATO

che:

P.D. proponeva ricorso avverso avviso di accertamento, per l’anno 2008, recante rideterminazione del reddito, sulla considerazione degli incrementi patrimonialt’ rilevati, nella misura di un quinto, e del costo presunto di mantenimento della residenza della contribuente. In particolare, gli incrementi patrimoniali risultavano costituiti dall’acquisto, per la somma di Euro 50mila, del diritto di usufrutto di un immobile e dalla costituzione di una società (srl Altavilla Immobiliare) mediante il versamento del capitale sociale di Euro 9.900,00. La quota di reddito per il mantenimento del complesso immobiliare, costituente residenza della contribuente e della famiglia, era stata determinata in base ai parametri di cui al D.M. 10 settembre 1992; infine era stato considerato come reddito l’ammontare delle rate di un mutuo acceso anni prima.

La P. deduceva la nullità dell’atto impositivo non essendo stato ad essa notificato nessun verbale di constatazione; contestava la metodologia seguita dall’Ufficio, sul rilievo che la determinazione dei redditi per via sintetica può avere luogo considerando le spese sostenute nello stesso periodo d’imposta della verifica, ma non quelle sostenute in periodo successivo, da ciò derivando la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38; precisava, in particolare, che le spese di mantenimento dell’abitazione familiare erano state sopportate dal coniuge come stabilito dal tribunale di Torino nel giudizio di separazione personale e contestava, infine, di avere provveduto al pagamento delle rate di mutuo, aggiungendo che, quanto all’anno in considerazione, una delle due rate semestrali era stata pagata dal menzionato coniuge e l’altra non era stata pagata affatto.

– Nel contraddittorio tra le parti, la Commissione Tributaria Provinciale di Torino – ritenuta la illegittimità del ricorso alla procedura di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e dichiarato l’assorbimento delle restanti censure – accoglieva il ricorso e annullava l’atto impositivo.

Avverso detta sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva appello che – nel contraddittorio con la contribuente – era rigettato dalla CTR, la quale disattendeva le censure mosse dall’Ufficio. Chiariva che non sussisteva nessun difetto di motivazione; che la CTP aveva correttamente valutato le prove dedotte dalla contribuente sia in ordine al mancato sostenimento delle spese di gestione della casa di abitazione che in merito al mancato assolvimento delle spese per il mutuo; che la parte, mediante il deposito dell’ordinanza resa in sede di separazione personale, aveva provato che le spese inerenti l’abitazione erano a carico del marito; che, in definitiva, esatto era il rilievo della difesa della contribuente trascritto dalla CTR (“Ciò prova che i costi relativi all’immobile sono stati sostenuti dal marito che vi era tenuto, anche in epoca successiva alla separazione e che questi ha dimorato effettivamente nella casa insieme alla signora e alle figlie sino alla data dell’ordinanza del tribunale. Considerato, quindi, che l’ordinanza ha assegnato alla contribuente Euro 7mila mensili per il mantenimento delle figlie ed 8mila per il proprio, è del tutto evidente che nel 2008 la stessa ha beneficiato di Euro 84mila non soggetti a tassazione e quindi affatto indicati nella dichiarazione dei redditi contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio. Il che dimostra come la capacità di spesa della contribuente fosse superiore a quella desumibile unicamente dal reddito dichiarato. Proprio il fatto che la medesima abbia dichiarato, come riconosciuto dallo stesso ufficio, la quota di mantenimento soggetta a tassazione è la migliore prova di come il marito abbia effettivamente ottemperato al dettato del tribunale di Torino ed è ancor più certo che gli oneri relativi al mutuo non sono stati sostenuti dalla contribuente e, quindi, non possono essere computati ai fini della determinazione sintetica del reddito”).

– Per la cassazione della sentenza sopra menzionata, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, al quale resiste con controricorso la contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Il ricorso consta di due motivi che recano: 1) “Violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, D.M. 10 settembre 1992, artt. 2 e 3, artt. 2697,2727 e 2729 c.c. anche in combinato disposto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”; 2) “Violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38,artt. 2697,2727,2728 e 2729 c.c., anche in combinato disposto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la CTR ritenuto che la contribuente abbia dato la prova che le spese di gestione e manutenzione dell’abitazione familiare siano state sostenute dal marito; siffatta prova non potrebbe infatti rinvenirsi nell’ordinanza del tribunale di Torino, che ha disposto il versamento, da parte del coniuge, di Euro 15mila mensili (per il mantenimento della P. e delle figlie) insieme ad altri oneri, tra i quali quelli concernenti l’immobile costituente l’abitazione della famiglia. Ma – è la conclusione sul punto dell’Ufficio – detta ordinanza non prova che gli importi ivi previsti siano stati effettivamente corrisposti dall’obbligato; la CTR avrebbe dedotto, in via inferenziale – dalla pronuncia del provvedimento del tribunale di Torino – la prova dell’assolvimento dell’onere relativo alla abitazione da parte del marito della contribuente: si tratta di ragionamento deduttivo, tipico della prova per presunzioni, che non può essere utilmente invocato in relazione al redditometro, potendosi la parte opporre alla ricostruzione parametrica del proprio reddito solo allegando prove certe.

– Il motivo non è fondato. Invero, l’ordinanza è il risultato di riscontri presenti negli atti del giudizio di separazione coniugale personale: gli obblighi di corrispondere a moglie e figlie una certa somma (in totale 15mila Euro mensili) e di far fronte alle spese inerenti alla abitazione familiare traggono giustificazione fattuale e giuridica da quei riscontri che testimoniano che la contribuente era esonerata, per carenza della necessaria disponibilità, a provvedere a sé stessa, alle figlie e alla gestione ordinaria della casa. Da qui discende necessariamente che va escluso che possano rientrare, nella determinazione parametrica del reddito, spese che un provvedimento giurisdizionale ha motivatamente escluso che potessero essere sostenute dalla contribuente.

– Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la medesima violazione di cui al primo motivo, censurando la sentenza laddove la CTR afferma che la contribuente avrebbe beneficiato dell’assegno di mantenimento riconosciuto alle figlie (Euro 84mila annui).

– Il motivo non è fondato, in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza che è basata sulla ordinanza del tribunale di Torino con specifico riferimento ai costi per gestione e la manutenzione dell’immobile posti a carico del marito della contribuente, costituendo una mera “aggiunta” la parte in cui si fa menzione degli assegni disposti a favore di moglie e figlie.

– Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 3mila, Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese forfettarie, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

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