Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28257 del 18/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28257 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso

iscritto al numero 16916 del ruolo generale

dell’anno 2007, proposto
da
Milano assicurazioni s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta
mandato a margine del ricorso, dagli avvocati Pasquale
Russo e Guglielmo Fransoni, elettivamente domiciliato
presso lo studio del secondo in Roma, al viale B. Buozzi,

n. 102
– ricorrentecontro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro
tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’avvocatura
dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via

dei Portoghesi, n. 12, domicilia;
RG i. 16916/2007

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Data pubblicazione: 18/12/2013

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2 J • 12

-contro ricorren te—

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Toscana, sezione 21°, depositata in data 28 LILL,I
2006,n. 17;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 22

uditi per la ricorrente l’avv. Guglielmo Fransoni e per l’Agentia
delle entrate l’avvocato dello Stato Letizia Guida;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Tommaso Basile, che ha concluso per il rigetto del ricorso
Fatto

La società contribuente, in relazione al credito a titolo di
eccedenza di IVA detraibile emergente dalla dichiarazione
presentata per l’anno d’imposta 1992,

rimborato

dall’amministrazione in due tranches , rispettivamente risalenti alls
marzo 2000 ed al 12 ottobre 2001, propose, in data 16 gennaio

2002, istanza di rimborso degli interessi moratori maturati nel
periodo dal 18 febbraio 1994 al 31 dicembre 1996 ed impugnò il
relativo silenzio-rifiuto.
La Commissione tributaria provinciale accolse in

parte il

ricorso, riconoscendo che gli interessi dovessero essere computati
sino alla data di comunicazione all’interessato del provvedimento di
liquidazione, ma la Commissione tributaria regionale, nel ribadire
che il diritto di rimborso degli interessi richiede la cooperazione del
contribuente con l’ufficio, al quale dev’essere fornita la
documentazione richiesta, ha accolto l’appello incidentale proposto
sul punto dall’ufficio, affermando che gli interessi decorressero
dalla data del rimborso e non già dalla comunicazione.

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An2elina-N’ aria P

ottobre 2013 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

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La società propone ricorso per ottenere la cassazione della
sentenza, affidandolo a sei motivi, che illustra altresì con memoria
depositata ex articolo 378 del codice di procedura civile.
L’Agenzia delle entrate replica con controricorso.
Diritto
quarto motivo di ricorso, proposti ex articolo 360, 10 comma,
numero 5, c.p.c., e tutti calibrati, dietro lo schermo del vizio di
motivazione, sulla congruenza e opinabilità di affermazioni
giuridiche, non già sulla ricostruzione dei fatti controversi.
1.1.-Difatti i due motivi sono privi dell’indicazione del
quesito di fatto, necessario, ai sensi dell’articolo 366bis c.p.c., per le
cause ad esso soggette, come questa in esame (Cass. 18 novembre
2011, n. 24255; Cass. 16655/2011 e Cass. 2805/11).
1.2.- Il quinto motivo di ricorso, che soffre di analogo vizio
di inammissibilità, essendo anch’esso sprovvisto dell’indicazione
del quesito di fatto, è altresì carente di specificità.
La narrativa del motivo si riferisce, difatti, al rifiuto di
<<...corresponsione degli interessi maturati su/l'imposto rimborsata dal 3 dicembre 1997 al 15 aprile 1998...>›, là dove la
sentenza impugnata non solo non dà conto della proposizione di tale
questione, ma circoscrive il tema controverso al periodo che \
dalla richiesta dell’ufficio di produrre i documenti con nota del l 8
febbraio 1994 fino alla presentazione della documentazione.
risalente al 4 novembre 1997 (si veda sul punto la narrativa della
sentenza). Ebbene, al cospetto di questi elementi, la società non ha
trascritto, come proprio onere, i punti del ricorso introdunk o e
dell’appello in cui avrebbe introdotto nella lite l’ulteriore questione
degli interessi dal 3 dicembre 1997 al 15 aprile 1998 e. prinlit
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Angelina-M

l ellStge

/.- Va anzitutto affermata l’inammissibilità del secondo e del

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ancora, dell’istanza dal silenzio-rifiuto concernente la quale è
scaturito il giudizio. Per il resto, il motivo si risolve in contestazioni
in diritto, in relazione alle quali non è predicabile vizio di
motivazione.
2.- Col primo e col terzo motivo di ricorso, da esaminare

entrambi i casi ex articolo 360, 10 co., n. 3, c.p.c.:
-la violazione o falsa applicazione dell’articolo 38bi.s• del
decreto del Presidente della Repubblica numero 633/72 e dei
principi generali in tema di efficacia interna ed esterna delle
circolari della pubblica amministrazione, ritenendo che non si possa
ravvisare la fattispecie della sospensione del decorso degli interessi
moratori, qualora la società contribuente abbia omesso di produrre
la documentazione richiesta, in considerazione del consolidato
orientamento interpretativo, espresso in una pluralità di circolari e
risoluzioni ministeriali, in quanto tale vincolante per gli uffici
periferici, nel senso della non spettanza alle società immobiliari di
gestione del diritto di detrazione dell’1VA pagata sugli acquisti
compiuti a monte —primo motivo;
-la violazione e falsa applicazione dell’articolo 10 della legge
n. 212/2000 e dei principi generali in materia di affidamento.
imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, la
dove la sentenza ha qualificato la mancata produzione della
documentazione richiesta ex art. 38-bis come errore inescusabile o,
comunque, come omissione colposa idonea a determinare la
sospensione del decorso degli interessi nonostante il diverso
orientamento interpretativo fornito dagli organi centrali
dell’amministrazione —terzo motivo.

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ore

congiuntamente perché strettamente avvinti, la società lamenta, in

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In definitiva, secondo la contribuente, l’inottemperan7a al
richiesta di documenti ricevuta nel 1994 era dovuta alla conoscerma.
da parte della società dante causa dell’odierna ricorrente.
dell’orientamento seguito dall’amministrazione finanziaria e reso
noto con circolari e risoluzioni ministeriali, delle quali specifica gli

gli acquisti compiuti dalle società immobiliari da destinare a puro
godimento; orientamento superato soltanto con la circolare 1281
dell’8 maggio 1997. Per conseguenza, conclude la società, la
mancata produzione dei documenti richiesti non si può qualificare
come negligente o colposa, alla luce dei principi del legittimo
affidamento e della buona fede stabiliti dall’articolo 10 dello statuto
del contribuente.
2.1.-La complessiva censura è infondata e va in conscLuenza
respinta.
Gli interessi moratori in esame (sulla natura moratoria, vedi,
espressamente, Cass. 15 giugno 2011, n. 13080; d’altronde, che si
tratti di interessi moratori emerge dal dato che la loro spettanya

ancorata al presupposto del ritardo, in linea, del resto, con l’art. 5 I.
26 gennaio 1961, n. 29) postulano, insieme, oltre che la certezza,

l’esatta determinazione del debito principale al quale accedono e la
mora, che implica la colpevolezza.
La colpevolezza rilevante, tuttavia, è quella di chi incorre in
mora, ossia, nel caso in questione, dell’amministrazione.
2.2.-Ciò posto, nel caso in questione non è configurabile la morii
dell’ufficio; e la mora dell’ufficio non è configurabile, al cospetto
della mancata consegna da parte della società, nel periodo oggetto
della lite, dei documenti ad essa richiesti (essendo pacifico fra le

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Angelina-

ra Pe no e tensore

estremi, che escludeva il riconoscimento del credito d’imposta per

l’agina

(1

di 12

parti che i documenti sono stati consegnati soltanto in data 4
novembre 1997).
3.- Al riguardo, l’articolo 38bis del decreto del Presidente della
Repubblica numero 633/72 disponeva, nel testo ratione temporl ,
applicabile, che <<...sulle somme rimborsate si applicano gli quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente fra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi i quindici giorni>>, così delineando una disciplina speciale, giustificata dalla
particolare natura del credito e dalla qualità dei soggetti (in questi
termini, sia pure con riguardo all’articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica numero 602 del 1973, Cass., sez.tin
31 luglio 2007, n. 16871), ma pur sempre coerente con quella
generale.
3.1.- Il credito per interessi moratori sui rimborsi delle eccedente

d’imposta decorre dal giorno di scadenza del termine di pagamento
dei rimborsi (ex articolo 1, 16° comma, del decreto legge numero
417 del 1991, convertito dalla legge numero 66 del 1992: Cass. 25
marzo 2009, n. 7180), ossia dal novantesimo giorno successi \ o a
quello in cui è stata presentata la dichiarazione; giorno di scadenia
che, dunque, segna, in linea generale, il dies a quo di esigibilità del
credito da interessi.
3.2.-11 riferimento alle

<> contenlit O

nell’articolo 38bis, peraltro, evoca con ogni evidenza la necessaria
sussistenza, oltre che della certezza, dell’esatta determinazione
dell’ammontare del credito principale, dal quale scaturisce quello
accessorio, in quanto è l’entità del rimborso a conformare quella

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Angelina Maria

stensore

interessi…, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo ci

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degli interessi che ad esso accedono (in termini, in motivazione,
Cass. 3 gennaio 2005, n. 66).
3.2.-In questo contesto, la non computabilità del periodo
intercorrente fra la data di notifica della richiesta di documenti e la
data della loro consegna, quando superi quindici giorni, è coerente,
funzionali tali

documenti, nell’impianto della norma, che circonda l’esecuzione
dei rimborsi di particolari cautele e di puntigliose verifiche, appunto
a propiziare l’attività di liquidazione, dopo aver acquisito la

certezza dell’esistenza del credito; e l’attività di liquidazione e al
riguardo essenziale, in quanto, difettando il necessario presupposto
della liquidità, non si determina mora del debitore, non soltanto in
base alla regola particolare che ricorre nella fattispecie in esame,

che correla gli interessi alle somme rimborsate, ma anche in base
alla regola generale stabilita dall’articolo 1219, 2° co., n. 3, del
codice civile (sulla quale vedi, in dettaglio, Cass. 13 maggio 2004.
n. 9092).
4.- Per altro verso, va rimarcato che, in base alla stessa

prospettazione della parte, illustrata in sede di discussione orale, i
documenti ad essa richiesti rivestivano rilevanza determinante nei Perogazione del rimborso.
4.1.- Giova, allora, sottolineare che la Corte ha già avuto

occasione di rimarcare che la sospensione degli interessi nel
periodo in questione risponde all’esigenza di non far gravare
sull’amministrazione le conseguenze di un ritardo ascrivibile,
presuntivamente, alla mancata collaborazione del creditore (Cass. 6
luglio 2011, n. 14930).
4.2.- A tanto va aggiunto, sul piano generale, che va esclusa la

mora quando è lo stesso creditore a non cooperare per l’esecuzione
RG n. 169 6/2007
Angelina-

si diceva, con la disciplina generale, essendo

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del rapporto obbligatorio, omettendo quanto necessario per rendere
possibile l’attività dovuta (vedi, in termini, già Cass. 19 gennaio
1956, n. 159 e, ancora prima, Cass. 16 dicembre 1950).
4.3.- Di qui l’inconferenza della critica, che fa leva sulla seconda
richiesta di esibizione dei documenti rivolta alla

societa

vi sarebbe stato bisogno alcuno, se la parte avesse ottemperato alla
prima richiesta.
Là dove è del tutto neutra la circostanza, la quale, invece,
particolare rilievo nella prospettazione della ricorrente,

atiS1111le

che la

seconda richiesta di produzione documentale afferisse alla specifica
istanza di rimborso presentata dalla dante causa dell’odierna

ricorrente il 28 giugno 1996, fondata sulle previsioni dell’art. 1 bis
del decreto legge n. 526/95: la circostanza che il rimborso sia
avvenuto a seguito di tale specifica istanza non elide il ratto
obiettivo che, nel periodo in contestazione, l’amministrazione non
fosse stata posta in condizioni di liquidare il debito e. in
conseguenza, che non fosse colpevole del ritardo nell’erogazione
del rimborso.

5.-La chiara ed inequivoca descrizione della fattispecie di leuge
esclude altresì ogni rilevanza di eventuali diverse previsioni
contenute in circolari amministrative, atti di natura secondaria, ad
efficacia meramente interna: la Corte, sul punto, ha reiteratamente
escluso la natura di fonte di diritti ed obblighi di tali atti (vedi, ira
varie, Cass. 9 marzo 2012, n. 3757; Cass. 2 marzo 2012, n. 3267).
5. /.-La rilevanza meramente interna di questi atti esclude ogni
loro diretto riverbero su rapporti, specifici e determinati,

tra

l’amministrazione e un certo contribuente, sino a quando non si

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Angel

dall’amministrazione: e ciò in quanto di tale seconda richiesta non

Iiiìiij 9

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traducano in una specifica e determinata dichiarazione di non volere
adempiere, che nel caso in esame è mancata.
5.2.- Va sul punto ribadito che, nel caso in esame, non emerge

dagli atti che il rimborso sia tardivamente avvenuto a seguito e per
effetto delle circolari che lo escludevano (non v’è alcun diniew di

contribuente nella consegna dei documenti dei quali
l’amministrazione aveva bisogno per procedere alla sua erogazione.
6.- Risalta, allora, l’inconferenza della sentenza della Corte cli
giustizia richiamata dalla società e da essa illustrata nel corso della
discussione orale.

6.1.- La sentenza concerne l’esercizio dell’azione di rimborso
proposta da un soggetto, che risultava aver agito «…come 1111
operatore economico prudente ed accorto…>>, in quanto 1\e\I
<<...correttamente assoggettato all 'IVA le operazioin riscossione dei contributi consortili... effettuate e... correttamente versato detta imposta all'amministrazione finanziaria in ossequio alla prassi seguita da tale amministrazione all'epoca della fatturazione di dette operazioni>> (Corte giust. 15 dicernbi -e 201 I.
C-427/10, Banca Antoniana Popolare Veneta, punti 37-38).
Ed è in base a questa premessa che la Corte ha valorizzato la
circolare del 26 febbraio 1999, con la quale <<...è divenuto elliefro che i contributi consortili avevano natura d'imposta e che compensi dovuti dai consorzi dovevano essere considerati esenti do iva...>> (punto 40), di guisa che, ha concluso, <> (Corte di giustizia in C-431/12, SC Rafinaria Steatia
Romana, punto 26).
7.-Le considerazioni che precedono determinano l’assorbimento
del sesto motivo di ricorso, calibrato sulla spettanza degli interessi
anatocistici i quali, postulando l’esistenza di interessi scaduti, a
maggior ragione implicano la liquidità del debito principale al quale
gli interessi scaduti accedono.
8.-Il ricorso va in conseguenza respinto, con l’affermazione del
seguente principio di diritto:
“In caso di ritardo nell’erogazione del rimborso dell’ecccdenzu
detraibile dell’iva, gli interessi moratori non decorrono, per
mancanza di mora del debitore, nel periodo in cui la contribucnic
non abbia ottemperato alla richiesta di esibizione
documentazione ad essa richiesta dall’amministrazione a no”‘
dell’articolo 38bis del d.p.r. 622/72, a nulla rilevando i mutili di
tale inottemperanza”.
8.1.-Le spese seguono la soccombenza.
per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibili il secondo, il quarto ed il quinto motivo di
ricorso;
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Angelin Marit

ino estensore

la corresponsione degli interessi di mora <

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