Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28257 del 11/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/12/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 11/12/2020), n.28257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14255-2018 proposto da:

COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore, con domicilio

eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato DANIELA BARTOLONE;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE “PIO LA TORRE” di PALERMO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2025/2017 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO,

depositata il 05/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

Il Comune di Palermo propone ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, n. 2025/2017, svolgendo Ire motivi, in controversia relativa all’impugnazione della cartella di pagamento n. (OMISSIS) per TARSU (anno di imposta 2007), notificata da Serit Sicilia S.p.A. all’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Pio La Torre”. L’Istituto impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, assumendo la violazione della L. 11 gennaio 1996, n. 23, art. 3 e del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 63. L’adita Commissione, con sentenza n. 1290/2014, accoglieva il ricorso, ritenendo il difetto di legittimazione passiva del contribuente. Il Comune di Palermo proponeva appello che veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in quanto la carenza dello ius postulandi del difensore del libero foro dell’Istituto “Pio LE Torre” non era stata contestata in primo grado e non era rilevabile d’ufficio, mentre al pagamento della tassa era tenuto il Ministero della P.I. e non l’Istituto Scolastico. L’Istituto Tecnico Commerciale “Pio La Torre” non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con tre motivi di ricorso si censura la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 denunciando: 1) violazione del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 1 in quanto un libero professionista non avrebbe potuto difendere l’Istituto Commerciale Statale “Pio La Torre” di Palermo, organo periferico dell’Amministrazione centrale del MIUR, posto che lo ius postulandi apparterrebbe all’Avvocatura dello Stato. Nè il rilievo della carenza dello jus postulandi del difensore da parte del Comune ricorrente in appello potrebbe essere qualificato come nuova domanda, come la Commissione Tributaria Regionale ha sostenuto, non determinando un mutamento dell’oggetto rispetto a quanto dedotto in primo grado nè un nuovo petitum; 2) violazione E falsa applicazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62 in quanto il soggetto passivo della TARSU sarebbe indubbiamente l’istituto ricorrente, organo periferico del Ministero della Pubblica Istruzione;

3)violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 63 secondo cui la tassa è dovuta da coloro che occupano e detengono i locali e le aree scoperte di cui all’art. 62 cit., pertanto soggetto passivo del tassa sarebbe l’Istituto ricorrente.

2. Il Collegio rileva che appare preliminare ed assorbente la verifica, in difetto di costituzione della parte intimata, della rituale notifica del ricorso per cassazione. Il Comune di Palermo ha depositato il ricorso per cassazione con in allegato solo un timbro recante la seguente dicitura: “Ufficio Unico Palermo Ricevuta ritiro atti. Cronologico (OMISSIS), 10/05/18, istante Comune di Pa, avvocato Bartolone DAN, Specifica urgent, costo singolo (OMISSIS), totale complessivo (OMISSIS)”. Il timbro attesta la ricezione del ricorso dall’agente notificatore, ma non prova la rituale notifica dello stesso. Questa Corte, in più occasioni, ha ribadito che in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività da parte dell’intimato, l’impugnazione ve dichiarata inammissibile.

Ciò in quanto, l’omessa produzione dell’avviso di ricevimento relativo alla notifica del ricorso eseguita a mezzo del servizio postale non incidendo sulla validità della notifica, non ammette il meccanismo della rinnovazione di cui all’art. 291 c.p.c., ma neppure impedisce che l’intimato, costituendosi, provi che la consegna è realmente avvenuta”, rimanendo in conseguenza confinata la sanzione dell’inammissibilità del ricorso per mancata produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento alla sola ipotesi in cui la parte destinataria della notifica non si sia costituita in giudizio, come nella specie è avvenuto, atteso che solo in tal caso è definitivamente preclusa al giudice la possibilità di verificare la effettiva e valida costituzione del contraddittorio (da ultimo v. Cass. n. 8648 del 2020).

3.In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese in mancanza di attvità difensiva della parte intimata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pagato per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA