Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28256 del 18/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28256 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 5630 del ruolo generale
dell’anno 2007, proposto
da
Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del
ministro pro tempore e Agenzia delle entrate, in persona
del direttore pro tempore, rappresentati e difesi ope legis
dall’avvocatura dello Stato, presso gli uffici della quale in
Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domiciliano,
– ricorrenticontro
Società cooperativa a responsabilità limitata in
liquidazione Casa nostra ’81, in persona del liquidatore
pro tempore, rappresentato e difeso, giusta mandato a
margine del controricorso, dall’avv. Remo Montone,

RG n. 5630/2007
,estesore
Angelina-Maria PQ.

Data pubblicazione: 18/12/2013

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presso lo studio del quale in Roma, alla via Benozzo Gozzoli, n. 60,
elettivamente domicilia
-controricorrente-

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale del Lazio, sezione 29°, depositata in data 28 dicembre

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 22
ottobre 2013 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
udito per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello Stato Letizia
Guida;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Tommaso Basile, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso
Fatto

Riferisce la narrativa della sentenza impugnata che la società ha
ricevuto la notifica di due avvisi di rettifica parziale, concernenti
l’imposta sul valore aggiunto rispettivamente per gli anni d’imposta
1995 e 1996, scaturenti dal fatto che il professionista incaricato
della tenuta della contabilità aveva omesso di produrre la
dichiarazione annuale IVA per il 1995.
A seguito d’impugnazione, prosegue la sentenza impugnata, la
Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso
concernente l’anno d’imposta 1995, mentre ha confermato l’avviso
di rettifica inerente al 1996, ritenendo che non sia consentito il
riporto di un credito di un anno non immediatamente precedente, in
quanto la società aveva riportato per l’anno 1996 un credito
risalente al 1994, pur non avendo prodotto la dichiarazione per
l’anno d’imposta 1995.

RG n. 5630/2007
Angelina-Maria Pérrido st ore

2005, n. 98/29/05;

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La sentenza ha accolto l’impugnazione della società,
considerando necessario e sufficiente che il credito sia esposto nella
prima dichiarazione annuale utile.
Ricorre l’Agenzia delle entrate per ottenere la cassazione della
sentenza, affidando il ricorso ad un unico motivo.

Diritto
/.- Va preliminarmente affermata l’inammissibilità del ricorso,
là dove è proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze,
peraltro estraneo alle precedenti fasi del giudizio.
Giova rimarcare al riguardo che, in tema di contenzioso
tributario, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte
dell’articolo 57, 1° comma, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, di tutti i “rapporti giuridici”, i ‘Poteri”, e le “competenze”
facenti capo al Ministero dell’economia e delle finanze, a partire dal
primo gennaio 2001 (giorno d’inizio di operatività delle Agenzie
fiscali in forza dell’articolo 1 del decreto ministeriale 28 dicembre
2000), unico soggetto attivamente e passivamente legittimato è
l’Agenzia delle entrate e la controversia non può essere instaurata
dal Ministero (in termini, Cass. 11 aprile 2011, n. 8177; Cass. 29
dicembre 2010, n. 26321; 12 novembre 2010, n. 22992; Cass. 19
gennaio 2009, n. 1123; Cass. 15 gennaio 2009, n. 874; Cass. 22
maggio 2008, n. 13149).
2.- Sempre preliminarmente, va affermata l’inconferenza
delle contestazioni della società, esposte alle pagine 9 e 10 del
controricorso, in ordine alla condotta dell’Agenzia nella fase di
appello, con specifico riguardo alla proposizione di appello
incidentale, non emergendone alcun riverbero sulla
legittimità.
RG n. 5630/2007
Angelina-Maria perriAstensore

fase

di

La società replica con controricorso.

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3. Con l’unico motivo di ricorso, proposto ex articolo 360,

1° comma, numero 3 e 5 c.p.c., l’Agenzia delle entrate lamenta la
violazione e falsa applicazione degli articoli 28 e 55 del decreto del
Presidente della Repubblica numero 633/72, dell’articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica numero 322/98 e

insufficiente o contraddittoria motivazione relativa. Si duole in
particolare l’Agenzia del fatto che la decisione impugnata non è
congruente con le ragioni dedotte a fondamento dell’avviso di
accertamento per il 1996, basate sulla mancanza di prova di
esistenza del credito riportato a nuovo e non già sulla possibilità di
esercitare il diritto di detrazione dell’eccedenza di credito in caso di
omessa dichiarazione: sostiene l’Agenzia che in esito
all’accertamento induttivo <<...non è stato riconosciuto il credito che la società avrebbe voluto portare in detrazione, in quanto non adeguatamente documentato...Dalle esposte considerazioni deriva che il contribuente, per poter portare in detrazione il credito IVA, ha l'onere di provare l'avvenuta annotazione dei registri IVA dell'eccedenza di credito>> (così si legge alle pagine 6 e 7 del
ricorso).
3.1.-Così formulato, il motivo va respinto per difetto di
specificità.
L’Agenzia, a parte le considerazioni riportate, non riproduce,
né comunque riporta neanche per estratto il contenuto dell’avviso di
accertamento, in modo da consentire di verificare che
effettivamente esso fosse calibrato sulla mancanza di prova del
credito.
3.2.-Né è rilevante lo stralcio della costituzione in appello, in
quanto, indipendentemente dalla circostanza concernente l’avvenuta
RG n. 5630/2007
Angelina-Maha P rino estensore

dell’articolo 112 del codice di procedura civile nonché l’omessa o

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costituzione dell’ufficio nella fase di appello, la natura
impugnatoria del processo tributario, suffragata dal divieto di

UOVO

in appello, implica che il perimetro della materia giustiziabile sia
appunto delimitato dal contenuto dell’avviso di accertamento, in
questo giudizio ignoto.

violazione dell’articolo 112 del codice di procedura civile, che, in
generale, anche il motivo il quale faccia leva sulla violazione dei
limiti della domanda necessita di specificazioni sufficienti a
delibarne la decisività; e ciò in quanto tale vizio, pur configurando
un error in procedendo, per il quale la corte di cassazione è giudice
anche del «fatto processuale», non è rilevabile d’ufficio, di guisa
che il potere-dovere della corte di esaminare direttamente gli atti
processuali non significa che la medesima debba ricercarli
autonomamente, spettando, invece, alla parte indicarli (Cass. 17
gennaio 2007, n. 278; per l’affermazione dell’applicazione del
canone di autosufficienza anche con riguardo alla deduzione del
vizio di omessa pronuncia, vedi anche Cass. ord. 4 marzo 2013, n.
5344).

3.4.-A tanto va aggiunto, in particolare, che l’avviso di
accertamento tributario costituisce atto amministrativo, esplicativo
della potestà impositiva degli uffici finanziari, e non atto
processuale, né funzionale al processo (tra varie, Cass. 23 aprile
2008, n. 10477), di guisa che la Corte non può avere accesso al suo
esame diretto (in termini, con riguardo alla notifica dell’avviso,
Cass. 20 gennaio 2011, n. 1206).
4.-11 ricorso va in conseguenza respinto.
Le spese seguono la soccombenzadai’Ar.3;a, c.c..
eisk.

al>4.7

.

RG n. 5630/2007
Angelina-M.

ensore

3.3.-Ed è bene rimarcare, anche ai fini della prospettata

Ai
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per questi motivi
La Corte:

-rigetta il ricorsogaMtu.,Q,.., 01:e/tt:£42-

.e

1LtN-47u> .

-condanna la ricorrente a pagare le spese di lite, liquidate in euro
15.000,00, oltre euro 200,00 per spesei

2, 31- •22-C’e°

civile, il 22 ottobre 2013.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta

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